Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00631/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2018, proposto da
Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 45 del 05.04.2018, conosciuta in pari data, nella parte in cui, e nei limiti dell'interesse, al paragrafo 4 dell'allegato tecnico, punto 10, è prescritto “in conformità a quanto disposto nel nulla osta paesaggistico con prescrizione, rilasciato dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tetela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. AOO_145/5992 del 26.07.2017 come integrato con nota prot. n. PTA/2017/0039875 del 27/12/2017, nella realizzazione della variante sostanziale in esame il Gestore dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. al fine di limitare l'impatto, salvaguardare il potenziale vegetazionale e limitare la trasformazione e artificializzazione dei luoghi, nella parte di discarica ricadente nel vincolo PPTR 2015 “Area di Rispetto dei boschi” non dovrà essere realizzato alcun ampliamento” ed, ove occorra, anche della lettera c) del punto 10, nella parte in cui prescrive che “il Gestore potrà avviare il conferimento nei settori della discarica non soggetti al vincolo UCP-Area di rispetto dei boschi. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, è comunque obbligato a presentare una riformulazione delle fasi gestionali di coltivazione della discarica precedentemente depositate, che preveda la continuità dell'esercizio di smaltimento nelle aree non soggette al vincolo UCP-Area di rispetto dei boschi”;
- nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'atto prot. AOO_145/5992 del 26.07.2017, nella parte in cui il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione ha dettato la seguente prescrizione: “al fine di limitare l'impatto, salvaguardare il potenziale vegetazionale e limitare la trasformazione e l'artificializzazione dei luoghi, nella parte di discarica ricadente nell'area di rispetto dei boschi non sia realizzato alcun ampliamento” e dell'atto prot. n. AOO_145/9978 del 22.12.2017, con il quale il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha confermato la prescrizione contenuta nel precedente provvedimento AOO_145/5992 del 26.07.2017, con diversa motivazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto e, ove occorra, nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16.2.2015, del Parere del Comitato Tecnico Provinciale reso nella seduta del 5.2.2018 relativamente alla sola prescrizione n. 1, punto a) e punto c), e della nota prot. n. 7927 del 12.3.2018 del Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota difensiva dell’8 marzo 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza alla decisione della causa, depositata da parte ricorrente in data 8 marzo 2022, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese di lite, non essendosi costituiti in giudizio gli Enti intimati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO