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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11943 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione COLLEGIALE nella persone delle
Dott. Pietro Lupi – Presidente
Dott. ssa Barbara Di Tonto - Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio– Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3067/2022
TRA
classe 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manzi Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la CP_1 Controparte_2
potestà genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dall' Avv. Persona_1
AN SS elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cercola (Na) alla via
UC OR n. 55 come da procura in atti;
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_3 Controparte_4
potestà genitoriale sulle minori e rappresentati e difesi Persona_2 Persona_3
dall'avv. Immacolata Romano ed elett.te domiciliati in Cercola (Na) alla via UC
OR n. 55.
CONVENUTI
, , Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnativa di testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente che:
- decedeva il 26/11/2018 lasciando in vita i germani , ed Persona_4 CP_11 Pt_1
oltre ai propri OT , e questi ultimi figli di CP_7 Pt_1 CP_6
suo fratello premorto;
Persona_5
- l'asse ereditario caduto in successione era composto da un terreno sito in Ercolano (Na) alla via Fosso Grande, riportato al Catasto di Ercolano, partita 10892, foglio 3, p.lla 1455
(ex a72/i) ed un fabbricato rurale riportato al NCT del Comune di Ercolano alla p.lla
10892 foglio 3 p.lla 173;
- in data 09/04/2023 sottoscriveva testamento pubblico per Notar Dr. Persona_4
pubblicato in data 17/01/2019 nel quale disponeva assegnando la Persona_6
predetta proprietà immobiliare ai proOT , e Persona_2 Persona_3 Per_1
tutti minorenni e rispettivamente, le prime due, figlie di e
[...] Controparte_4
l'ultimo di a loro volta figli della sig.ra sorella premorta della CP_1 CP_7
de cuius;
- la disposizione testamentaria in favore dei predetti minori veniva condizionata agli esiti della controversia giudiziale ereditaria riguardante la successione della compianta
[...] germana premorta alla sig. ra Per_7 Persona_4
- la predetta controversia si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli n.
11360/2013 del 05/06/2013 con il rigetto della domanda attorea di impugnativa del testamento proposta da e che pertanto, nel rispetto della condizione CP_7
testamentaria, i beni immobili erano considerati in titolarità dei proOT Per_2
e
[...] Persona_3 Persona_1
- tale volontà testamentaria risulta essere invalida e viziata in ragione dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice;
- già in data 08/11/2011 la de cuius depositava ricorso al Tribunale di Napoli - sezione
Lavoro e Previdenza - per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in ragione delle sue precarie condizioni di salute, procedimento che si concludeva con l'accoglimento del ricorso e con l'erogazione di assistenza a decorrere dal 01/05/2012;
- l'assenza di una legittima e capace volontà di nella predisposizione e Persona_4
sottoscrizione del testamento di cui è causa è oltre tutto dimostrata dal contenuto stesso delle disposizioni testamentarie che trovano beneficiari dei bambini che probabilmente la de cuius nemmeno conosceva;
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 cod. civ., la nullità, l'invalidità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del testamento pubblico della compianta sorella redatto in data Persona_4
09.04.2013 per Notar Dr. e conseguente declaratoria dell' apertura Persona_6
della successione ab intestato condannando i convenuti, e segnatamente CP_3
ed , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori
[...] Controparte_4
e nonché nella qualità di genitore esercente la Persona_2 Per_3 CP_1
potestà sul figlio minore alla restituzione dei beni ereditari acquistati, in Persona_1
virtù della nullità ed invalidità delle disposizioni testamentarie. La citazione veniva notificata anche nei confronti degli altri potenziali eredi legittimi della testatrice, ossia i germani (e per esso ai suoi eredi ed CP_11 CP_8 Controparte_10
ed ed i OT , e che rimanevano Controparte_9 CP_7 Pt_1 CP_6
contumaci come veniva dichiarato in corso di giudizio. Si costituivano e in proprio e nella qualità di genitori CP_1 Controparte_2
esercenti la patria potestà sulla minore e e Persona_1 Controparte_3
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulle Controparte_4
minori e che eccepivano l'improcedibilità della domanda per Per_2 Persona_3
mancato esperimento della mediazione obbligatoria chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Disposta la mediazione, concessi i termini 183 comma 6, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 12/09/2025 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, deve essere precisato che la domanda proposta nei confronti di e e di e in proprio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
è priva di qualsivoglia forma di legittimazione dal momento che le uniche domande proposte nei confronti degli stessi sono state unicamente quelle proposte nella loro qualità di legali rappresentati dei figli minori.
Con testamento pubblico del redatto in data 09.04.2013 rep. 359 per Notar Dr.
del Genio la defunta aveva disposto del proprio patrimonio “lasciando” ai Per_6
proOT, odierni convenuti, e e la proprietà Per_2 Persona_3 Controparte_12
immobiliare ed al germano (odierno attore) “tutto il restante patrimonio”.
Le statuizioni erano sospensivamente condizionate all'esito del giudizio di impugnativa del testamento di sorella premorta di Invero, qualora Persona_7 Per_4 Pt_1
fosse ivi risultato soccombente sarebbe stato istituito quale erede universale, in caso contrario ai proOT sarebbe stata assegnata la titolarità della proprietà immobiliare ed al fratello il resto del patrimonio. Pt_1
Dalla lettura del testamento emerge chiaramente come la diversa distribuzione dei beni rispondeva ad un evidente intento perequativo della testatrice che intendeva, con l'assegnazione dell'immobile ai convenuti, compensare quelle che sarebbero state le sorti del ramo di discendenza della sorella a seguito dell'impugnativa del testamento CP_7 della sorella Appare invero plausibile che avesse voluto in qualche Per_7 Per_4
modo bilanciare gli effetti del giudizio in corso: laddove avesse ottenuto la CP_7
declaratoria di invalidità del testamento della sorella il suo patrimonio sarebbe Per_7
stato accresciuto di quota parte dell'eredità della germana, in caso contrario avrebbe beneficiato le sue OT dei beni di sua proprietà; di contro qualora fosse stata rigettata la domanda di invalidità del testamento ( come poi occorso) sarebbe stato Pt_1
chiamato all'eredità della sorella ed avrebbe , quindi, ottenuto “meno” Per_7
dall'eredità della sorella Per_4
Ritiene dunque il Collegio che trattasi (nonostante l'utilizzo del verbo “lascio”) di istituzione di erede e non di un legato, e che pertanto si rende necessario distinguere tra institutio ex re certa e divisione del testatore disciplinate rispettivamente dagli artt. 734 cc e
588 cc.
La "institutio ex re certa", di cui all'art. 588 comma 2 c.c. e la divisione fatta dal testatore, di cui all'art. 734 c.c., si differenziano, in generale, per il fatto che, nella prima ipotesi, non si ha una predeterminazione di quote, che occorrerà determinare "ex post", verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuite ed il valore dell'intero asse;
nella seconda ipotesi, invece, le quote sono già predeterminate dal testatore. È evidente come in questo caso, non avendo la testatrice apporzionato il suo patrimonio in via preventiva facendo poi rientrare in tale divisione i beni in concreto attribuiti, non vi sia stata alcuna individuazione di quote che andrebbero valutate ex post.
Infatti, nell'institutio ex re certa non è predeterminata la quota spettante a ciascuno degli eredi e la stessa è da valutare ex post, in quanto la quota stessa, e la designazione ereditaria, vanno ricavate da una specifica attribuzione di beni determinati. Pertanto, nell'istituzione ex re certa (art. 588, comma 2°, c.c.), a differenza della divisione del testatore (art. 734 c.c.), la concreta determinazione della quota è, di regola, il risultato di un'operazione che non viene predeterminata dal de cuius, ma effettuata a posteriori dopo l'apertura della successione, con riferimento al patrimonio relitto in quel momento.
I beni specificatamente attribuiti, ex art. 588, comma 2°, c.c., per un verso, hanno un valore intrinseco e, per altro verso, rappresentano una quota del patrimonio, la quale non può non essere determinata ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae ed il valore dell'intero asse. Ciò posto in via di qualificazione della disposizione testamentaria si deve osservare come, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ritenersi assolutamente consolidato, l'annullamento del testamento, per incapacità naturale del testatore, postula l' esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Inoltre, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà
e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.
Ciò posto, va detto che vanno analizzate con attenzione le risultanze probatorie offerte al Tribunale per la decisione del giudizio ricordando come, soltanto nel caso di infermità tipica permanente ed abituale l'incapacità del testatore si presume, e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità (così Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014), laddove, invece, qualora detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione, e quindi la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018; Cass. n.
3934/2018).
