Articolo 23 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 agosto 1952
Art. 23. (Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati)

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.
Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952