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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/09/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1302/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1302/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. GUALFETTI DOMENICA e dall'Avv. CRISTINA
RINALDI con elezione di domicilio presso il loro studio come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA FRACASSO, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...], il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2 tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“1) i minori e , pur mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, Per_2 Per_1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, cui spetteranno le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione legate alla quotidianità. Tutte le altre decisioni (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle collegate alla salute della bambina, l'asilo, la baby-sitter, le vacanze o le attività ricreative) dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto del primario interesse dei minori;
2) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: CP_1
- Il sig. terrà con sé i figli per due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola con CP_1 riconsegna entro le 21 e due fine settimana al mese dal sabato dopo pranzo sino alla domenica dopo cena o, in alternativa, il venerdì dall'uscita di scuola sino al sabato dopo pranzo;
- il sig. sarà tenuto a comunicare alla con due settimane di anticipo i giorni in CP_1 Pt_1 cui terrà i bambini, con possibilità di modifica se concordata dalle parti.
- La Vigilia di Natale i bambini rimarranno con la , mentre il giorno di Natale a pranzo Pt_1 staranno col padre. Le altre festività saranno alternate.
- Per le vacanze estive, i bambini saranno con ognuno dei genitori per due settimane non consecutive, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Per le vacanze invernali, i bambini potranno usufruire di una settimana con ciascuno dei genitori che ne farà richiesta e che li vorrà condurre in vacanza;
- Tutte le condizioni di visita potranno essere modificate per espresso accordo tra i genitori.
3) il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 600,00 entro il giorno 15 di ogni CP_1 Pt_1 mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 300,00 ciascuno), tramite bonifico effettuato sul conto corrente della;
oltre al rimborso reciproco del 50% delle spese Pt_1 straordinarie del 50%, come da Protocollo del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni. Il contributo al mantenimento sarà soggetto annualmente all'aumento Istat;
4) l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra entrambi i genitori;
5) I sig.ri e si concedono reciproca autorizzazione a condurre i figli in vacanza CP_1 Pt_1 all'estero, con tempi e modalità concordate con l'altro genitore;
6) L'immobile di Strada di Palmetta, 5, di proprietà di entrambi, e è stato posta Pt_1 CP_1 in vendita ed il ricavato, detratto l'importo per l'estinzione del mutuo, verrà suddiviso al 50% tra entrambi. Le rate del mutuo gravante sul suddetto immobile verranno saldate al 50% da ognun cointestatario sino all'estinzione dello stesso;
7) La sig.ra unitamente ai figli, trasferirà il proprio domicilio familiare Parte_1 dall'attuale abitazione sita in Terni, Via Romagnosi, 13, di proprietà dei genitori del CP_1 entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
8) I sig.ri e concordano che il presente accordo venga recepito in decreto dal CP_1 Pt_1
Tribunale di Terni, con compensazione integrale delle spese di lite.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate;
pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi dei minori giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al loro diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita dei figli e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli