Articolo 9 della Legge 23 marzo 1956, n. 167
Articolo 8Articolo 10
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4 aprile 1956
Art. 9.
Dopo l' art. 292 del Codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 292-bis. (Circostanza aggravante). - La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), e' aumentata, se il fatto e' commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".
Entrata in vigore il 4 aprile 1956
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