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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio da remoto, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Maurizio Ferrara - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - premesso che l'udienza del 19/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA mel procedimento recante n. 1088/2024 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(C.F. P. IVA ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del Presidente e legale rappresentante dott.ssa quale incorporante della Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo La Controparte_1
Manna con studio in Padula (SA) alla Via Nazionale 127
PARTE RECLAMANTE
E
CP_2
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c.;
OSSERVA In data 04/11/2024 Parte_3
ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza, emessa in data
[...]
09/10/2024, con la quale il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 23/2023
R.G.E.
La reclamante, in particolare, premesso di essere creditrice procedente nei confronti di CP_2 nell'ambito della procedura esecutiva n. 23/2023 R.G.E., contestava l'impugnato provvedimento deducendo di aver posto in essere correttamente tutti gli adempimenti prescritti nei termini di legge per la corretta instaurazione della procedura esecutiva. Deduceva, infatti, di aver notificato l'atto di pignoramento al debitore esecutato in data 09/03/2023; di aver chiesto al G.E. una proroga ex art. 567, co. 2, c.p.c. del termine per il deposito della certificazione notarile ventennale, debitamente autorizzata in data 24/04/2024 (per ulteriori giorni 60); di aver provveduto a depositare la relativa documentazione notarile in data 29/05/2024, dunque nel termine così come prorogato dal G.E. e comunque nel rispetto del termine massimo previsto dall'art. 567, co. 2., c.p.c.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo con revoca del provvedimento. di estinzione della procedura esecutiva RGE n. 23/2023 e conseguente prosecuzione della stessa.
Con decreto del 06/11/2024, il Presidente del Collegio, dott.ssa Antonella Tedesco, fissava per la trattazione l'udienza cartolare del 19/02/2025, poi differita per impedimento del designato giudice relatore all'udienza cartolare del 19/03/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art.127-ter
c.p.c. fino al giorno stesso.
Allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, la causa è stata decisa dal Collegio nei seguenti termini.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di debitrice esecutata, e dell' CP_2 CP_3 [...]
, creditrice intervenuta, le quali, pur ritualmente CP_4 Controparte_3
evocate in giudizio, non risultano essersi costituite.
In via preliminare, si rileva la tempestività del reclamo in quanto depositato in Cancelleria in data
04/11/2024 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c., decorrente dalla data del 14/10/2024 di comunicazione dell'ordinanza reclamata.
Ciò posto, il reclamo è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Con il provvedimento reclamato, emesso in data 09/10/2024, il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della documentazione ipocatastale nel termine previsto dalla legge;
in particolare, secondo il giudice di prime cure, il creditore procedente, odierno reclamante, non avrebbe rispettato il termine di 45 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 567, co. 2
c.p.c. (“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”) e 497 c.p.c. (“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”) così come modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”).
Ebbene, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo della procedura esecutiva, non può che rilevarsi l'erroneità dell'impugnata declaratoria di inefficacia, posto che lo stesso G.E., con provvedimento del 24/04/2023, aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 567, co. 3, c.p.c. (a mente del quale “Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni.”), la proroga tempestivamente richiesta in data 22/04/2023 dal creditore procedente, concedendo allo stesso ulteriori giorni 60 per il deposito del certificato notarile;
deposito effettivamente avvenuto in data
29/05/2023, come evidenziato dallo stesso G.E. nel provvedimento reclamato.
Pertanto, posto che il termine di efficacia del pignoramento decorre dal perfezionamento dello stesso
– perfezionamento che, secondo la giurisprudenza prevalente, va fatto coincidere con la notifica del pignoramento al debitore esecutato (cfr. Cass. n. 9231/1997; conf. Trib. Torino 3 ottobre 2005) -, nel caso di specie non può dubitarsi della tempestività del deposito effettuato dal creditore procedente in data 29/05/2023, in quanto intervenuto nel rispetto del termine così come legittimante prorogato dal
G.E. in data 24/04/2023 a seguito di tempestiva istanza del creditore procedente. La notifica del pignoramento al debitore esecutato risulta infatti pacificamente intervenuta in data 09/03/2023, la proroga risulta essere stata richiesta in data 22/04/2023 – dunque prima che spirasse il primo termine di 45 giorni – ed autorizzata in data 24/04/2023, mentre il deposito della documentazione notarile, come detto, risulta essere avvenuto il 29/05/2023.
A nulla peraltro rileva la circostanza che il G.E. abbia concesso una proroga di giorni 60, superiore dunque al termine massimo stabilito dall'art. 567, co. 3, c.p.c. (pari a 45 giorni) nella formulazione attualmente vigente, atteso che l'attività autorizzata risulta comunque essere avvenuta nel rispetto del termine massimo di legge.
L'assunto di parte reclamante è pertanto fondato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere revocato con relativa rimessione delle parti dinanzi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura.
La peculiarità della questione oggetto di reclamo, in uno alla mancata costituzione in giudizio delle controparti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: - dichiara la contumacia di e dell' CP_2 Controparte_5
;
[...]
- accoglie il reclamo e, per l'effetto,
- revoca il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 23/2023 R.G.E. pronunciato con ordinanza del G.E. del 09/10/2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Lagonegro, nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio da remoto, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Maurizio Ferrara - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - premesso che l'udienza del 19/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA mel procedimento recante n. 1088/2024 R.G. vertente
TRA
Parte_1
(C.F. P. IVA ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del Presidente e legale rappresentante dott.ssa quale incorporante della Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo La Controparte_1
Manna con studio in Padula (SA) alla Via Nazionale 127
PARTE RECLAMANTE
E
CP_2
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c.;
OSSERVA In data 04/11/2024 Parte_3
ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza, emessa in data
[...]
09/10/2024, con la quale il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 23/2023
R.G.E.
La reclamante, in particolare, premesso di essere creditrice procedente nei confronti di CP_2 nell'ambito della procedura esecutiva n. 23/2023 R.G.E., contestava l'impugnato provvedimento deducendo di aver posto in essere correttamente tutti gli adempimenti prescritti nei termini di legge per la corretta instaurazione della procedura esecutiva. Deduceva, infatti, di aver notificato l'atto di pignoramento al debitore esecutato in data 09/03/2023; di aver chiesto al G.E. una proroga ex art. 567, co. 2, c.p.c. del termine per il deposito della certificazione notarile ventennale, debitamente autorizzata in data 24/04/2024 (per ulteriori giorni 60); di aver provveduto a depositare la relativa documentazione notarile in data 29/05/2024, dunque nel termine così come prorogato dal G.E. e comunque nel rispetto del termine massimo previsto dall'art. 567, co. 2., c.p.c.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo con revoca del provvedimento. di estinzione della procedura esecutiva RGE n. 23/2023 e conseguente prosecuzione della stessa.
Con decreto del 06/11/2024, il Presidente del Collegio, dott.ssa Antonella Tedesco, fissava per la trattazione l'udienza cartolare del 19/02/2025, poi differita per impedimento del designato giudice relatore all'udienza cartolare del 19/03/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art.127-ter
c.p.c. fino al giorno stesso.
Allo spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, la causa è stata decisa dal Collegio nei seguenti termini.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di debitrice esecutata, e dell' CP_2 CP_3 [...]
, creditrice intervenuta, le quali, pur ritualmente CP_4 Controparte_3
evocate in giudizio, non risultano essersi costituite.
In via preliminare, si rileva la tempestività del reclamo in quanto depositato in Cancelleria in data
04/11/2024 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c., decorrente dalla data del 14/10/2024 di comunicazione dell'ordinanza reclamata.
Ciò posto, il reclamo è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Con il provvedimento reclamato, emesso in data 09/10/2024, il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della documentazione ipocatastale nel termine previsto dalla legge;
in particolare, secondo il giudice di prime cure, il creditore procedente, odierno reclamante, non avrebbe rispettato il termine di 45 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 567, co. 2
c.p.c. (“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”) e 497 c.p.c. (“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”) così come modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”).
Ebbene, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo della procedura esecutiva, non può che rilevarsi l'erroneità dell'impugnata declaratoria di inefficacia, posto che lo stesso G.E., con provvedimento del 24/04/2023, aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 567, co. 3, c.p.c. (a mente del quale “Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni.”), la proroga tempestivamente richiesta in data 22/04/2023 dal creditore procedente, concedendo allo stesso ulteriori giorni 60 per il deposito del certificato notarile;
deposito effettivamente avvenuto in data
29/05/2023, come evidenziato dallo stesso G.E. nel provvedimento reclamato.
Pertanto, posto che il termine di efficacia del pignoramento decorre dal perfezionamento dello stesso
– perfezionamento che, secondo la giurisprudenza prevalente, va fatto coincidere con la notifica del pignoramento al debitore esecutato (cfr. Cass. n. 9231/1997; conf. Trib. Torino 3 ottobre 2005) -, nel caso di specie non può dubitarsi della tempestività del deposito effettuato dal creditore procedente in data 29/05/2023, in quanto intervenuto nel rispetto del termine così come legittimante prorogato dal
G.E. in data 24/04/2023 a seguito di tempestiva istanza del creditore procedente. La notifica del pignoramento al debitore esecutato risulta infatti pacificamente intervenuta in data 09/03/2023, la proroga risulta essere stata richiesta in data 22/04/2023 – dunque prima che spirasse il primo termine di 45 giorni – ed autorizzata in data 24/04/2023, mentre il deposito della documentazione notarile, come detto, risulta essere avvenuto il 29/05/2023.
A nulla peraltro rileva la circostanza che il G.E. abbia concesso una proroga di giorni 60, superiore dunque al termine massimo stabilito dall'art. 567, co. 3, c.p.c. (pari a 45 giorni) nella formulazione attualmente vigente, atteso che l'attività autorizzata risulta comunque essere avvenuta nel rispetto del termine massimo di legge.
L'assunto di parte reclamante è pertanto fondato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere revocato con relativa rimessione delle parti dinanzi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura.
La peculiarità della questione oggetto di reclamo, in uno alla mancata costituzione in giudizio delle controparti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: - dichiara la contumacia di e dell' CP_2 Controparte_5
;
[...]
- accoglie il reclamo e, per l'effetto,
- revoca il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 23/2023 R.G.E. pronunciato con ordinanza del G.E. del 09/10/2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Lagonegro, nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco