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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2025
All'esito della camera di consiglio lo scrivente collegio in pubblica udienza dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, da intendersi facente parte integrante del verbale di udienza
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. Andrea Luce – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De Dominicis Michelangelo – Esperto
5) Dr. Abate Marino – Esperto
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza del 19.09.2025 ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa agraria iscritta al n. 571/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente tra
[...]
Parte_1
, civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero degli Interni in
[...] Parte_2 data 30.10.1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1989, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 134 – codice fiscale – con sede in alla via Bastioni n. 4, P.IVA_1 Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sac. Parte_3
, nato a [...] [...], codice fiscale: residente in
[...] Pt_1 CodiceFiscale_1
VI RO (SA), Piazza Meo Capoluogo 5, elettivamente domiciliato in VI RO
(SA), al Viale della Repubblica 20, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sibilia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente –
e pagina 1 di 4 , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pezzano n. 95 – C.F. , non costituita;
C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: Restituzione di fondo rustico per scadenza contrattuale e grave inadempimento, condanna al pagamento dei canoni di affitto scaduti e futuri, nonché di una somma per ritardo nel rilascio..
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, L'istituto
[...]
Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione Specializzata Agraria la SI.ra , CP_1 chiedendo la risoluzione di un contratto di fitto agrario e la sua condanna al pagamento di canoni arretrati, indennità di occupazione e al rilascio del fondo.
Esponeva la ricorrente che con contratto del 22.11.2019, stipulato in deroga alla legge sui patti agrari,
l'Istituto concedeva in fitto alla SI.ra il proprio fondo sito in San Cipriano Picentino (SA) CP_1 alla loc. Tora, identificato al foglio 10, p.lle 36, esteso complessivi ha 1.51.76, per la durata di anni 6, con scadenza improrogabile al 10.11.2025, per un canone annuo di € 600,00.
Parte ricorrente deduceva il mancato pagamento dei canoni relativi all'annata agraria 2022 e 2023. A seguito di tale inadempimento, veniva contestata la morosità con raccomandata A.R. del 23.02.2024, invitando e diffidando la conduttrice al pagamento degli arretrati.
Stante la persistenza della morosità, con PEC del 30.10.2024, ai sensi dell'art. 46 L.203/82, si chiedeva alla resistente il saldo delle morosità maturate, la risoluzione del contratto per grave inadempimento (ai sensi di legge e dell'art. 9 del contratto), il pagamento delle eventuali indennità di occupazione illegittima e della penale contrattualmente prevista, nonché il rilascio del fondo.
Contestualmente, si chiedeva al competente STAPA-CEPICA di di voler convocare le parti Pt_1 per esperire il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.46 L.203/82. Tale tentativo, in data
14.01.2025, sortiva esito negativo per la mancata comparizione della conduttrice CP_1
Con il ricorso, l' chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € Pt_1
1.800,00 quale morosità relativa alle annate agrarie indicate, comprensiva di quella ulteriore relativa all'anno
2024 "nelle more scaduta e non pagata", oltre a eventuali annate agrarie a scadere e indennità di occupazione illegittima e/o penale di € 5,00 al giorno, come previsto dall'art. 7 del contratto di locazione.
Chiedeva inoltre la condanna della resistente al rilascio del fondo oggetto di causa per gravi inadempimenti, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 4 All'udienza del 18.04.2025, compariva parte ricorrente che dichiarava la persistenza della morosità e si riportava alle conclusioni in ricorso. La SI.ra non compariva e veniva dichiarata CP_1 contumace.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 19.09.2025 per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle deduzioni di parte ricorrente, la morosità della conduttrice è ampiamente provata e persiste. Il contratto di fitto agrario del 22.11.2019 stabiliva un canone annuo di € 600,00, da versarsi entro il 10 novembre di ogni anno per l'annata agraria successiva. La ricorrente deduceva il mancato pagamento dei canoni per le annate agrarie 2022 e 2023 a cui si aggiungono quelle del 2024 e del 2025 (come dichiarato a verbale di udienza del 18.04.25) per un totale complessivo di € 2.400,00.
Parte ricorrente ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte della conduttrice;
ha dedotto l'inadempimento della affittuaria al pagamento dei canoni. Gravava su quest'ultima, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015 “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”). In altri termini, “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass. 27.9.2016 n. 18991). Tale onere probatorio, tuttavia, non è stata assolto dalla resistente che è rimasta contumace.
