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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI ELISA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.2.2025; il P.M. in sede, con nota del 25.3.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della prole previa conferma delle condizioni di cui al provvedimento reso in data 04.05.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.2.2023 , premesso che dal matrimonio con la resistente Parte_1 sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Controparte_2
Pag. 1 a 6 (CH) il 4 Aprile 2011, visto il progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale, ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio a Vasto in data 13.10.2005 e ordinare l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Vasto (CH) (Certificato di matrimonio N. 138 Parte II Serie A Anno 2005); 2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. 3) Assegnare la casa coniugale di proprietà di alla moglie Parte_1
in quanto madre convivente con i figli minori e che continueranno a vivere e risiedere Controparte_1 Per_1 CP_2 anagraficamente unitamente alla madre. 4) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e a ciascun genitore, con Per_1 CP_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale in Vasto al Corso Europa, n. 25. 5) Controparte_1
Determinare quale contributo mensile per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 500,00= di cui €
250,00= in favore del figlio ed € 250,00= in favore del figlio Somma alla quale andrà aggiunto l'importo Per_1 CP_2 degli assegni unici in favore dei figli e per i quali espressamente rinuncia, a condizione che l'importo del Parte_1 mantenimento non venga aumentato. Disporre a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie CP_1 la somma di € 150,00= mensili da circoscrivere in un lasso temporale che possa consentire di reperire un'attività
[...] lavorativa, in quanto è nelle condizioni soggettive ed oggettive di poter lavorare. 6) Ordinare a di procedere Controparte_1 alla voltura delle utenze domestiche della casa coniugale assegnata e al pagamento degli oneri ordinari del condominio e delle imposte locali. 7) Gli importi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e della moglie saranno accreditati entro il giorno DIECI di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c che vorrà indicare. 8) Le spese di Controparte_1 carattere straordinario in favore dei figli minori saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50%. Il ricorrente in relazione alla disciplina delle spese di carattere generale si riporta al protocollo di intesa ratificato fra l'Ordine Forense di Vasto ed il
Tribunale di Vasto che, si abbia integralmente per ripetuto e trascritto. Le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate e se anticipate o corrisposte da un coniuge, dovranno essere rimborsate all'altro coniuge entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento previa esibizione della fattura o documento fiscale. 8) Regolare come segue il diritto di visita fra i figli e il padre: i figli potranno restare se lo vorranno unitamente al padre due giorni consecutivi e comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge;
continueranno quotidianamente a frequentare il padre, il quale è da sempre colui che si interessa di accompagnare i figli nei luoghi ove svolgono le diverse attività sportive, scolastiche e ricreative. Impegno che conferma e che continuerà a svolgere e a rispettare. Vedere e tenere con sé i figli la Parte_1 giornata della domenica. Per le maggiori festività ossia natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa Pasqua
e Lunedì dell'Angelo.) Durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso, come di fatto accade, anche quotidianamente. 9) Disporre fino a quando il coniuge non reperirà una stabile attività lavorativa che i figli e CP_2 siano fiscalmente a carico del ricorrente con ogni conseguenza che ne deriva.”. Per_1
La resistente, pur ritualmente evocata, non si è presentata all'udienza presidenziale di comparizione dei
Pag. 2 a 6 coniugi né si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata, pertanto, contumace.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.4.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “ A) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto;
B) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori
e ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale che si assegna a Per_1 CP_2 CP_1
C) Pone a carico di quale contributo mensile per il mantenimento dei figli minori la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre l'importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
D) Pone a cario di a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie Parte_1
la somma di € 150,00; E) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni consecutivi e Controparte_1 comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge e il giorno della domenica;
i figli continueranno quotidianamente a frequentare il padre;
per le maggiori festività natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo.) Durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso anche quotidianamente”, disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 30.5.2023 il ricorrente ha aderito a quanto disposto dal Tribunale con i provvedimenti temporanei ed urgenti, con le seguenti precisazioni: “1) Accogliere il ricorso e confermare integralmente i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi con ordinanza del 4 maggio 2023. 2) Indicare il giorno di ogni mese entro il quale dovrà ottemperare al pagamento mensile del mantenimento in favore dei Parte_1 figli e del coniuge. 3) Ordinare al coniuge l'apertura di un c/c postale o bancario;
e/o di una carta Controparte_1 prepagata e/o di una postapay per poter accreditare e rendere tracciabile i pagamenti e/o autorizzare al Parte_1 versamento in contanti della somma relativa al mantenimento, previa ricevuta di avvenuta accettazione da parte di CP_1
4) Ordinare al coniuge la voltura delle utenze domestiche (gas, luce acqua e TARI) ancora
[...] Controparte_1 intestate a ”. Parte_1
Esperita la trattazione e in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale, previa precisazione delle conclusioni e acquisizione del parere del PM in sede.
******
1. Sulla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, le allegazioni di parte ricorrente, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale e alla contumacia della resistente nell'odierno procedimento, costituiscono, a parere dell'odierno organo giudicante, evidenti manifestazioni della dissoluzione del consorzio familiare e del fatto che non vi è, allo stato, alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Pag. 3 a 6 Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c., va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi, con conseguente annotazione sui registri dello Stato Civile.
2. Sulle domande di affidamento, collocamento e visita dei figli.
Nulla deve essere disposto in punto di affidamento e collocamento del figlio , oltre che di diritto di Per_1 visita paterno, essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Quanto, invece, al figlio tuttora minorenne, , merita accoglimento la domanda di affidamento CP_2 condiviso, atteso che non sono emersi in giudizio elementi idonei a derogare a detta modalità ordinaria di affidamento della prole, con collocamento prevalente presso la madre, risultando ciò compatibile con il superiore interesse del minore, già di fatto collocato in via prevalente presso la casa coniugale unitamente alla madre e al fratello maggiore.
Il diritto di visita padre-figlio minore va disposto in conformità alla domanda di parte ricorrente – modalità confermate in sede presidenziale – atteso che la stessa garantisce una equa frequentazione di ambo i genitori con il minore. Né si appalesano le condizioni per procedere alla audizione del minore d'ufficio, che risulterebbe superflua atteso che il regime disposto risulta già in astratto conforme al suo interesse e comunque confermativo della situazione di fatto già in corso.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Merita accoglimento, inoltre, la domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente, unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti, attesa la convivenza della donna con i figli non autosufficienti economicamente, come allegato e documentato dal ricorrente.
4. Sul mantenimento in favore dei figli e della moglie.
Va egualmente accolta la domanda di parte ricorrente in punto di oneri economici dovuti in favore dei figli
– di cui uno minorenne e l'altro maggiorenne ma non autosufficiente - e della moglie, nella entità dallo stesso richiesta e avallata in sede presidenziale.
Ed infatti, la somma complessiva di € 500,00 per la prole (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre all'intero importo degli assegni unici in favore dei figli e alle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e comunque documentate, nella misura del 50%, risulta conforme ai bisogni economici dei figli e alle condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di svolgere attività lavorativa come commerciante essendo titolare di una macelleria e di percepire un reddito complessivo di circa € 30.000,00 annui ma di sostenere costi fissi quali la rata di mutuo per l'acquisto della propria abitazione per € 530,00 mensili, il canone di locazione per l'esercizio dell'attività pari a € 800,00 mensili nonché il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per €
36,00 circa al mese.
Parte resistente, per espressa allegazione del ricorrente, è invece disoccupata né sono emersi in giudizio
Pag. 4 a 6 elementi atti a presumere che la stessa abbia altre fonti di reddito, anche alla luce della sua omessa costituzione in giudizio.
Occorre, dunque, disporre in favore della resistente anche un contributo al suo mantenimento, da porre a carico del ricorrente, nella misura dallo stesso quantificata, alla luce della sua debolezza economica e non sussistendo elementi dai quali desumere che la propria incapacità lavorativa dipenda da colpa o inerzia.
In mancanza di differenti allegazioni e prove sul punto nel corso del giudizio la situazione deve ritenersi inalterata rispetto alla fase introduttiva.
Pertanto, dovrà riconoscersi in favore della resistente un contributo al mantenimento, a carico del ricorrente, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato, oltre l'intero importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre rivalutazione ISTAT
e 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e comunque documentate, nonché la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
5. Sulle altre domande del ricorrente.
Nulla va disposto in punto di utenze della casa coniugale non essendo strettamente attinenti all'oggetto del giudizio di separazione e dovendosi, pertanto, escludere la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, che sono soggette al rito ordinario (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 266 del 12/01/2000; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cassazione civile, sez. I , 21/05/2009 , n. 11828).
6. Spese di lite.
Le spese di lite, vista la mancata domanda sul punto di parte ricorrente e la contumacia di parte resistente, che può intendersi quale mancata opposizione alle avverse domande, meritano di essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 138, parte II, serie A, anno 2005) al momento del suo passaggio in giudicato;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale, che si assegna a Controparte_1 con tutti gli arredi e suppellettili;
Pag. 5 a 6 - pone a carico di l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di € Parte_1
500,00 per i figli (€ 250,00 per ciascuno), da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato, oltre l'intero importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e documentate;
- pone a cario di a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie Parte_1 la somma di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese Controparte_1 mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni consecutivi e comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge e il giorno della domenica;
i figli continueranno quotidianamente a frequentare il padre;
per le maggiori festività natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.); durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso anche quotidianamente;
- non luogo a provvedere sulle altre domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI ELISA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.2.2025; il P.M. in sede, con nota del 25.3.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della prole previa conferma delle condizioni di cui al provvedimento reso in data 04.05.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.2.2023 , premesso che dal matrimonio con la resistente Parte_1 sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Controparte_2
Pag. 1 a 6 (CH) il 4 Aprile 2011, visto il progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale, ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio a Vasto in data 13.10.2005 e ordinare l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Vasto (CH) (Certificato di matrimonio N. 138 Parte II Serie A Anno 2005); 2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. 3) Assegnare la casa coniugale di proprietà di alla moglie Parte_1
in quanto madre convivente con i figli minori e che continueranno a vivere e risiedere Controparte_1 Per_1 CP_2 anagraficamente unitamente alla madre. 4) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e a ciascun genitore, con Per_1 CP_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale in Vasto al Corso Europa, n. 25. 5) Controparte_1
Determinare quale contributo mensile per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 500,00= di cui €
250,00= in favore del figlio ed € 250,00= in favore del figlio Somma alla quale andrà aggiunto l'importo Per_1 CP_2 degli assegni unici in favore dei figli e per i quali espressamente rinuncia, a condizione che l'importo del Parte_1 mantenimento non venga aumentato. Disporre a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie CP_1 la somma di € 150,00= mensili da circoscrivere in un lasso temporale che possa consentire di reperire un'attività
[...] lavorativa, in quanto è nelle condizioni soggettive ed oggettive di poter lavorare. 6) Ordinare a di procedere Controparte_1 alla voltura delle utenze domestiche della casa coniugale assegnata e al pagamento degli oneri ordinari del condominio e delle imposte locali. 7) Gli importi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e della moglie saranno accreditati entro il giorno DIECI di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c che vorrà indicare. 8) Le spese di Controparte_1 carattere straordinario in favore dei figli minori saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50%. Il ricorrente in relazione alla disciplina delle spese di carattere generale si riporta al protocollo di intesa ratificato fra l'Ordine Forense di Vasto ed il
Tribunale di Vasto che, si abbia integralmente per ripetuto e trascritto. Le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate e se anticipate o corrisposte da un coniuge, dovranno essere rimborsate all'altro coniuge entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento previa esibizione della fattura o documento fiscale. 8) Regolare come segue il diritto di visita fra i figli e il padre: i figli potranno restare se lo vorranno unitamente al padre due giorni consecutivi e comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge;
continueranno quotidianamente a frequentare il padre, il quale è da sempre colui che si interessa di accompagnare i figli nei luoghi ove svolgono le diverse attività sportive, scolastiche e ricreative. Impegno che conferma e che continuerà a svolgere e a rispettare. Vedere e tenere con sé i figli la Parte_1 giornata della domenica. Per le maggiori festività ossia natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa Pasqua
e Lunedì dell'Angelo.) Durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso, come di fatto accade, anche quotidianamente. 9) Disporre fino a quando il coniuge non reperirà una stabile attività lavorativa che i figli e CP_2 siano fiscalmente a carico del ricorrente con ogni conseguenza che ne deriva.”. Per_1
La resistente, pur ritualmente evocata, non si è presentata all'udienza presidenziale di comparizione dei
Pag. 2 a 6 coniugi né si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata, pertanto, contumace.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.4.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “ A) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto;
B) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori
e ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale che si assegna a Per_1 CP_2 CP_1
C) Pone a carico di quale contributo mensile per il mantenimento dei figli minori la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre l'importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
D) Pone a cario di a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie Parte_1
la somma di € 150,00; E) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni consecutivi e Controparte_1 comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge e il giorno della domenica;
i figli continueranno quotidianamente a frequentare il padre;
per le maggiori festività natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo.) Durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso anche quotidianamente”, disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 30.5.2023 il ricorrente ha aderito a quanto disposto dal Tribunale con i provvedimenti temporanei ed urgenti, con le seguenti precisazioni: “1) Accogliere il ricorso e confermare integralmente i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi con ordinanza del 4 maggio 2023. 2) Indicare il giorno di ogni mese entro il quale dovrà ottemperare al pagamento mensile del mantenimento in favore dei Parte_1 figli e del coniuge. 3) Ordinare al coniuge l'apertura di un c/c postale o bancario;
e/o di una carta Controparte_1 prepagata e/o di una postapay per poter accreditare e rendere tracciabile i pagamenti e/o autorizzare al Parte_1 versamento in contanti della somma relativa al mantenimento, previa ricevuta di avvenuta accettazione da parte di CP_1
4) Ordinare al coniuge la voltura delle utenze domestiche (gas, luce acqua e TARI) ancora
[...] Controparte_1 intestate a ”. Parte_1
Esperita la trattazione e in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale, previa precisazione delle conclusioni e acquisizione del parere del PM in sede.
******
1. Sulla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, le allegazioni di parte ricorrente, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale e alla contumacia della resistente nell'odierno procedimento, costituiscono, a parere dell'odierno organo giudicante, evidenti manifestazioni della dissoluzione del consorzio familiare e del fatto che non vi è, allo stato, alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Pag. 3 a 6 Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c., va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi, con conseguente annotazione sui registri dello Stato Civile.
2. Sulle domande di affidamento, collocamento e visita dei figli.
Nulla deve essere disposto in punto di affidamento e collocamento del figlio , oltre che di diritto di Per_1 visita paterno, essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Quanto, invece, al figlio tuttora minorenne, , merita accoglimento la domanda di affidamento CP_2 condiviso, atteso che non sono emersi in giudizio elementi idonei a derogare a detta modalità ordinaria di affidamento della prole, con collocamento prevalente presso la madre, risultando ciò compatibile con il superiore interesse del minore, già di fatto collocato in via prevalente presso la casa coniugale unitamente alla madre e al fratello maggiore.
Il diritto di visita padre-figlio minore va disposto in conformità alla domanda di parte ricorrente – modalità confermate in sede presidenziale – atteso che la stessa garantisce una equa frequentazione di ambo i genitori con il minore. Né si appalesano le condizioni per procedere alla audizione del minore d'ufficio, che risulterebbe superflua atteso che il regime disposto risulta già in astratto conforme al suo interesse e comunque confermativo della situazione di fatto già in corso.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Merita accoglimento, inoltre, la domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente, unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti, attesa la convivenza della donna con i figli non autosufficienti economicamente, come allegato e documentato dal ricorrente.
4. Sul mantenimento in favore dei figli e della moglie.
Va egualmente accolta la domanda di parte ricorrente in punto di oneri economici dovuti in favore dei figli
– di cui uno minorenne e l'altro maggiorenne ma non autosufficiente - e della moglie, nella entità dallo stesso richiesta e avallata in sede presidenziale.
Ed infatti, la somma complessiva di € 500,00 per la prole (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre all'intero importo degli assegni unici in favore dei figli e alle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e comunque documentate, nella misura del 50%, risulta conforme ai bisogni economici dei figli e alle condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di svolgere attività lavorativa come commerciante essendo titolare di una macelleria e di percepire un reddito complessivo di circa € 30.000,00 annui ma di sostenere costi fissi quali la rata di mutuo per l'acquisto della propria abitazione per € 530,00 mensili, il canone di locazione per l'esercizio dell'attività pari a € 800,00 mensili nonché il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per €
36,00 circa al mese.
Parte resistente, per espressa allegazione del ricorrente, è invece disoccupata né sono emersi in giudizio
Pag. 4 a 6 elementi atti a presumere che la stessa abbia altre fonti di reddito, anche alla luce della sua omessa costituzione in giudizio.
Occorre, dunque, disporre in favore della resistente anche un contributo al suo mantenimento, da porre a carico del ricorrente, nella misura dallo stesso quantificata, alla luce della sua debolezza economica e non sussistendo elementi dai quali desumere che la propria incapacità lavorativa dipenda da colpa o inerzia.
In mancanza di differenti allegazioni e prove sul punto nel corso del giudizio la situazione deve ritenersi inalterata rispetto alla fase introduttiva.
Pertanto, dovrà riconoscersi in favore della resistente un contributo al mantenimento, a carico del ricorrente, di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato, oltre l'intero importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre rivalutazione ISTAT
e 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e comunque documentate, nonché la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
5. Sulle altre domande del ricorrente.
Nulla va disposto in punto di utenze della casa coniugale non essendo strettamente attinenti all'oggetto del giudizio di separazione e dovendosi, pertanto, escludere la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, che sono soggette al rito ordinario (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 266 del 12/01/2000; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cassazione civile, sez. I , 21/05/2009 , n. 11828).
6. Spese di lite.
Le spese di lite, vista la mancata domanda sul punto di parte ricorrente e la contumacia di parte resistente, che può intendersi quale mancata opposizione alle avverse domande, meritano di essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 138, parte II, serie A, anno 2005) al momento del suo passaggio in giudicato;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale, che si assegna a Controparte_1 con tutti gli arredi e suppellettili;
Pag. 5 a 6 - pone a carico di l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di € Parte_1
500,00 per i figli (€ 250,00 per ciascuno), da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato, oltre l'intero importo degli assegni unici in favore dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo, previamente concordate e documentate;
- pone a cario di a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie Parte_1 la somma di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese Controparte_1 mediante versamento e/o bonifico sul c/c ovvero su carta prepagata che la resistente indicherà all'onerato;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni consecutivi e comprensivi di pernottamenti alternati durante il mese da concordare con il coniuge e il giorno della domenica;
i figli continueranno quotidianamente a frequentare il padre;
per le maggiori festività natalizie e pasquali il ricorrente in accordo con la moglie e compatibilmente con l'attività lavorativa, stabilirà annualmente i giorni in cui i figli resteranno con lo stesso, cercando di trovare una equa distribuzione fra i giorni più significativi (Vigilia e Natale;
fine ed inizio anno di Epifania;
Santa
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.); durante il periodo estivo e sempre compatibilmente con l'attività lavorativa del ricorrente, i figli potranno restare con il padre per dieci giorni anche non continuativi e frequentare lo stesso anche quotidianamente;
- non luogo a provvedere sulle altre domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
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