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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 11.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato ai contendenti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 21484/2024
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Chiariello Parte_1 con la quale è elett.te domiciliata in Sant'Antimo alla Via Roma n. 157, giusta procura in atti;
ricorrente e
l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura ; CP_1
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, parte ricorrente deduceva:
- di aver ottenuto, con omologa del 16.04.2024, l'accertamento del requisito sanitario relativo al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dal 09.05.2022;
- che provvedeva a notificare all via pec in data 31.05.2024, il detto decreto di CP_1 omologa in una alla CTU a firma del Dott. ed al modello AP70 contenente Per_1
l'indicazione di tutti i dati socio - economici necessari ai fini della liquidazione della prestazione, nonché l'indicazione del codice IBAN su cui effettuare il pagamento;
- che, nel mese di agosto 2024, tramite spid rinveniva modello T08, mai notificato presso il suo domicilio e relativo alla liquidazione dei ratei con valuta 03.06.2024, ma recatasi nell'ufficio pagatore indicato riscontrava solo il pagamento delle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2024; - che, da maggio 2024 ad oggi, nonostante quanto riportato nel modello T08 e nonostante la notifica del D.O., CTU e modello AP70, avvenuta in data 31.05.2024, l' non provvedeva al pagamento degli arretrati maturati;
CP_1
- che, in data 19.08.2024 veniva inviato ulteriore sollecito all' ma ad oggi alcun CP_1 pagamento è stato effettuato;
- che, fin dall'anno antecedente alla proposizione della domanda amministrativa, ossia dal 2021, era ed è, tutt'ora, in possesso dei requisiti socio – economici ai fini di fruire dell'assegno mensile di assistenza, non essendo percettore di alcun tipo di reddito. Tutto ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di:
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante , riconosciuto con Parte_1
Decreto di Omologa R.G. 11566/2023 del 16/04/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
– Sezione Lavoro e Previdenza, invalido con permanente inabilità lavorativa al 87%, a godere dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 09.05.2022;
2. Condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la Direzione Provinciale di Napoli con sede alla Via Alcide De Gasperi, 55 al pagamento, in favore della ricorrente , dei ratei dell'assegno mensile di assistenza di cui Parte_1 alle leggi 118/71, 18/80, 508/80 e succ. modificazioni, con decorrenza dal 09.05.2022 e sino a maggio 2024, pari ad Euro 8.260,61, cosi come da modello T08, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
3. Condannare, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
L' ritualmente citato, si costituiva chiedendo di dichiarare la tardività del ricorso. CP_1
All' odierna udienza la causa è stata decisa, con sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata.
La parte ricorrente ha infatti documentato la sussistenza del requisito sanitario funzionale al beneficio invocato (c.f.r. decreto di omologa positivo) oltre che dei presupposti reddituali ed amministrativi richiesti dalla legge (c.f.r. certificazione reddituale). L' d'altro canto, pur essendo stato compulsato, non ha dimostrato di aver liquidato CP_1 concretamente la prestazione previdenziale richiesta dall'interessata sulla scorta del decreto di omologa positivo notificato all'ente previdenziale. Non ha opposto alcun altro elemento di segno contrario rispetto a quanto dedotto e documentato dalla ricorrente. Pertanto, va condannato l'ente previdenziale a corrispondere alla parte ricorrente i ratei dell'assegno mensile di assistenza con la decorrenza già indicata in sede di omologa (09.05.2022), oltre interessi nella misura legale. I calcoli elaborati in ricorso vengono condivisi in mancanza di contestazione da parte del convenuto. Per il principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) condanna l' a versare alla ricorrente i ratei dell'assegno mensile di assistenza CP_1 riconosciuto in sede di omologa positiva a decorrere dal 09.05.2022, pari alla complessiva cifra di euro 8.260,61,oltre interessi nella misura di legge, detratto quanto già versato alla parte istante;
b) condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali, liquidate, in € 1.200,00 CP_1 per compenso professionale, oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. Napoli, 11 aprile 2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Clara Ruggiero