Articolo 3 della Legge 29 ottobre 1984, n. 734
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 1984
Art. 3.

I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.
Entrata in vigore il 17 novembre 1984