Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di riunione della commissione di controllo degli alloggi sottufficiali a.s.i. ii^ fascia datato-OMISSIS- (doc. sub 1), allegato al foglio prot. n. m_d -OMISSIS- datato 26.05.2025 della circoscrizione alloggiativa di -OMISSIS- del comando logistico a.m. del Ministero della Difesa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è un militare in servizio permanente effettivo presso il 3° Stormo A.M. di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il grado di Sergente Maggiore Capo e l’incarico di addetto al nucleo F.A.R.P. (Forward Arming & Refuelling Point) della sezione Pol/Ox in seno al Gruppo Servizi Supporto Operativo.
In ragione dell’attività di servizio operativo espletata, egli ha diritto ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di servizio correlato all’incarico ricoperto (in seguito solo A.S.I.) ai sensi dell’art. 281 del D. Lgs. n. 66/2010.
In data 7.6.2024 il ricorrente ha proposto istanza di assegnazione di alloggio A.S.I. per il proprio nucleo familiare, composto da cinque persone conviventi (due coniugi e tre figli).
Successivamente, l’ufficio preposto della Circoscrizione Alloggiativa di -OMISSIS- ha redatto e trasmesso le graduatorie di merito degli instanti. Essendosi il ricorrente classificato in prima posizione nella graduatoria di competenza, l’ufficio preposto gli ha formalizzato la disponibilità all’assegnazione di un alloggio.
Il ricorrente, dopo aver effettuato il sopralluogo nell’abitazione propostagli, ha espresso - con atto sottoscritto in data 3.3.2025 - la propria motivata rinuncia all’assegnazione.
In particolare, il ricorrente ha motivato la propria rinuncia all’assegnazione dell’alloggio offertogli alla luce dei seguenti rilievi:
·” l'unità abitativa è composta da un n° totale di 2 camere da letto, rispettivamente con una superficie di circa 13mq e 17mq. Le predette metrature non sono sufficientemente idonee in termini pratici, in quanto non consentono di arredare le camere con il minimo indispensabile. Si riporta altresì quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 5 Luglio 1975 relativo ai requisiti igienico-sanitari abitazioni: [...le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone...]. Di conseguenza si evince che i criteri minimi per ospitare due persone sono rispettati da una sola camera, mentre l'altra risulta idonea solo per una persona.
· l'articolo 318, comma 2 del T.U.O.M. definisce che un'abitazione è considerata idonea, disponibile e abitabile se [...se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia e il coniuge convivente...], per cui considerato il numero di vani dell'abitazione proposta di 3+2 e considerati gli artt. 45 e 46 del d.lgs 1142/49 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano") i bagni non sono considerati vani utili bensì vani accessori. Pertanto l'alloggio A-OMISSIS--OMISSIS- non è da considerare idoneo in rapporto a vani utili/numero di componenti per nucleo famigliare.
Desidero inoltre evidenziare alcune criticità, in aggiunta alle motivazioni principali su esposte, che incidono negativamente sulle condizioni di abitabilità e agibilità dell'alloggio:
·l'accesso all'abitazione è pericoloso per via del viale dissestato a causa di radici affioranti che escono dal terreno e che hanno sollevato il manto stradale, creando dislivelli rilevanti e rischi di inciampo, nonché difficoltà ad essere percorso con passeggini (figlio di 18 mesi).
·la recinzione esterna appare precaria e compromessa in quanto la base è sollevata dal terreno e in alcuni punti rotta e con dei buchi.
·la muratura esterna necessita di una totale verniciatura in quanto ci sono evidenti neri di condensa.
· la muratura interna necessita di una totale verniciatura e presenta per la maggior parte della superficie delle pareti inferiori grossi segni di umidità.
·le piastrelle interne del box doccia sono state verniciate con tintura da parete, presumibilmente applicata per coprire una infiltrazione preesistente”.
L’Amministrazione ha ritenuto ingiustificata la surriferita rinuncia all’assegnazione e, in applicazione dell’art. 323, comma 3, DPR n. 90/10, ha sospeso il titolo di assegnazione ed escluso il ricorrente dalla graduatoria per un anno.
Avverso detto provvedimento, che implica il “depennamento” del -OMISSIS- per un anno dalle graduatorie, con effetti perduranti anche in relazione a nuovi alloggi che dovessero nel frattempo rendersi disponibili, è insorto l’odierno ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la P.A., con atto di mera forma, contrastando le avverse pretese.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Risulta dagli atti che il nucleo familiare del ricorrente è composto da cinque persone fra loro conviventi (due coniugi e tre figli).
L’alloggio offerto al ricorrente si compone di 3 vani utili e 2 bagni.
Le due camere da letto esistenti hanno una superficie di 13 e 17 mq circa e risultano inidonee ad ospitare 5 persone, secondo le norme urbanistiche-igienico-sanitarie vigenti (cfr. D.M. 05 luglio 1975, Pubbl. G.U. n. 190 del 18.07.1975, che, all’art. 2, prevede la dimensione minima di 9 mq per la camera singola e di 14 mq per la camera doppia).
La camera più piccola dell’alloggio è, infatti, idonea ad ospitare una persona sola, mentre la camera più grande è idonea ad ospitare due persone; restano, quindi senza idonea sistemazione alloggiativa le altre due persone presenti nel nucleo familiare del ricorrente.
Ne deriva che l’unità abitativa proposta al ricorrente è obiettivamente inidonea a soddisfare le sue esigenze in ragione dell’insufficienza dei (3) vani disponibili rispetto alla composizione del suo nucleo familiare (5 persone).
La rinuncia del ricorrente all’assegnazione del suddetto alloggio di servizio non può, pertanto, considerarsi ingiustificata, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In virtù dell’effetto conformativo derivante dalla presente sentenza, il ricorrente dovrà essere ricollocato nel posto precedentemente occupato nella graduatoria per l’assegnazione di alloggio A.S.I. e ricevere la proposta di assegnazione di un alloggio (se già esistente e libero o a seguito di sopravvenute disponibilità) adeguato a soddisfare le esigenze del suo nucleo familiare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la P.A. a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GR AI, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | GR AI |
IL SEGRETARIO