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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2025 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Monia Marrocu Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monia Marrocu Controparte_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ Premesso che
1) Tra gli odierni ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, confluita in una convivenza more uxorio dalla quale nasceva in data 08/04/2022 il figlio minore (doc. 1 Per_1
estratto di nascita)
2) Il figlio minore ha sempre convissuto unitamente alla coppia di fatto nell'abitazione condotta in locazione dal sig. in Gonnosfanadiga, Vico IV Cagliari n. 12; CP_1
3) Di recente si è interrotta la relazione sentimentale e la convivenza di fatto tra gli esponenti e la sig.ra unitamente al figlio minore ha trasferito il proprio domicilio presso la Pt_1 Per_1
sua famiglia d'origine in attesa di reperire un immobile da condurre in locazione;
4) Il sig. ha invece mantenuto la sua dimora e residenza nell'immobile condotto in CP_1
locazione dietro canone mensile di € 380,00;
5) La sig.ra svolge l'attività lavorativa in proprio di estetista e percepisce un reddito Pt_1
annuo di circa € 17.000,00, mentre il sig. è dipendente Superenne spa con sede di CP_1
lavoro in Sanluri e percepisce una retribuzione di € 1200,00 mensili circa per un reddito annuo di circa € 15.000,00;
6) I ricorrenti, a seguito dell'interruzione del loro rapporto sentimentale, sono addivenuti all'accordo sulla regolamentazione dei rapporti con il figlio minore;
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
RICORRONO
All'Ill.mo Tribunale di Cagliari adito, affinché Voglia, disciplinare i rapporti tra ciascun genitore e il figlio minore alle seguenti
Pag. 2 a 5 CONDIZIONI
A) Disporre l'affidamento condiviso del minore, con domicilio prevalente presso la madre;
B) Stabilire che i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse del figlio minore riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute;
C) Il sig. previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore CP_1
e gli impegni lavorativi di ciascun genitore, potrà tenere con sè il figlio minore per tre giornate alla settimana (martedì, mercoledi e venerdi dall'uscita di scuola sino alle ore 20), e nei fine settimana alternati (sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00) della domenica), o in caso di impedimento di ciascun genitore nelle giornate e orari da concordarsi tra genitori,
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore stesso e dei rispettivi impegni lavorativi;
In ogni caso il sig. ove impedito nelle giornate suindicate a tenere il bambino, si CP_1
impegna a concordare con la sulla base dei suoi turni di lavoro i giorni da trascorrere Pt_1
con il figlio minore dando alla congruo preavviso di almeno una settimana. Pt_1
Il sig. inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il figlio, in CP_1
alternanza con la madre, le festività principali, quali Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di
Capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il padre, durante le vacanze estive, se non impegnato nell'attività lavorativa, trascorrerà con il figlio sette giorni consecutivi, da determinare di comune accordo tra i genitori, anche in base al periodo di riposo lavorativo del padre e della madre.
E) Tutte le indennità di cui beneficia il figlio minore, compreso l'assegno unico, verrà percepito per l'intero dalla sig.ra che ne disporrà per le esigenze del figlio minore e nel rispetto Pt_1
del vincolo di destinazione di dette somme;
E) Il sig. corrisponderà inoltre mensilmente (entro il giorno 15 di ogni mese) l'importo CP_1
di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore,
Pag. 3 a 5 Detto assegno da rivalutarsi a decorrere da Febbraio 2026 secondo gli indici Istat verrà
versato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra : IBAN Pt_1
[...].
G) Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore, previamente concordate tra i genitori saranno invece ripartite tra ciascun genitore nella misura del 50% .
H) Le parti dichiarano di considerare quali spese straordinarie obbligatorie, ovvero quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione come disciplinate dalla delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 le seguenti: tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di occhiali da vista o correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie (compresi gli esami diagnostici e le analisi cliniche) effettuate tramite il SSN e in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
I ) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle
Pag. 4 a 5 parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 19.03.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5