TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1154/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesca Pentericci;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Claudia Gianangeli.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) La figlia minore Io sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre.
2) Le spese straordinarie e detrazioni fiscali della minore saranno a carico al 50% di ciascun genitore. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ancona.
3) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
- 1 - 4) Il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando mensilmente alla madre, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, che si rivaluta secondo
l'ISTA. Tale somma dovrà essere aumentata proporzionalmente all'eventuale maggiore retribuzione percepita dal sig. in caso di nuova occupazione. Parte_2
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati, dal sabato fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la settimana il padre potrà stare a pranzo con la figlia una volta a settimana e nel weekend in cui la minore starà con la madre, consentire durante la settimana al padre un incontro ulteriore con la figlia, a pranzo o nel pomeriggio, compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, le vacanze di Pasqua saranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo per le date con la madre.
6) qualunque altra frequentazione tra padre e figlia verrà stabilita previo accordo e necessità con la minore e in accordo con la madre.
, infatti, ha ormai 15 anni e dovrà in ogni caso essere ascoltata per le decisioni CP_1
che la riguardano.
7) Autorizzare rispettivamente i sig. ri e al rilascio o al Parte_1 Parte_2
rinnovo del passaporto per sé stessi e per la minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore Persona_2
nata fuori del matrimonio il 30.09.2010 a Jesi (AN).
[...]
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
- 2 - 4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1154/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesca Pentericci;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Claudia Gianangeli.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) La figlia minore Io sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre.
2) Le spese straordinarie e detrazioni fiscali della minore saranno a carico al 50% di ciascun genitore. Per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ancona.
3) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
- 1 - 4) Il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando mensilmente alla madre, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, che si rivaluta secondo
l'ISTA. Tale somma dovrà essere aumentata proporzionalmente all'eventuale maggiore retribuzione percepita dal sig. in caso di nuova occupazione. Parte_2
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia a week end alternati, dal sabato fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la settimana il padre potrà stare a pranzo con la figlia una volta a settimana e nel weekend in cui la minore starà con la madre, consentire durante la settimana al padre un incontro ulteriore con la figlia, a pranzo o nel pomeriggio, compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, le vacanze di Pasqua saranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per tre settimane, anche non consecutive, previo accordo per le date con la madre.
6) qualunque altra frequentazione tra padre e figlia verrà stabilita previo accordo e necessità con la minore e in accordo con la madre.
, infatti, ha ormai 15 anni e dovrà in ogni caso essere ascoltata per le decisioni CP_1
che la riguardano.
7) Autorizzare rispettivamente i sig. ri e al rilascio o al Parte_1 Parte_2
rinnovo del passaporto per sé stessi e per la minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore Persona_2
nata fuori del matrimonio il 30.09.2010 a Jesi (AN).
[...]
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
- 2 - 4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -