Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 10063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10063 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10063/2025REG.PROV.COLL.
N. 09093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2024, proposto da:
Comune di Comiziano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Sibilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IA AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 04982/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA AL s.p.a. e dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere OR Cordì e udito, per IA, l’avvocato Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Comiziano ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 4982/2024, con la quale il T.A.R. per la Campania ha accolto il ricorso proposto da IA AL s.p.a. (di seguito anche solo “ IA ”) avverso: i ) il provvedimento del Comune di Comiziano prot. 6724 del 2.11.2024; ii ) l’atto prot. 6032 del 2.10.2023; iii ) la nota del Comune di Comiziano prot. 7495 del 19.12.2022; iv ) gli artt. 6, 7 e 13, nonché l’allegato “A” del “ Regolamento Comunale degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili e piano di attuazione nel Comune di Comiziano ” approvato con deliberazione n. 17 del 31.7.2023; v ) tutti gli atti presupposti, connessi, e conseguenziali.
2. Con i provvedimenti indicati al precedente punto il Comune aveva respinto l’istanza di IA finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su un immobile ubicato nel territorio comunale. Il Comune aveva evidenziato come IA non avesse inviato il programma di sviluppo delle reti dei singoli gestori e, in ogni caso, non avesse previsto alcun piano di localizzazione di impianti nell’area indicata nell’istanza. Inoltre, il Comune aveva ritenuto l’intervento contrastante con il Regolamento comunale del 31.7.2023, che aveva previsto l’individuazione da parte dello stesso Comune di aree del territorio maggiormente idonee all’installazione degli impianti, tra le quali non vi era quella indicata nell’istanza.
3. IA aveva, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per la Campania, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto: i ) il Comune non aveva opportunamente riscontrato le osservazioni della Società; ii ) l’agire del Comune era stato contraddittorio in relazione alla presentazione del piano di localizzazione degli impianti; iii ) il regolamento comunale doveva ritenersi in contrasto con i principi elaborati in materia dalla costante giurisprudenza amministrativa in ordine all’illegittimità di limiti generalizzati all’installazione degli impianti; iv ) il Comune non aveva considerato l’avvenuta trasmissione del piano da parte di IA, che, pur non avendo indicato la specifica localizzazione del sito, aveva, comunque, evidenziato l’area di ricerca ove collocare gli impianti.
4. Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ricostruendo, preliminarmente, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia ( ff . 3-9 della sentenza) ed evidenziando come: i ) la normativa non prevedesse la previa presentazione del piano di localizzazione da parte del gestore; ii ) le disposizioni regolamentari non avevano imposto un divieto assoluto di installazione degli impianti al di fuori delle aree indicate solo come “ maggiormente idonee ”. Il T.A.R. ha, quindi, annullato il diniego comunale ma non le disposizioni contenute nel Regolamento comunale, ritenute non preclusive all’installazione dell’impianto.
5. Il Comune di Comiziano ha proposto ricorso in appello affidato a due motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio IA che ha: i ) riproposto il motivo assorbito dalla decisione di primo grado; ii ) chiesto di respingere il ricorso in appello e l’istanza cautelare articolata in via incidentale.
6. Con ordinanza n. 722/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare del Comune osservando che: i ) il Comune aveva individuato il pregiudizio grave e irreparabile nella “ concreta possibilità per l’appellante di perdere il vantaggio derivante dall’applicazione concreta del regolamento adottato ”; ii ) la deduzione non risultava idonea a giustificare la misura cautelare richiesta trattandosi di una prospettazione generica e considerato, in ogni caso, che l’eventuale accoglimento del ricorso in appello all’esito della fase di merito avrebbe comportato, comunque, il ripristino dello status quo ante , proprio in applicazione del Regolamento oggetto di giudizio.
7. In vista dell’udienza pubblica dell’11.12.2025 il Comune e IA hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica, insistendo nei rispettivi argomenti difensivi. All’udienza dell’11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente occorre disporre l’estromissione dal presente giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, che ha, erroneamente, depositato una memoria di costituzione relativa – per quanto emerge dall’epigrafe – al diverso giudizio R.G. n. 9092/2024, introdotto da G.S.R. di IC EA e c. Si tratta, con ogni evidenza, di un mero errore dell’Autorità che non è legittimata ad essere parte del presente giudizio (essendo estranea al rapporto sostanziale) e va, quindi, estromessa.
9. Passando ad esaminare il primo motivo del ricorso in appello si osserva come il Comune abbia fondato lo stesso su due tasselli logico-giuridici deducendo l’erroneità della sentenza: i ) per non aver tenuto conto di come la presentazione del programma di sviluppo - pur se non propedeutica all’istanza per l’autorizzazione all’installazione - fosse, comunque, fondamentale, per consentire al Comune di adempiere agli obblighi imposti dalla L. n. 36/2001; ii ) per non aver considerato come le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale fossero dei criteri localizzativi, la cui applicazione al caso di specie avrebbe escluso la possibilità di installare l’impianto.
10. La prima censura è infondata atteso che, secondo l’orientamento della Sezione che il Collegio condivide, eventuali piani o programmi previsti dai regolamenti comunali – pur legittimamente prevedibili da parte dei Comuni, nell’ottica di un’opportuna cooperazione tra gli stessi e gli operatori - non sono presupposti per la presentazione di istanze finalizzate all’installazione di singoli impianti ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7316; Id., 6 febbraio 2024, n. 1200). Non si tratta, infatti, di un adempimento previsto dalle disposizioni statali di riferimento, la cui mancata osservanza non è ragione ostativa alla verifica dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nel caso di specie il Comune appellante non nega come non si tratti di un adempimento propedeutico necessario, evidenziando, tuttavia, come il piano sia funzionale ad effettuare una compiuta istruttoria in relazione alla singola istanza. Tale deduzione non può essere, tuttavia, condivisa considerato che la stessa conduce a conferire, in modo surrettizio, alla presentazione del piano una portata propedeutica e necessaria che è, invece, esclusa dallo stesso Comune. In secondo luogo, va considerato come l’omessa presentazione del Piano non abbia, concretamente, inciso sulla possibilità per il Comune di effettuare una compiuta istruttoria sulla specifica istanza presentata dalla Società. La necessità di tale piano – pur ai soli fini di effettuare un’analitica istruttoria – risulta, quindi, smentita in concreto dagli stessi provvedimenti adottati dal Comune, fondati su ragioni ostative individuate all’esito di apposita istruttoria. Le esigenze collaborative e istruttorie indicate dal Comune non potevano, quindi, tradursi in una ragione ostativa alla disamina dell’istanza e al suo eventuale accoglimento.
11. La seconda censura articolata dal Comune è parimenti infondata.
11.1. La giurisprudenza della Sezione – che si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a. – ha evidenziato che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di t.l.c. alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; in sostanza, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (v.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 9903; Id., Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374; Id., Sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468).
11.2. I principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa costituiscono, inoltre, criteri ermeneutici alla luce dei quali deve interpretarsi disciplina comunale, verificando se le prescrizioni contenute nei regolamenti impongano divieti generalizzati o, al contrario, criteri localizzativi specifici.
11.3. Nel caso di specie, le disposizioni contenute nel Regolamento comunale n. 603/2023 invocate dal Comune non pongono dei criteri localizzativi specifici ma, nell’interpretazione comunale, precludono l’installazione degli impianti in aree diverse da quelle indicate, e, quindi, sono considerati dal Comune come veri e propri divieti generalizzati. Tale operazione ermeneutica è, però, errata, non considerando l’esatta portata delle prescrizioni indicate. Infatti, le previsioni di cui all’art. 6 del Regolamento hanno inteso indicare, esclusivamente, siti preferenziali e non esclusivi, come conferma il dato letterale, ove si è fatto riferimento ai siti “ maggiormente idonei ”. L’art. 7 del Regolamento consente, inoltre, l’installazione degli impianti nei siti indicati nella “ mappa delle localizzazioni ”, senza che da ciò possa ricavarsi l’esclusione della possibilità di una diversa localizzazione in conformità con i principi indicati. Né rileva l’art. 13 del Regolamento comunale (evocato nella nota di diniego), relativo solo alla progettazione degli impianti e non anche alla loro localizzazione in determinati parti del territorio comunale.
11.4. In ragione di quanto esposto deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego opposto dal Comune in quanto fondato su prescrizioni regolamentari che – diversamente da quanto ritenuto dal Comune – non ponevano divieti generalizzati all’installazione. Né, per converso, può ritenersi esente da illegittimità il diniego ritenendo che le prescrizioni comunali fossero dei meri criteri localizzativi. Infatti, le previsioni comunali non erano calibrate su specifiche porzioni del territorio comunale ma su intere aree, indicate, tuttavia, come meramente preferenziali e non esclusive.
11.5. In ragione di quanto esposto deve respingersi il ricorso in appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado che, interpretando correttamente le previsioni del Regolamento comunale, ha escluso che queste potessero essere ostative al rilascio dell’autorizzazione.
12. Con il secondo motivo di ricorso in appello ha dedotto l’illegittimità della sentenza di primo grado ritenendo la stessa “ carente degli elementi minimi idonei a qualificarla, riportando il suo contenuto una motivazione meramente apparente a sostegno dell’accoglimento del ricorso di primo grado ”. Secondo il Comune la sentenza: i ) non avrebbe individuato – rispetto alla tesi comunale - “ le ragioni ulteriori rispetto alla generica affermazione della sua infondatezza, di cui, però, non viene dato puntualmente conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratti principi ”; ii ) l’estrema genericità delle motivazioni non avrebbe consentito di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal T.A.R., con violazione del diritto di difesa per omessa valutazione delle deduzioni del Comune.
12.1. Il motivo è infondato e tale infondatezza consente di prescindere dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità articolata da IA. Occorre, infatti, evidenziare come la decisione di primo grado abbia, puntualmente, esposto le ragioni dell’illegittimità del diniego impugnato, osservando come: i ) non fosse possibile ritenere la presentazione di un piano da parte dell’operatore ragione ostativa alla disamina dell’istanza; ii ) non fosse possibile interpretare le disposizioni del Regolamento comunale come volte ad imporre un divieto di installazione degli impianti in aree diverse da quelle indicate, con conseguente illegittimità del diniego, fondato, invece, sulla ritenuta vincolatività di tali prescrizioni. Inoltre, la sentenza di primo grado ha illustrato, compiutamente, il condivisibile percorso argomentativo posto a sostegno della decisione e ha valutato le deduzioni del Comune, ritenendole – correttamente – non persuasive.
13. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
14. La reiezione dell’appello comunale consente di assorbire la disamina del motivo riproposto che, afferendo alla mancata disamina delle deduzioni articolare da IA nel procedimento, riguarda “ profili meno radicali d’illegittimità ”, rispetto ai quali non residua, pertanto, alcun interesse sostanziale della parte allo scrutinio da parte di questo Giudice (v.: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
15. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il Comune di Comiziono e IA seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Devono, invece, compensarsi le spese di lite tra il Comune e l’A.G.Com., erroneamente costituitasi nel presente giudizio ed estromessa dal Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto:
i ) dispone l’estromissione dal presente giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
ii ) respinge il ricorso in appello;
iii ) condanna il Comune di Comiziano a rifondere a IA le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge;
iv ) compensa le spese di lite tra il Comune di Comiziano e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI MO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
OR RD, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR RD | GI MO |
IL SEGRETARIO