Posto il quadro degli oneri probatori in subiecta materia, venendo al caso di specie mette conto anzitutto rilevare come non vi sia, agli atti, alcuna certificazione attestante la sussistenza di infermità permanente della testatrice, il ché, in primis, induce a ritenere insussistente la presunzione di incapacità, e specularmente implica la necessaria valutazione circa l'eventuale presenza di incapacità al momento della disposizione. Nel caso di specie è da rilevare che la dedotta invalidità del negozio testamentario impugnato sotto il profilo della incapacità a testare della de cuius è rimasta, nel corso del giudizio, priva di adeguato sostegno probatorio.
Difatti, è da precisare che la documentazione medica e clinica acclusa al fascicolo di parte attrice, non certifica radicali e permanenti menomazioni della sfera psichica della limitandosi la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. lavoro e previdenza- del CP_7
giorno 11.12.2012 a riconoscere l'indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare ed a compiere gli atti ordinari della vita e la commissione medica ASL per l'accertamento dell'invalidità civile ne stimava, ai fini dell'invalidità civile, una compromissione del 100%. Lo stesso ctu nominato in sede giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nella sua relazione, allegata in atti dalla stessa parte attrice (cfr doc. sub 2 citazione) certificava una “psiche e sensorio parzialmente integri” riconoscendo tuttavia una forte difficoltà negli atti ordinari della vita tale da necessitare una indennità di accompagnamento. D'altra parte nessuno dei fratelli, incluso l'attore, ha mai inteso presentare, nell'esclusivo interesse della tutela della sorella, una domanda volta a farne riconoscere lo stato di minoranza psichica come oggi allegato azionando strumenti di tutela dell'infermo, affinché tale condizione fosse giudizialmente accertata come idonea a determinare la interdizione, l'amministrazione di sostegno o la inabilitazione.
Né alcun rilievo può avere il precedente testamento pubblico del 1980 (con il quale istituiva in quote uguali tutti i fratelli), anno nel quale i convenuti nominati Per_4
eredi non erano ancora nati e rispetto al quale molti eventi della vita, in considerazione del lasso di tempo trascorso pari ad oltre 30 anni, avranno inciso sulle nuove volontà della testatrice.
La cartella clinica del ricovero del gennaio 2013 annota in anamnesi problematiche per lo più fisiche (cardiopatia ischemica cronica, severa spondilartosi, multiple ernie discali lombosacrali, difficoltà alla deambulazione), all'esame obiettivo le condizioni erano descritte come “buone” ed il sensorio “integro”. Alla richiesta di consulenza neurologica la paziente veniva descritta come confusa ed agitata e non collaborante ipotizzando una psicosi da cortisone. Nel corso del ricovero spesso, invero, la paziente viene descritta come in stato soporoso e non reattiva agli stimoli vocali anche se alla lettura della scheda di dimissione viene annotata solo una ipercolesterolemia ed una cardiopatia ischemica senza alcuna indicazione di deficit mentale.
Vale inoltre osservare come l'anno successivo alla redazione del testamento, in data
18.07.2014 e per quanto possa valere anche nell'anno 2018, la testatrice stipulava due contratti locazione in qualità di locatrice ove la firma non veniva apposta per dichiarato analfabetismo ed era assistita proprio dall'attore che “avallava” il segno di croce dalla stessa apposto, attività che di certo non avrebbe potuto e dovuto compiere in presenza di una conclamata incapacità della sorella.
D'altra parte, la stessa costruzione della volontà testamentaria, esplicitata comunque davanti ad un pubblico ufficiale, sembra essere frutto di piena consapevolezza tanto da condizionare le proprie disposizioni di ultima volontà agli esiti di un giudizio in corso che avrebbero in qualche modo compensato le sorti dei familiari.
In definitiva e per le ragioni sopra precisate, ritiene questo Tribunale di non poter desumere, al fine di valutare la capacità di determinarsi della al momento della CP_7
redazione dell'atto di ultima volontà, dalle certificazioni mediche/cliniche prodotte da parte attrice, l'esistenza di deficit della memoria o uno stato confusionale stabile e continuo.
Tanto evidenziato è, altresì, da rilevare che nessuna prova ammissibile è stata articolata da parte attrice in sede di memorie 183, comma 6, c.p.c. al fine di dimostrare che la testatrice presentasse problemi neurologici di tale entità da compromettere significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del testamento e che la stessa non fosse assolutamente in grado di intendere il significato ed il valore di quanto solo formalmente emergente quali ultime volontà. Parte attrice, per vero, ha articolato i capi di prova in modo assolutamente generico, riferendo di deficit comportamentali e cognitivi non rigorosamente collocate nel segmento temporale della redazione della scheda testamentaria. In questo senso, infatti, le circostanze oggetto dei capi di prova articolati dall'istante, oltre che sommariamente descritte e intrise di elementi di carattere valutativo, rinviano ad un arco temporale particolarmente esteso, sia anteriore che successivo al 9-04-2013, data di redazione del testamento pubblico da parte della de cuius, stimandosi, dunque, inidonee a sostenere la tesi per cui fosse verosimilmente in essere al momento del testamento una importante compromissione delle funzioni cognitive della de cuius, non potendone ricostruire natura, corso ed entità.
Avendo la Giurisprudenza di legittimità, più volte, precisato che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione”, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, eccezion fatta per le ipotesi in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, gravando, in tal caso, su chi voglia avvalersene la prova della redazione della scheda testamentaria in un momento di lucido intervallo
(Cass. Sez. 6, ord. 3934 del 19.02.2018) la domanda di annullamento, ex art. 591, n. 3,
c.c., del testamento pubblico di redatto in data 9.04.2013 rep. Atti di Persona_4
ultima di volontà 352 Notaio del va rigettata e non merita Per_6 Per_6
accoglimento.
Il Collegio ritiene di rigettare la domanda ex art. 96 cpc in ragione della mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della parte dell'infondatezza della propria tesi o la carenza della normale diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, in assenza di evidenza di una condotta processuale violativa delle elementari regole di giusto contegno processuale.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza di e si liquidano come da dispositivo che Parte_1
segue in base allo scaglione indeterminabile bassa difficoltà. Nulla va disposto quanto alle spese e competenze di lite con riguardo alle parti convenute risultate vittoriose non costituite in giudizio.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea di invalidità del testamento per incapacità naturale della testatrice ex art. 591 cc.;
2) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 CP_3
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale sulle figlie minori e al pagamento elle spese del Persona_2 Per_3
presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sulla figlia minori al pagamento elle spese del Persona_1
presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
5) nulla sulle spese tra attore e convenuti contumaci
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione COLLEGIALE nella persone delle
Dott. Pietro Lupi – Presidente
Dott. ssa Barbara Di Tonto - Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio– Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.3067/2022
TRA
classe 1948, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manzi Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la CP_1 Controparte_2
potestà genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dall' Avv. Persona_1
AN SS elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cercola (Na) alla via
UC OR n. 55 come da procura in atti;
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_3 Controparte_4
potestà genitoriale sulle minori e rappresentati e difesi Persona_2 Persona_3
dall'avv. Immacolata Romano ed elett.te domiciliati in Cercola (Na) alla via UC
OR n. 55.
CONVENUTI
, , Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnativa di testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente che:
- decedeva il 26/11/2018 lasciando in vita i germani , ed Persona_4 CP_11 Pt_1
oltre ai propri OT , e questi ultimi figli di CP_7 Pt_1 CP_6
suo fratello premorto;
Persona_5
- l'asse ereditario caduto in successione era composto da un terreno sito in Ercolano (Na) alla via Fosso Grande, riportato al Catasto di Ercolano, partita 10892, foglio 3, p.lla 1455
(ex a72/i) ed un fabbricato rurale riportato al NCT del Comune di Ercolano alla p.lla
10892 foglio 3 p.lla 173;
- in data 09/04/2023 sottoscriveva testamento pubblico per Notar Dr. Persona_4
pubblicato in data 17/01/2019 nel quale disponeva assegnando la Persona_6
predetta proprietà immobiliare ai proOT , e Persona_2 Persona_3 Per_1
tutti minorenni e rispettivamente, le prime due, figlie di e
[...] Controparte_4
l'ultimo di a loro volta figli della sig.ra sorella premorta della CP_1 CP_7
de cuius;
- la disposizione testamentaria in favore dei predetti minori veniva condizionata agli esiti della controversia giudiziale ereditaria riguardante la successione della compianta
[...] germana premorta alla sig. ra Per_7 Persona_4
- la predetta controversia si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli n.
11360/2013 del 05/06/2013 con il rigetto della domanda attorea di impugnativa del testamento proposta da e che pertanto, nel rispetto della condizione CP_7
testamentaria, i beni immobili erano considerati in titolarità dei proOT Per_2
e
[...] Persona_3 Persona_1
- tale volontà testamentaria risulta essere invalida e viziata in ragione dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice;
- già in data 08/11/2011 la de cuius depositava ricorso al Tribunale di Napoli - sezione
Lavoro e Previdenza - per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in ragione delle sue precarie condizioni di salute, procedimento che si concludeva con l'accoglimento del ricorso e con l'erogazione di assistenza a decorrere dal 01/05/2012;
- l'assenza di una legittima e capace volontà di nella predisposizione e Persona_4
sottoscrizione del testamento di cui è causa è oltre tutto dimostrata dal contenuto stesso delle disposizioni testamentarie che trovano beneficiari dei bambini che probabilmente la de cuius nemmeno conosceva;
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591 cod. civ., la nullità, l'invalidità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del testamento pubblico della compianta sorella redatto in data Persona_4
09.04.2013 per Notar Dr. e conseguente declaratoria dell' apertura Persona_6
della successione ab intestato condannando i convenuti, e segnatamente CP_3
ed , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori
[...] Controparte_4
e nonché nella qualità di genitore esercente la Persona_2 Per_3 CP_1
potestà sul figlio minore alla restituzione dei beni ereditari acquistati, in Persona_1
virtù della nullità ed invalidità delle disposizioni testamentarie. La citazione veniva notificata anche nei confronti degli altri potenziali eredi legittimi della testatrice, ossia i germani (e per esso ai suoi eredi ed CP_11 CP_8 Controparte_10
ed ed i OT , e che rimanevano Controparte_9 CP_7 Pt_1 CP_6
contumaci come veniva dichiarato in corso di giudizio. Si costituivano e in proprio e nella qualità di genitori CP_1 Controparte_2
esercenti la patria potestà sulla minore e e Persona_1 Controparte_3
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulle Controparte_4
minori e che eccepivano l'improcedibilità della domanda per Per_2 Persona_3
mancato esperimento della mediazione obbligatoria chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Disposta la mediazione, concessi i termini 183 comma 6, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 12/09/2025 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, deve essere precisato che la domanda proposta nei confronti di e e di e in proprio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
è priva di qualsivoglia forma di legittimazione dal momento che le uniche domande proposte nei confronti degli stessi sono state unicamente quelle proposte nella loro qualità di legali rappresentati dei figli minori.
Con testamento pubblico del redatto in data 09.04.2013 rep. 359 per Notar Dr.
del Genio la defunta aveva disposto del proprio patrimonio “lasciando” ai Per_6
proOT, odierni convenuti, e e la proprietà Per_2 Persona_3 Controparte_12
immobiliare ed al germano (odierno attore) “tutto il restante patrimonio”.
Le statuizioni erano sospensivamente condizionate all'esito del giudizio di impugnativa del testamento di sorella premorta di Invero, qualora Persona_7 Per_4 Pt_1
fosse ivi risultato soccombente sarebbe stato istituito quale erede universale, in caso contrario ai proOT sarebbe stata assegnata la titolarità della proprietà immobiliare ed al fratello il resto del patrimonio. Pt_1
Dalla lettura del testamento emerge chiaramente come la diversa distribuzione dei beni rispondeva ad un evidente intento perequativo della testatrice che intendeva, con l'assegnazione dell'immobile ai convenuti, compensare quelle che sarebbero state le sorti del ramo di discendenza della sorella a seguito dell'impugnativa del testamento CP_7 della sorella Appare invero plausibile che avesse voluto in qualche Per_7 Per_4
modo bilanciare gli effetti del giudizio in corso: laddove avesse ottenuto la CP_7
declaratoria di invalidità del testamento della sorella il suo patrimonio sarebbe Per_7
stato accresciuto di quota parte dell'eredità della germana, in caso contrario avrebbe beneficiato le sue OT dei beni di sua proprietà; di contro qualora fosse stata rigettata la domanda di invalidità del testamento ( come poi occorso) sarebbe stato Pt_1
chiamato all'eredità della sorella ed avrebbe , quindi, ottenuto “meno” Per_7
dall'eredità della sorella Per_4
Ritiene dunque il Collegio che trattasi (nonostante l'utilizzo del verbo “lascio”) di istituzione di erede e non di un legato, e che pertanto si rende necessario distinguere tra institutio ex re certa e divisione del testatore disciplinate rispettivamente dagli artt. 734 cc e
588 cc.