Stabilisce l'art 5 della Legge n 203/82 al comma 2 che “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto
o di subconcessione” ed al successivo comma 4 che “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Peraltro, il contratto stesso prevede una clausola risolutiva espressa all'art. 9, stabilendo la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni pagina 3 di 4 L'inadempimento della conduttrice è di grave entità, consistendo nel mancato pagamento di più annualità del canone di fitto e quindi la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute è fondata e merita accoglimento.
La sezione ritiene di non riconoscere la domanda di condanna all'indennità di occupazione illegittima o penale di € 5,00 al giorno, prevista dall'art. 7 del contratto, a decorrere dalla data della formale richiesta di risoluzione del contratto (30.10.2024) fino all'effettivo rilascio del fondo. Tale clausola contrattuale mira a ristorare il locatore per il pregiudizio derivante dalla continuata occupazione del bene a seguito dell'inadempimento; ma il Tribunale ha ovviato sul punto riconoscendo a favore dell'istituto ed a carico della resistente l'obbligo di versare il canone anche per l'anno corrente, conseguendone che l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità o della penale determinerebbe una duplicazione di pagamento per la stessa causale.
Sul tutto, decorreranno gli interessi legali dalle singole scadenze dei canoni e, per la penale, dalla data della sua maturazione, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di fitto CP_1 agrario stipulato in data 22.11.2019, avente ad oggetto il fondo sito in San Cipriano Picentino (SA) alla loc.
Tora, identificato al foglio 10, p.lle 36, esteso complessivi ha 1.51.76. e per l'effetto condanna CP_1 al pagamento in favore dell'
[...] Parte_1
ed " della somma di €
[...] Parte_1
2.400,00 (duemilaquattrocento/00) a titolo di canoni scaduti relativi alle annate agrarie 2022, 2023, 2024 e
2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze per i canoni e dalla data di maturazione per l'indennità/penale, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, fino al saldo effettivo.
2. ordina a il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone, animali e cose a CP_1 far data dal 10.11.25, data di scadenza dell'annata agraria 2024/2025
3. condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso spese al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Giudice relatore ed estesnore Il Presidente
Dott. Gustavo Danise Dr. Andrea Luce
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio lo scrivente collegio in pubblica udienza dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, da intendersi facente parte integrante del verbale di udienza
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. Andrea Luce – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De Dominicis Michelangelo – Esperto
5) Dr. Abate Marino – Esperto
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza del 19.09.2025 ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa agraria iscritta al n. 571/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente tra
[...]
Parte_1
, civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero degli Interni in
[...] Parte_2 data 30.10.1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1989, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 134 – codice fiscale – con sede in alla via Bastioni n. 4, P.IVA_1 Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sac. Parte_3
, nato a [...] [...], codice fiscale: residente in
[...] Pt_1 CodiceFiscale_1
VI RO (SA), Piazza Meo Capoluogo 5, elettivamente domiciliato in VI RO
(SA), al Viale della Repubblica 20, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sibilia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente –
e pagina 1 di 4 , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pezzano n. 95 – C.F. , non costituita;
C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: Restituzione di fondo rustico per scadenza contrattuale e grave inadempimento, condanna al pagamento dei canoni di affitto scaduti e futuri, nonché di una somma per ritardo nel rilascio..
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, L'istituto
[...]
Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione Specializzata Agraria la SI.ra , CP_1 chiedendo la risoluzione di un contratto di fitto agrario e la sua condanna al pagamento di canoni arretrati, indennità di occupazione e al rilascio del fondo.
Esponeva la ricorrente che con contratto del 22.11.2019, stipulato in deroga alla legge sui patti agrari,
l'Istituto concedeva in fitto alla SI.ra il proprio fondo sito in San Cipriano Picentino (SA) CP_1 alla loc. Tora, identificato al foglio 10, p.lle 36, esteso complessivi ha 1.51.76, per la durata di anni 6, con scadenza improrogabile al 10.11.2025, per un canone annuo di € 600,00.
Parte ricorrente deduceva il mancato pagamento dei canoni relativi all'annata agraria 2022 e 2023. A seguito di tale inadempimento, veniva contestata la morosità con raccomandata A.R. del 23.02.2024, invitando e diffidando la conduttrice al pagamento degli arretrati.
Stante la persistenza della morosità, con PEC del 30.10.2024, ai sensi dell'art. 46 L.203/82, si chiedeva alla resistente il saldo delle morosità maturate, la risoluzione del contratto per grave inadempimento (ai sensi di legge e dell'art. 9 del contratto), il pagamento delle eventuali indennità di occupazione illegittima e della penale contrattualmente prevista, nonché il rilascio del fondo.
Contestualmente, si chiedeva al competente STAPA-CEPICA di di voler convocare le parti Pt_1 per esperire il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.46 L.203/82. Tale tentativo, in data
14.01.2025, sortiva esito negativo per la mancata comparizione della conduttrice CP_1
Con il ricorso, l' chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € Pt_1
1.800,00 quale morosità relativa alle annate agrarie indicate, comprensiva di quella ulteriore relativa all'anno
2024 "nelle more scaduta e non pagata", oltre a eventuali annate agrarie a scadere e indennità di occupazione illegittima e/o penale di € 5,00 al giorno, come previsto dall'art. 7 del contratto di locazione.
Chiedeva inoltre la condanna della resistente al rilascio del fondo oggetto di causa per gravi inadempimenti, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 4 All'udienza del 18.04.2025, compariva parte ricorrente che dichiarava la persistenza della morosità e si riportava alle conclusioni in ricorso. La SI.ra non compariva e veniva dichiarata CP_1 contumace.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 19.09.2025 per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle deduzioni di parte ricorrente, la morosità della conduttrice è ampiamente provata e persiste. Il contratto di fitto agrario del 22.11.2019 stabiliva un canone annuo di € 600,00, da versarsi entro il 10 novembre di ogni anno per l'annata agraria successiva. La ricorrente deduceva il mancato pagamento dei canoni per le annate agrarie 2022 e 2023 a cui si aggiungono quelle del 2024 e del 2025 (come dichiarato a verbale di udienza del 18.04.25) per un totale complessivo di € 2.400,00.
Parte ricorrente ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte della conduttrice;
ha dedotto l'inadempimento della affittuaria al pagamento dei canoni. Gravava su quest'ultima, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015 “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”). In altri termini, “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass. 27.9.2016 n. 18991). Tale onere probatorio, tuttavia, non è stata assolto dalla resistente che è rimasta contumace.
Stabilisce l'art 5 della Legge n 203/82 al comma 2 che “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto
o di subconcessione” ed al successivo comma 4 che “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Peraltro, il contratto stesso prevede una clausola risolutiva espressa all'art. 9, stabilendo la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni pagina 3 di 4 L'inadempimento della conduttrice è di grave entità, consistendo nel mancato pagamento di più annualità del canone di fitto e quindi la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute è fondata e merita accoglimento.
La sezione ritiene di non riconoscere la domanda di condanna all'indennità di occupazione illegittima o penale di € 5,00 al giorno, prevista dall'art. 7 del contratto, a decorrere dalla data della formale richiesta di risoluzione del contratto (30.10.2024) fino all'effettivo rilascio del fondo. Tale clausola contrattuale mira a ristorare il locatore per il pregiudizio derivante dalla continuata occupazione del bene a seguito dell'inadempimento; ma il Tribunale ha ovviato sul punto riconoscendo a favore dell'istituto ed a carico della resistente l'obbligo di versare il canone anche per l'anno corrente, conseguendone che l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità o della penale determinerebbe una duplicazione di pagamento per la stessa causale.
Sul tutto, decorreranno gli interessi legali dalle singole scadenze dei canoni e, per la penale, dalla data della sua maturazione, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di fitto CP_1 agrario stipulato in data 22.11.2019, avente ad oggetto il fondo sito in San Cipriano Picentino (SA) alla loc.
Tora, identificato al foglio 10, p.lle 36, esteso complessivi ha 1.51.76. e per l'effetto condanna CP_1 al pagamento in favore dell'
[...] Parte_1
ed " della somma di €
[...] Parte_1
2.400,00 (duemilaquattrocento/00) a titolo di canoni scaduti relativi alle annate agrarie 2022, 2023, 2024 e
2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze per i canoni e dalla data di maturazione per l'indennità/penale, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, fino al saldo effettivo.
2. ordina a il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone, animali e cose a CP_1 far data dal 10.11.25, data di scadenza dell'annata agraria 2024/2025
3. condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 2.000,00 oltre rimborso spese al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Giudice relatore ed estesnore Il Presidente
Dott. Gustavo Danise Dr. Andrea Luce
pagina 4 di 4