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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di LI Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 29/09/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2940/2025 R.G. vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio Zeoli presso Parte_1 CodiceFiscale_1
il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL PRO TEMPORE,
[...] CP_2
RAPPRESENTATO E DIFESO COME IN ATTI
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, parte ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di
Brescia nonché dall'impiego, emesso dall' Controparte_3
(10981.12/09/2024 ) unitamente alla risoluzione del
[...] contratto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024) emesso dall'
[...]
Cont per i motivi di cui al ricorso e ordinare al l'immediato Controparte_4
reinserimento del ricorrente tra gli aspiranti al del personale Ata, profilo di Pt_2
Cont collaboratore scolastico, della provincia di LI;
ordinando al di riconoscere, anche Par ai fini giuridici, il servizio precedentemente prestato presso la per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con ogni conseguenza di legge ,
Cont condannando il al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni medio tempore maturate sino al giorno della materiale reintegrazione al lavoro;
con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende
e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.”.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 29.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorrente è stato regolarmente immesso in ruolo alla posizione nr.31 nella graduatoria definitiva di concorso pubblicata in data 29/07/2021 con prot. 808, in virtù della quale lo stesso conseguiva contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica e economica a partire dal
1/09/2021 con il profilo di CS dall'a.s. 2021/2022 c/o la scuola Manerbio di Brescia.
Nei confronti del ricorrente veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie ATA 24 mesi a.s.
2021/2022 nonché dall'impiego (10981.12/09/2024 –uff. IV ) e, Controparte_5
per l'effetto, il competente dirigente scolastico dell'IC Radice Sanzio Ammaturo di LI formalizzava la decadenza dall'impiego e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato
(prot. 4129 del 13/09/2024) per “dichiarazioni mendaci”, per effetto di inoltro di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera OR- Sezione di
Polizia Giudiziaria Carabinieri- Proc. Pen. N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.LP dalla quale emergerebbe l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione presso alcune scuole paritarie, tra cui la scuola paritaria “Paideia”, in cui si segnala che fra i nomi inclusi nell'ordinanza risulta quello di il quale ha presentato domanda Parte_1
del 2/11/2017 per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'istituto del personale ATA presso l'Istituto Comprensivo Desenzano del Garda - (BS) " nella quale avrebbe falsamente dichiarato il servizio reso presso la scuola Associazione Centro Paidea per il periodo dal 02/01/2017 sino al 31/08/2017”. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio e sarebbe stato determinante per l'assunzione alle dipendenze presso il Centro
Provinciale di Istruzione per Adulti , via G.Galilei 46 – Brescia, dal 1/10/2018 al 30/06/2020. Il ricorrente, trasferitosi presso l'ambito territoriale di LI, riceveva comunicazione di avvio di proc. amministrativo (prot. 1996 del 27/06/2023) per l'esclusione dalla terza fascia e valutate le memorie prodotte subiva esclusione dalle graduatorie di cui al triennio 2017-19 prorogato al
2020 e 2021-2024 con comunicaz. di cui a prot. 1644-1655 del 4/10-07-2024, ritenendo il servizio reso in fatto , ma non in diritto. Nei confronti del ricorrente veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2021/2022 nonché dall'impiego
(10981.12/09/2024 –uff. IV ) e, per l'effetto, il competente Controparte_5
dirigente scolastico dell'IC Radice Sanzio Ammaturo di LI formalizzava la decadenza dall'impiego e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024).
In particolare, il ricorrente osserva che non è né parte processuale né risulta indagato in nessun
Part processo penale. Egli apparirebbe soltanto in un elenco dei nominativi del personale che hanno prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine.
Parte ricorrente evidenzia che in data 27.12.2022 ha stipulato conciliazione in sede sindacale con l'ex datore di lavoro della scuola paritaria in contestazione del seguente tenore e contenuto:
“Il datore di lavoro (ass.centro paidea) all'esito dell'effettiva disamina dei contenuti del rapporto di lavoro e delle contestazioni sollevate dal lavoratore, riconosce e dichiara che lo stesso è insorto con contratto a tempo determinato e a tempo parziale in data 2-01-2017 sino al
30-11-2017 per nr. 6 ore settimanali, con la qualifica di collaboratore scolastico e si è svolto in ragione di quanto appreso indicato dalle parti medesime. Il datore di lavoro afferma infondata ogni pretesa anche in potenza avanzata dall'Istituto sociale e si obbliga a far conseguire al lavoratore il riconoscimento di tutte le tutele previste dall'ordinamento giuridico anche ai fini della assicurazione obbligatoria.”
L'annullamento del servizio reso presso l'Istituto paritario non avrebbe, secondo il ricorrente, ostacolato l'accesso dello stesso alle nomine scolastiche. Il ricorrente pur disceso da 13,40 a
10,65 avrebbe comunque ottenuto le nomine scolastiche nell'ambito provinciale di Brescia, come comprovato dagli accessi civici alle scuole da cui risulta, nei vari anni scolastici interessati, sono stati stipulati contratti in favore di Collaboratori Scolastici con punteggio pari o inferiore a 10,65.
Pertanto, il ricorrente avrebbe comunque ottenuto la nomina (anche se avesse subito la rettifica)
e non sarebbe stato affatto determinante ai fini del punteggio nel primo inserimento. Dalle tabelle riepilogative delle supplenze assegnate negli anni scolastici 2018/19- 2019/2020 e
2020/21 per la qualifica di collaboratore scolastico e graduatoria di 3^fascia emerge con chiarezza che il ricorrente avrebbe, in ogni caso, ottenuto una supplenza nell'
[...]
anche sottraendo a monte il servizio delle scuole paritaria disconosciuto Controparte_3
CP_ dall' di Nocera OR (2,75) e si sarebbe comunque inserito in graduatoria con punti
10,65 ed avrebbe ottenuto la nomina presso le scuole indicate.
Pertanto nessun beneficio ha ottenuto dall'asserito mendacio.
Per l'accesso in graduatoria permanente il ricorrente ha ottenuto le successive nomine
2021/2022 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Pascal-Mazzolari di Manerbio (BS). Detto punteggio non comprende il servizio prestato presso le scuola paritaria.
Cont Il servizio in contestazione non è stato affatto incluso né valutato dal ai fini dell'accesso in prima fascia. Il ricorrente, in conclusione, non si è avvantaggiato di alcuna dichiarazione inveritiera rispettando la par condicio competitorum.
Tanto premesso, ai fini del decidere è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame.
La legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, all'articolo 4 ha demandato la normazione delle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ad un regolamento attuativo, adottato con DM 13 dicembre 2000, n. 430.
Ebbene, il predetto regolamento, all'articolo 5, disciplina le graduatorie di circolo e di istituto prevedendo che: “(…) Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce (…) La Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici (…) Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”.
Il successivo articolo 8 prevede altresì che “ [1° c.] I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate (…) [4° c] Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto”. Ciò detto, occorre quindi richiamare il D.M. n. 640 del 30/8/2017 con cui è stata disciplinata la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio di validità 2017-2020.
Il predetto DM all'articolo 1 precisa che “[2° c.] Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento [4° c.] Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A, con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici).
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda
, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014”.
Per quanto altresì concerne la presentazione della domanda, il DM in esame, all'articolo 5, commi 4 e 14, prevede quanto segue: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/ i , nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente domanda del precedente aggiornamento. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall' art.2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto. 14. L'allegato modulo Dl o D2, completa in ogni sua parte, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti gli effetti come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità”. Per quanto poi attiene i dati contenuti nel modulo di domanda l'art. 7 del medesimo DM dispone che “Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28.12.2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della tessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati”.
In ultimo, occorre richiamare gli Allegati A/1 e A/5 al D. M. 717/2014 - ossia “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo - al punto B – Titoli di servizio, 9 e “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico - al punto B - Titoli di servizio, 6 - in cui è prevista l'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
In virtù della normativa riportata, in relazione a quanto dimostrato dal ricorrente tramite la produzione documentale prodotta si ritiene che effettivamente, anche in considerazione della conciliazione in sede sindacale con l'ex datore di lavoro della scuola paritaria in contestazione dove le è stato riconosciuto un rapporto di lavoro insorto con contratto a tempo determinato a tempo parziale in data 2-01-2017 sino al 30-11-2017 per nr. 6 ore settimanali, il ricorrente abbia avuto i presupposti per accedere alle graduatorie si con un punteggio inferiore rispetto a quello originariamente attribuitogli, però sufficiente per essere convocato di volta in volta dalle scuole per prestare la propria attività.
Per tale motivazione il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 nel minimo tariffario in considerazione della novità delle questioni esaminate (causa di lavoro senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di Brescia nonché dall'impiego, emesso dall' Controparte_3
(10981.12/09/2024 ) unitamente alla
[...] risoluzione del contratto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024) emesso Contr dall' Controparte_4
b) Dispone il reinserimento del ricorrente tra gli aspiranti al RUOLO del personale Ata, profilo di collaboratore scolastico, della provincia di LI;
c) Condanna le convenute Amministrazioni scolastiche alla riammissione in servizio di previa collocazione del medesimo nella relativa posizione della Parte_1
graduatoria di istituto per il profilo di collaboratore scolastico nonché al risarcimento del danno pari alla corresponsione delle spettanze maturate e non versate condannando Cont il al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni medio tempore maturate sino al giorno della materiale reintegrazione al lavoro, oltre interessi legali;
d) Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali che liquida, con attribuzione all'avv.
Giorgio Zeoli dichiaratosi anticipatario, in Euro 2.108,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di LI Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 29/09/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2940/2025 R.G. vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio Zeoli presso Parte_1 CodiceFiscale_1
il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL PRO TEMPORE,
[...] CP_2
RAPPRESENTATO E DIFESO COME IN ATTI
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, parte ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di
Brescia nonché dall'impiego, emesso dall' Controparte_3
(10981.12/09/2024 ) unitamente alla risoluzione del
[...] contratto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024) emesso dall'
[...]
Cont per i motivi di cui al ricorso e ordinare al l'immediato Controparte_4
reinserimento del ricorrente tra gli aspiranti al del personale Ata, profilo di Pt_2
Cont collaboratore scolastico, della provincia di LI;
ordinando al di riconoscere, anche Par ai fini giuridici, il servizio precedentemente prestato presso la per gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con ogni conseguenza di legge ,
Cont condannando il al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni medio tempore maturate sino al giorno della materiale reintegrazione al lavoro;
con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende
e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.”.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 29.09.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Il ricorrente è stato regolarmente immesso in ruolo alla posizione nr.31 nella graduatoria definitiva di concorso pubblicata in data 29/07/2021 con prot. 808, in virtù della quale lo stesso conseguiva contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica e economica a partire dal
1/09/2021 con il profilo di CS dall'a.s. 2021/2022 c/o la scuola Manerbio di Brescia.
Nei confronti del ricorrente veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie ATA 24 mesi a.s.
2021/2022 nonché dall'impiego (10981.12/09/2024 –uff. IV ) e, Controparte_5
per l'effetto, il competente dirigente scolastico dell'IC Radice Sanzio Ammaturo di LI formalizzava la decadenza dall'impiego e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato
(prot. 4129 del 13/09/2024) per “dichiarazioni mendaci”, per effetto di inoltro di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera OR- Sezione di
Polizia Giudiziaria Carabinieri- Proc. Pen. N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.LP dalla quale emergerebbe l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione presso alcune scuole paritarie, tra cui la scuola paritaria “Paideia”, in cui si segnala che fra i nomi inclusi nell'ordinanza risulta quello di il quale ha presentato domanda Parte_1
del 2/11/2017 per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'istituto del personale ATA presso l'Istituto Comprensivo Desenzano del Garda - (BS) " nella quale avrebbe falsamente dichiarato il servizio reso presso la scuola Associazione Centro Paidea per il periodo dal 02/01/2017 sino al 31/08/2017”. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio e sarebbe stato determinante per l'assunzione alle dipendenze presso il Centro
Provinciale di Istruzione per Adulti , via G.Galilei 46 – Brescia, dal 1/10/2018 al 30/06/2020. Il ricorrente, trasferitosi presso l'ambito territoriale di LI, riceveva comunicazione di avvio di proc. amministrativo (prot. 1996 del 27/06/2023) per l'esclusione dalla terza fascia e valutate le memorie prodotte subiva esclusione dalle graduatorie di cui al triennio 2017-19 prorogato al
2020 e 2021-2024 con comunicaz. di cui a prot. 1644-1655 del 4/10-07-2024, ritenendo il servizio reso in fatto , ma non in diritto. Nei confronti del ricorrente veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2021/2022 nonché dall'impiego
(10981.12/09/2024 –uff. IV ) e, per l'effetto, il competente Controparte_5
dirigente scolastico dell'IC Radice Sanzio Ammaturo di LI formalizzava la decadenza dall'impiego e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024).
In particolare, il ricorrente osserva che non è né parte processuale né risulta indagato in nessun
Part processo penale. Egli apparirebbe soltanto in un elenco dei nominativi del personale che hanno prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine.
Parte ricorrente evidenzia che in data 27.12.2022 ha stipulato conciliazione in sede sindacale con l'ex datore di lavoro della scuola paritaria in contestazione del seguente tenore e contenuto:
“Il datore di lavoro (ass.centro paidea) all'esito dell'effettiva disamina dei contenuti del rapporto di lavoro e delle contestazioni sollevate dal lavoratore, riconosce e dichiara che lo stesso è insorto con contratto a tempo determinato e a tempo parziale in data 2-01-2017 sino al
30-11-2017 per nr. 6 ore settimanali, con la qualifica di collaboratore scolastico e si è svolto in ragione di quanto appreso indicato dalle parti medesime. Il datore di lavoro afferma infondata ogni pretesa anche in potenza avanzata dall'Istituto sociale e si obbliga a far conseguire al lavoratore il riconoscimento di tutte le tutele previste dall'ordinamento giuridico anche ai fini della assicurazione obbligatoria.”
L'annullamento del servizio reso presso l'Istituto paritario non avrebbe, secondo il ricorrente, ostacolato l'accesso dello stesso alle nomine scolastiche. Il ricorrente pur disceso da 13,40 a
10,65 avrebbe comunque ottenuto le nomine scolastiche nell'ambito provinciale di Brescia, come comprovato dagli accessi civici alle scuole da cui risulta, nei vari anni scolastici interessati, sono stati stipulati contratti in favore di Collaboratori Scolastici con punteggio pari o inferiore a 10,65.
Pertanto, il ricorrente avrebbe comunque ottenuto la nomina (anche se avesse subito la rettifica)
e non sarebbe stato affatto determinante ai fini del punteggio nel primo inserimento. Dalle tabelle riepilogative delle supplenze assegnate negli anni scolastici 2018/19- 2019/2020 e
2020/21 per la qualifica di collaboratore scolastico e graduatoria di 3^fascia emerge con chiarezza che il ricorrente avrebbe, in ogni caso, ottenuto una supplenza nell'
[...]
anche sottraendo a monte il servizio delle scuole paritaria disconosciuto Controparte_3
CP_ dall' di Nocera OR (2,75) e si sarebbe comunque inserito in graduatoria con punti
10,65 ed avrebbe ottenuto la nomina presso le scuole indicate.
Pertanto nessun beneficio ha ottenuto dall'asserito mendacio.
Per l'accesso in graduatoria permanente il ricorrente ha ottenuto le successive nomine
2021/2022 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Pascal-Mazzolari di Manerbio (BS). Detto punteggio non comprende il servizio prestato presso le scuola paritaria.
Cont Il servizio in contestazione non è stato affatto incluso né valutato dal ai fini dell'accesso in prima fascia. Il ricorrente, in conclusione, non si è avvantaggiato di alcuna dichiarazione inveritiera rispettando la par condicio competitorum.
Tanto premesso, ai fini del decidere è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame.
La legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, all'articolo 4 ha demandato la normazione delle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ad un regolamento attuativo, adottato con DM 13 dicembre 2000, n. 430.
Ebbene, il predetto regolamento, all'articolo 5, disciplina le graduatorie di circolo e di istituto prevedendo che: “(…) Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce (…) La Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici (…) Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”.
Il successivo articolo 8 prevede altresì che “ [1° c.] I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate (…) [4° c] Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto”. Ciò detto, occorre quindi richiamare il D.M. n. 640 del 30/8/2017 con cui è stata disciplinata la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio di validità 2017-2020.
Il predetto DM all'articolo 1 precisa che “[2° c.] Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento [4° c.] Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A, con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici).
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda
, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014”.
Per quanto altresì concerne la presentazione della domanda, il DM in esame, all'articolo 5, commi 4 e 14, prevede quanto segue: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/ i , nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente domanda del precedente aggiornamento. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall' art.2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto. 14. L'allegato modulo Dl o D2, completa in ogni sua parte, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti gli effetti come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità”. Per quanto poi attiene i dati contenuti nel modulo di domanda l'art. 7 del medesimo DM dispone che “Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28.12.2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della tessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati”.
In ultimo, occorre richiamare gli Allegati A/1 e A/5 al D. M. 717/2014 - ossia “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo - al punto B – Titoli di servizio, 9 e “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico - al punto B - Titoli di servizio, 6 - in cui è prevista l'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
In virtù della normativa riportata, in relazione a quanto dimostrato dal ricorrente tramite la produzione documentale prodotta si ritiene che effettivamente, anche in considerazione della conciliazione in sede sindacale con l'ex datore di lavoro della scuola paritaria in contestazione dove le è stato riconosciuto un rapporto di lavoro insorto con contratto a tempo determinato a tempo parziale in data 2-01-2017 sino al 30-11-2017 per nr. 6 ore settimanali, il ricorrente abbia avuto i presupposti per accedere alle graduatorie si con un punteggio inferiore rispetto a quello originariamente attribuitogli, però sufficiente per essere convocato di volta in volta dalle scuole per prestare la propria attività.
Per tale motivazione il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 nel minimo tariffario in considerazione della novità delle questioni esaminate (causa di lavoro senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di Brescia nonché dall'impiego, emesso dall' Controparte_3
(10981.12/09/2024 ) unitamente alla
[...] risoluzione del contratto a tempo indeterminato (prot. 4129 del 13/09/2024) emesso Contr dall' Controparte_4
b) Dispone il reinserimento del ricorrente tra gli aspiranti al RUOLO del personale Ata, profilo di collaboratore scolastico, della provincia di LI;
c) Condanna le convenute Amministrazioni scolastiche alla riammissione in servizio di previa collocazione del medesimo nella relativa posizione della Parte_1
graduatoria di istituto per il profilo di collaboratore scolastico nonché al risarcimento del danno pari alla corresponsione delle spettanze maturate e non versate condannando Cont il al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni medio tempore maturate sino al giorno della materiale reintegrazione al lavoro, oltre interessi legali;
d) Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali che liquida, con attribuzione all'avv.
Giorgio Zeoli dichiaratosi anticipatario, in Euro 2.108,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli