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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6949/2025 R.G., introdotta da
(COLOMBIA, Parte_1
08/11/1984), con il patrocinio dell'avv. LOPARDI UBALDO;
(COLOMBIA, 21/11/1979), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. LOPARDI UBALDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, Piazza Giovanni da
Lucca n. 12, Scala A, Interno 20, viene assegnata al Sig. Parte_2
3. la Sig.ra si trasferirà in Roma, Via Marmorata n. 37, interno Pt_1
18, con la figlia , nella Sua casa di proprietà; ciò a decorrere dal Per_1
mese di giugno 2025;
4. resta affidata ad entrambi i genitori – affidamento condiviso - i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. disporre la stabile collocazione della figlia minore presso la madre, in
Roma, Via Marmorata n. 37, interno 18, e con previsione di visita per il
Padre: a. nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore
20:00 del medesimo giorno, quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna e dal venerdì all'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle ore 20:00, quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne. Resta inteso che, su richiesta della figlia o per accordo delle Parti, tale periodo può essere esteso;
b. nelle settimane nelle quali il padre non vedrà la figlia nel fine settimana, il Medesimo avrà diritto di vederla due giorni feriali, lunedì
e mercoledì, a partire dall'uscita da scuola, ove il padre la riprenderà,
sino alle ore 20:00 del medesimo giorno, quando il padre la riporterà
presso l'abitazione materna. Resta inteso che, su richiesta della figlia o per accordo delle Parti, tale periodo può essere esteso;
6. stabilire che il criterio dell'alternanza regolerà tutte le maggiori festività
riconosciute, ed in particolare, salvi diversi accordi tra le Parti: a) la figlia trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre/1°
gennaio con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze natalizie;
b) per le festività
pasquali, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze pasquali;
c) per il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre), il padre terrà con sé
la figlia 15 giorni non consecutivi (da intendersi almeno 7 consecutivi)
da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
comunicando altresì gli spostamenti e le località; nel periodo invernale
(1 novembre – 31 marzo) il padre terrà con sé la figlia per un periodo di
7 giorni consecutivi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
entrambi i genitori, nei periodi di vacanza concordati, avranno premura di comunicare all'altro località e recapiti di villeggiatura ed eventuali spostamenti rilevanti dalla struttura di riferimento;
d) le Parti si impegnano a trascorrere insieme con la figlia il giorno del compleanno – ove queste non vi riescano, anche in tal caso si applicherà il criterio dell'alternanza prevedendo che, in caso di mancato accordo, la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, conciliando anche l'esigenza di festeggiare con coetanei -; la figlia trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto e la festa della mamma o del papà; le principali festività annuali (es: 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, ecc.) saranno disciplinate secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo, anche in funzione delle esigenze scolastiche della figlia;
e) le Parti dovranno garantire reciprocamente contatti telefonici quotidiani con la minore in orari da concordarsi in base alle necessità di ciascuno;
7. nulla chiede la Sig.ra per sé a titolo di mantenimento;
Pt_1
8. nulla chiede il Sig. per sé a titolo di mantenimento;
Parte_2
9. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_2 Pt_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, l'assegno di mantenimento per la figlia , pari ad € Per_1
500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
10. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le disposizioni del
Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Roma da intendersi quale parte integrante del presente Ricorso. Resta inteso che,
frequentando una scuola privata, le spese per la retta scolastica, Per_1
per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, saranno suddivise nella misura del 50% senza necessità di ulteriore previo consenso;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6949/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(COLOMBIA, 08/11/1984) e
[...] Pt_2 [...]
(COLOMBIA, 21/11/1979) relativamente al matrimonio Parte_2
contratto in Roma in data 03/09/2021, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00664, Parte 01, Serie 03, Anno 2021,
alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice FA CI come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6949/2025 R.G., introdotta da
(COLOMBIA, Parte_1
08/11/1984), con il patrocinio dell'avv. LOPARDI UBALDO;
(COLOMBIA, 21/11/1979), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. LOPARDI UBALDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/09/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma, Piazza Giovanni da
Lucca n. 12, Scala A, Interno 20, viene assegnata al Sig. Parte_2
3. la Sig.ra si trasferirà in Roma, Via Marmorata n. 37, interno Pt_1
18, con la figlia , nella Sua casa di proprietà; ciò a decorrere dal Per_1
mese di giugno 2025;
4. resta affidata ad entrambi i genitori – affidamento condiviso - i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. disporre la stabile collocazione della figlia minore presso la madre, in
Roma, Via Marmorata n. 37, interno 18, e con previsione di visita per il
Padre: a. nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore
20:00 del medesimo giorno, quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna e dal venerdì all'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle ore 20:00, quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna;
ciò a settimane alterne. Resta inteso che, su richiesta della figlia o per accordo delle Parti, tale periodo può essere esteso;
b. nelle settimane nelle quali il padre non vedrà la figlia nel fine settimana, il Medesimo avrà diritto di vederla due giorni feriali, lunedì
e mercoledì, a partire dall'uscita da scuola, ove il padre la riprenderà,
sino alle ore 20:00 del medesimo giorno, quando il padre la riporterà
presso l'abitazione materna. Resta inteso che, su richiesta della figlia o per accordo delle Parti, tale periodo può essere esteso;
6. stabilire che il criterio dell'alternanza regolerà tutte le maggiori festività
riconosciute, ed in particolare, salvi diversi accordi tra le Parti: a) la figlia trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre/1°
gennaio con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze natalizie;
b) per le festività
pasquali, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze pasquali;
c) per il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre), il padre terrà con sé
la figlia 15 giorni non consecutivi (da intendersi almeno 7 consecutivi)
da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
comunicando altresì gli spostamenti e le località; nel periodo invernale
(1 novembre – 31 marzo) il padre terrà con sé la figlia per un periodo di
7 giorni consecutivi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
entrambi i genitori, nei periodi di vacanza concordati, avranno premura di comunicare all'altro località e recapiti di villeggiatura ed eventuali spostamenti rilevanti dalla struttura di riferimento;
d) le Parti si impegnano a trascorrere insieme con la figlia il giorno del compleanno – ove queste non vi riescano, anche in tal caso si applicherà il criterio dell'alternanza prevedendo che, in caso di mancato accordo, la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, conciliando anche l'esigenza di festeggiare con coetanei -; la figlia trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto e la festa della mamma o del papà; le principali festività annuali (es: 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, ecc.) saranno disciplinate secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo, anche in funzione delle esigenze scolastiche della figlia;
e) le Parti dovranno garantire reciprocamente contatti telefonici quotidiani con la minore in orari da concordarsi in base alle necessità di ciascuno;
7. nulla chiede la Sig.ra per sé a titolo di mantenimento;
Pt_1
8. nulla chiede il Sig. per sé a titolo di mantenimento;
Parte_2
9. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_2 Pt_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, l'assegno di mantenimento per la figlia , pari ad € Per_1
500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
10. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le disposizioni del
Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Roma da intendersi quale parte integrante del presente Ricorso. Resta inteso che,
frequentando una scuola privata, le spese per la retta scolastica, Per_1
per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, saranno suddivise nella misura del 50% senza necessità di ulteriore previo consenso;
11. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6949/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(COLOMBIA, 08/11/1984) e
[...] Pt_2 [...]
(COLOMBIA, 21/11/1979) relativamente al matrimonio Parte_2
contratto in Roma in data 03/09/2021, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00664, Parte 01, Serie 03, Anno 2021,
alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice FA CI come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi