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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1861 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Montecorvino OV (SA) alla via G. Almirante n. 59 presso lo studio dell'avv. Luisa Di Gregorio, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del leg. Rapp. te p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede legale in Via Nazionale n. 25 in San Mauro Cilento (SA) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 20.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2021, la ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentire Controparte_1 accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…voglia condannare la società
[...] al pagamento in favore della signora di una somma di € 3.000,00, a CP_1 Parte_1 titolo di conguaglio fra la retribuzione versata pari ad € 500,00 mensile e le ore di lavoro in più rispetto a quelle previste nel contratto, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, oltre tredicesima e quattordicesima mai percepita e permessi mai corrisposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento…”. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente ditta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “addetta alle pulizie di interni(in alternativa addetta ai servizi di cucina)”. In merito si richiama la testimonianza resa dal teste all'udienza del 16.3.2023, il cui Testimone_1 contenuto abbiansi qui per ripetuto e trascritto. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione
Pag. 2 di 4 Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, attesa la sua contumacia, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari Persona_1
a complessivi € 3.000,00, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 3.000,00, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Infatti si ritiene condivisibile il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018, secondo cui, ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al
Pag. 3 di 4 giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 23.12.2021 da nei confronti del Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t, ogni avversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t, è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di “addetta alle pulizie di interni(in alternativa addetta ai servizi di cucina)”, e per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, in favore della ricorrente che liquida in Parte_1 complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 20 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1861 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Montecorvino OV (SA) alla via G. Almirante n. 59 presso lo studio dell'avv. Luisa Di Gregorio, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del leg. Rapp. te p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede legale in Via Nazionale n. 25 in San Mauro Cilento (SA) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 20.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2021, la ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentire Controparte_1 accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “…voglia condannare la società
[...] al pagamento in favore della signora di una somma di € 3.000,00, a CP_1 Parte_1 titolo di conguaglio fra la retribuzione versata pari ad € 500,00 mensile e le ore di lavoro in più rispetto a quelle previste nel contratto, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, oltre tredicesima e quattordicesima mai percepita e permessi mai corrisposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento…”. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente ditta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “addetta alle pulizie di interni(in alternativa addetta ai servizi di cucina)”. In merito si richiama la testimonianza resa dal teste all'udienza del 16.3.2023, il cui Testimone_1 contenuto abbiansi qui per ripetuto e trascritto. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione
Pag. 2 di 4 Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, attesa la sua contumacia, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari Persona_1
a complessivi € 3.000,00, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 3.000,00, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Infatti si ritiene condivisibile il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018, secondo cui, ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al
Pag. 3 di 4 giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 23.12.2021 da nei confronti del Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t, ogni avversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione reietta, così provvede:
- dichiara che tra la ricorrente e la ditta resistente Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.t, è intercorso un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di “addetta alle pulizie di interni(in alternativa addetta ai servizi di cucina)”, e per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t, alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, in favore della ricorrente che liquida in Parte_1 complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 20 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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