TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
11944 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11944 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente in [...]
85/C, rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLETTI RUGGERO
e nato il [...] a [...], residente in [...]
Fiorillo n. 45 rappresentata e difesa dall'avv. CENVINZO VINCENZO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: Revocare il capo n. 6 della sentenza n. 2931/2025 emessa dal
Tribunale di Verona nella parte in cui pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Parte_1
Signora l'importo mensile di euro 400,00 nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute CP_1 per il figlio per i motivi di cui in narrativa. Per_1
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona
n. 2931/15, di revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. per il figlio , Pt_1 Per_1 posto che quest'ultimo, dal mese di gennaio 2025, è stato definitivamente ammesso Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila e, in data 12/04/2025, ha prestato giuramento, di talché avrebbe un reddito netto mensile di euro 1.200,00 e disponibilità di un alloggio presso l'Accademia.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 2931/15, così decide:
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di versare alla sig.ra l'importo Parte_1 CP_1 mensile di euro 400,00 nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio;
Per_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
FA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11944 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente in [...]
85/C, rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLETTI RUGGERO
e nato il [...] a [...], residente in [...]
Fiorillo n. 45 rappresentata e difesa dall'avv. CENVINZO VINCENZO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: Revocare il capo n. 6 della sentenza n. 2931/2025 emessa dal
Tribunale di Verona nella parte in cui pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Parte_1
Signora l'importo mensile di euro 400,00 nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute CP_1 per il figlio per i motivi di cui in narrativa. Per_1
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona
n. 2931/15, di revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. per il figlio , Pt_1 Per_1 posto che quest'ultimo, dal mese di gennaio 2025, è stato definitivamente ammesso Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila e, in data 12/04/2025, ha prestato giuramento, di talché avrebbe un reddito netto mensile di euro 1.200,00 e disponibilità di un alloggio presso l'Accademia.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza di questo Tribunale n. 2931/15, così decide:
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di versare alla sig.ra l'importo Parte_1 CP_1 mensile di euro 400,00 nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio;
Per_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
FA RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra