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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2851/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA OT..........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri........................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2025 e vertente tra
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
--------------------------------------------------------------------------------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con Parte_1 la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ ”. Parte_1 Per_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'istante abbia manifestato, sin dalla tenera, età una psicosessualità nettamente femminile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione. In seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel novembre 2023, parte attrice si è rivolta all dove è entrata in CP_1 contatto con la Dott.ssa , con la richiesta di una consulenza psicologica Persona_2 finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Per_ La Dott.ssa ha così sottoposto l'esponente ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere negli adolescenti e negli adulti. Di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione. Su questi presupposti, e dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, nel mese di aprile 2024 ha preso avvio la terapia ormonale femminilizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Medico endocrinologo operante presso Persona_3 l'Istituto Auxologico di Milano.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con le predette professioniste, parte attrice ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana. Inoltre, ha dimostrato un ottimo adattamento Pt_1 psicologico. Sul piano strettamente medico, è stato dato atto dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice. Secondo le relazioni delle specialiste che l'hanno sin qui seguita, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Allo stesso modo ha contribuito l'intervento di mastoplastica additiva effettuato nel 1997. In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte attrice ha quindi condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome “ ”, ovvero rivolgendosi alla Per_1 stessa mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo femminili. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo. All'udienza del 30 ottobre 2025 il Giudice procedeva all'audizione dell'istante che dichiarava: “Ho svolto la terapia ormonale circa 20 anni fa, successivamente ho svolto 3 interventi al seno ma ho iniziato solo recentemente il percorso abituale per il riconoscimento della disforia di genere. Già in passato però, per allineare il mio aspetto esteriore al sentire interiore, avevo svolto una terapia ormonale e alcuni interventi. Nell'ambiente sociale e lavorativo sono riconosciuta con il nome di “ ”. Fin dai tempi della scuola venivo Per_1Pe chiamata “ per evitare di chiamarmi con il nome maschile “ ”. Fin da Parte_1 bambina giocavo con le bambole e ho sempre fatto parte di gruppi femminili. Mi sono decisa a intraprendere un percorso formale anche per ragioni pratiche legate al fatto che mi presento come una donna ma i miei documenti sono maschili e ciò mi rende difficile trovare opportunità lavorative e anche abitative”. L'istante, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo con integrazione dell'autorizzazione all'intervento di riaffermazione di genere.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto le relazioni della dott.ssa e della dott.ssa Persona_5 Persona_3 Nella relazione datata 11 settembre 2024 la dott.ssa concludeva: “ è Per_3 Per_1 assolutamente consapevole del percorso che sta conducendo e della irreversibilità dello stesso. Abbiamo condiviso pienamente la scelta di non re-iniziare alcun trattamento ormonale atto alla transizione, anche perché il soggetto vive in piena serenità il suo ruolo femminile da numerosi anni, ed ha una condizione socio-affettiva assolutamente stabile. Per ora, si prosegue solo nel monitoraggio metabolico complessivo del soggetto con periodiche rivalutazioni. Nessuna linea guida internazionale pone la terapia ormonale come mandatoria per un percorso di affermazione di genere, ed il soggetto è quindi in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di genere sui documenti. In particolare, necessita di documenti congrui per poter ottenere un lavoro ed un eventuale affitto di una abitazione. Ritengo verosimile che, ottenuto il cambio anagrafico non desideri alcuna terapia, Per_1 avendo già dimostrato pieno adattamento al ruolo femminile in ambiente sociale e affettivo. In ogni caso, ci si riserverà in futuro di rivalutare possibili blande terapie ormonali”. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'istante da tempo si comporta come se fosse una donna e che è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, presenta non Pt_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di
[...]
di presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di è Parte_1 Controparte_2 irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta ai terzi con Parte_1 sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31,
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente, al prenome “ ” va sostituito il Parte_1 prenome “ ”. Per_1 Va altresì riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
1) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
2) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1 il 10.06.1966 (atto n. 1133, parte I, Serie A, anno 1966) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il prenome “ ”; Per_1
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 06.11.2025
Il Presidente est.
LA OT
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA OT..........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri........................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2025 e vertente tra
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con Parte_1 la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ ”. Parte_1 Per_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'istante abbia manifestato, sin dalla tenera, età una psicosessualità nettamente femminile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione. In seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel novembre 2023, parte attrice si è rivolta all dove è entrata in CP_1 contatto con la Dott.ssa , con la richiesta di una consulenza psicologica Persona_2 finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Per_ La Dott.ssa ha così sottoposto l'esponente ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere negli adolescenti e negli adulti. Di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione. Su questi presupposti, e dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, nel mese di aprile 2024 ha preso avvio la terapia ormonale femminilizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Medico endocrinologo operante presso Persona_3 l'Istituto Auxologico di Milano.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con le predette professioniste, parte attrice ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana. Inoltre, ha dimostrato un ottimo adattamento Pt_1 psicologico. Sul piano strettamente medico, è stato dato atto dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice. Secondo le relazioni delle specialiste che l'hanno sin qui seguita, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Allo stesso modo ha contribuito l'intervento di mastoplastica additiva effettuato nel 1997. In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte attrice ha quindi condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome “ ”, ovvero rivolgendosi alla Per_1 stessa mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo femminili. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo. All'udienza del 30 ottobre 2025 il Giudice procedeva all'audizione dell'istante che dichiarava: “Ho svolto la terapia ormonale circa 20 anni fa, successivamente ho svolto 3 interventi al seno ma ho iniziato solo recentemente il percorso abituale per il riconoscimento della disforia di genere. Già in passato però, per allineare il mio aspetto esteriore al sentire interiore, avevo svolto una terapia ormonale e alcuni interventi. Nell'ambiente sociale e lavorativo sono riconosciuta con il nome di “ ”. Fin dai tempi della scuola venivo Per_1Pe chiamata “ per evitare di chiamarmi con il nome maschile “ ”. Fin da Parte_1 bambina giocavo con le bambole e ho sempre fatto parte di gruppi femminili. Mi sono decisa a intraprendere un percorso formale anche per ragioni pratiche legate al fatto che mi presento come una donna ma i miei documenti sono maschili e ciò mi rende difficile trovare opportunità lavorative e anche abitative”. L'istante, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo con integrazione dell'autorizzazione all'intervento di riaffermazione di genere.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto le relazioni della dott.ssa e della dott.ssa Persona_5 Persona_3 Nella relazione datata 11 settembre 2024 la dott.ssa concludeva: “ è Per_3 Per_1 assolutamente consapevole del percorso che sta conducendo e della irreversibilità dello stesso. Abbiamo condiviso pienamente la scelta di non re-iniziare alcun trattamento ormonale atto alla transizione, anche perché il soggetto vive in piena serenità il suo ruolo femminile da numerosi anni, ed ha una condizione socio-affettiva assolutamente stabile. Per ora, si prosegue solo nel monitoraggio metabolico complessivo del soggetto con periodiche rivalutazioni. Nessuna linea guida internazionale pone la terapia ormonale come mandatoria per un percorso di affermazione di genere, ed il soggetto è quindi in attesa di eseguire il cambio anagrafico e di genere sui documenti. In particolare, necessita di documenti congrui per poter ottenere un lavoro ed un eventuale affitto di una abitazione. Ritengo verosimile che, ottenuto il cambio anagrafico non desideri alcuna terapia, Per_1 avendo già dimostrato pieno adattamento al ruolo femminile in ambiente sociale e affettivo. In ogni caso, ci si riserverà in futuro di rivalutare possibili blande terapie ormonali”. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'istante da tempo si comporta come se fosse una donna e che è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, presenta non Pt_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di
[...]
di presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di è Parte_1 Controparte_2 irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta ai terzi con Parte_1 sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31,
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente, al prenome “ ” va sostituito il Parte_1 prenome “ ”. Per_1 Va altresì riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
1) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
2) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] Parte_1 il 10.06.1966 (atto n. 1133, parte I, Serie A, anno 1966) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto e Parte_1 leggersi il prenome “ ”; Per_1
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 06.11.2025
Il Presidente est.
LA OT
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile