Art. 16.
Interventi per la ricerca sulla biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , prevede interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Interventi per la ricerca sulla biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , prevede interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.