La "institutio ex re certa", di cui all'art. 588 comma 2 c.c. e la divisione fatta dal testatore, di cui all'art. 734 c.c., si differenziano, in generale, per il fatto che, nella prima ipotesi, non si ha una predeterminazione di quote, che occorrerà determinare "ex post", verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuite ed il valore dell'intero asse;
nella seconda ipotesi, invece, le quote sono già predeterminate dal testatore. È evidente come in questo caso, non avendo la testatrice apporzionato il suo patrimonio in via preventiva facendo poi rientrare in tale divisione i beni in concreto attribuiti, non vi sia stata alcuna individuazione di quote che andrebbero valutate ex post.
Infatti, nell'institutio ex re certa non è predeterminata la quota spettante a ciascuno degli eredi e la stessa è da valutare ex post, in quanto la quota stessa, e la designazione ereditaria, vanno ricavate da una specifica attribuzione di beni determinati. Pertanto, nell'istituzione ex re certa (art. 588, comma 2°, c.c.), a differenza della divisione del testatore (art. 734 c.c.), la concreta determinazione della quota è, di regola, il risultato di un'operazione che non viene predeterminata dal de cuius, ma effettuata a posteriori dopo l'apertura della successione, con riferimento al patrimonio relitto in quel momento.
I beni specificatamente attribuiti, ex art. 588, comma 2°, c.c., per un verso, hanno un valore intrinseco e, per altro verso, rappresentano una quota del patrimonio, la quale non può non essere determinata ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae ed il valore dell'intero asse. Ciò posto in via di qualificazione della disposizione testamentaria si deve osservare come, secondo un orientamento del Giudice di legittimità che può ritenersi assolutamente consolidato, l'annullamento del testamento, per incapacità naturale del testatore, postula l' esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Inoltre, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà
e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.
Ciò posto, va detto che vanno analizzate con attenzione le risultanze probatorie offerte al Tribunale per la decisione del giudizio ricordando come, soltanto nel caso di infermità tipica permanente ed abituale l'incapacità del testatore si presume, e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità (così Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014), laddove, invece, qualora detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione, e quindi la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018; Cass. n.
3934/2018).
Posto il quadro degli oneri probatori in subiecta materia, venendo al caso di specie mette conto anzitutto rilevare come non vi sia, agli atti, alcuna certificazione attestante la sussistenza di infermità permanente della testatrice, il ché, in primis, induce a ritenere insussistente la presunzione di incapacità, e specularmente implica la necessaria valutazione circa l'eventuale presenza di incapacità al momento della disposizione. Nel caso di specie è da rilevare che la dedotta invalidità del negozio testamentario impugnato sotto il profilo della incapacità a testare della de cuius è rimasta, nel corso del giudizio, priva di adeguato sostegno probatorio.
Difatti, è da precisare che la documentazione medica e clinica acclusa al fascicolo di parte attrice, non certifica radicali e permanenti menomazioni della sfera psichica della limitandosi la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. lavoro e previdenza- del CP_7
giorno 11.12.2012 a riconoscere l'indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare ed a compiere gli atti ordinari della vita e la commissione medica ASL per l'accertamento dell'invalidità civile ne stimava, ai fini dell'invalidità civile, una compromissione del 100%. Lo stesso ctu nominato in sede giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nella sua relazione, allegata in atti dalla stessa parte attrice (cfr doc. sub 2 citazione) certificava una “psiche e sensorio parzialmente integri” riconoscendo tuttavia una forte difficoltà negli atti ordinari della vita tale da necessitare una indennità di accompagnamento. D'altra parte nessuno dei fratelli, incluso l'attore, ha mai inteso presentare, nell'esclusivo interesse della tutela della sorella, una domanda volta a farne riconoscere lo stato di minoranza psichica come oggi allegato azionando strumenti di tutela dell'infermo, affinché tale condizione fosse giudizialmente accertata come idonea a determinare la interdizione, l'amministrazione di sostegno o la inabilitazione.
Né alcun rilievo può avere il precedente testamento pubblico del 1980 (con il quale istituiva in quote uguali tutti i fratelli), anno nel quale i convenuti nominati Per_4
eredi non erano ancora nati e rispetto al quale molti eventi della vita, in considerazione del lasso di tempo trascorso pari ad oltre 30 anni, avranno inciso sulle nuove volontà della testatrice.
La cartella clinica del ricovero del gennaio 2013 annota in anamnesi problematiche per lo più fisiche (cardiopatia ischemica cronica, severa spondilartosi, multiple ernie discali lombosacrali, difficoltà alla deambulazione), all'esame obiettivo le condizioni erano descritte come “buone” ed il sensorio “integro”. Alla richiesta di consulenza neurologica la paziente veniva descritta come confusa ed agitata e non collaborante ipotizzando una psicosi da cortisone. Nel corso del ricovero spesso, invero, la paziente viene descritta come in stato soporoso e non reattiva agli stimoli vocali anche se alla lettura della scheda di dimissione viene annotata solo una ipercolesterolemia ed una cardiopatia ischemica senza alcuna indicazione di deficit mentale.
Vale inoltre osservare come l'anno successivo alla redazione del testamento, in data
18.07.2014 e per quanto possa valere anche nell'anno 2018, la testatrice stipulava due contratti locazione in qualità di locatrice ove la firma non veniva apposta per dichiarato analfabetismo ed era assistita proprio dall'attore che “avallava” il segno di croce dalla stessa apposto, attività che di certo non avrebbe potuto e dovuto compiere in presenza di una conclamata incapacità della sorella.
D'altra parte, la stessa costruzione della volontà testamentaria, esplicitata comunque davanti ad un pubblico ufficiale, sembra essere frutto di piena consapevolezza tanto da condizionare le proprie disposizioni di ultima volontà agli esiti di un giudizio in corso che avrebbero in qualche modo compensato le sorti dei familiari.
In definitiva e per le ragioni sopra precisate, ritiene questo Tribunale di non poter desumere, al fine di valutare la capacità di determinarsi della al momento della CP_7
redazione dell'atto di ultima volontà, dalle certificazioni mediche/cliniche prodotte da parte attrice, l'esistenza di deficit della memoria o uno stato confusionale stabile e continuo.
Tanto evidenziato è, altresì, da rilevare che nessuna prova ammissibile è stata articolata da parte attrice in sede di memorie 183, comma 6, c.p.c. al fine di dimostrare che la testatrice presentasse problemi neurologici di tale entità da compromettere significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del testamento e che la stessa non fosse assolutamente in grado di intendere il significato ed il valore di quanto solo formalmente emergente quali ultime volontà. Parte attrice, per vero, ha articolato i capi di prova in modo assolutamente generico, riferendo di deficit comportamentali e cognitivi non rigorosamente collocate nel segmento temporale della redazione della scheda testamentaria. In questo senso, infatti, le circostanze oggetto dei capi di prova articolati dall'istante, oltre che sommariamente descritte e intrise di elementi di carattere valutativo, rinviano ad un arco temporale particolarmente esteso, sia anteriore che successivo al 9-04-2013, data di redazione del testamento pubblico da parte della de cuius, stimandosi, dunque, inidonee a sostenere la tesi per cui fosse verosimilmente in essere al momento del testamento una importante compromissione delle funzioni cognitive della de cuius, non potendone ricostruire natura, corso ed entità.
Avendo la Giurisprudenza di legittimità, più volte, precisato che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione”, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, eccezion fatta per le ipotesi in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, gravando, in tal caso, su chi voglia avvalersene la prova della redazione della scheda testamentaria in un momento di lucido intervallo
(Cass. Sez. 6, ord. 3934 del 19.02.2018) la domanda di annullamento, ex art. 591, n. 3,
c.c., del testamento pubblico di redatto in data 9.04.2013 rep. Atti di Persona_4
ultima di volontà 352 Notaio del va rigettata e non merita Per_6 Per_6
accoglimento.
Il Collegio ritiene di rigettare la domanda ex art. 96 cpc in ragione della mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della parte dell'infondatezza della propria tesi o la carenza della normale diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, in assenza di evidenza di una condotta processuale violativa delle elementari regole di giusto contegno processuale.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza di e si liquidano come da dispositivo che Parte_1
segue in base allo scaglione indeterminabile bassa difficoltà. Nulla va disposto quanto alle spese e competenze di lite con riguardo alle parti convenute risultate vittoriose non costituite in giudizio.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea di invalidità del testamento per incapacità naturale della testatrice ex art. 591 cc.;
2) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 CP_3
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_4
genitoriale sulle figlie minori e al pagamento elle spese del Persona_2 Per_3
presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sulla figlia minori al pagamento elle spese del Persona_1
presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
5) nulla sulle spese tra attore e convenuti contumaci
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi