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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 10238/2023, promosso da:
, nato il 02/07/1974 in Bangladesh, elettivamente domiciliato in Bologna, Parte_1 Roosevelt n. 4, presso lo studio legale dell'Avv. Cinzia Valentina Laurenzano, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1 st'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025; parte resistente ha precisato le conclusioni come da memoria di costituzione e risposta. All'esito della discussione all'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso depositato in data 2.8.2023, il ricorrente, cittadino del Bangladesh nato nel 1974, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna, notificatogli in data 6.7.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata in data 23.8.2022.
Il provvedimento impugnato si fonda sul parere sfavorevole della competente CT, la quale ha rilevato l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare un effettivo radicamento del ricorrente in Italia.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando la difficile situazione del suo Paese di origine ed il proficuo percorso di integrazione intrapreso in Italia. Ha quindi chiesto al tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto questorile impugnato e, conseguentemente, di accertare e dichiarare il suo diritto all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Controparte_1
All' udienza del 16 gennaio 2024 è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato, in lingua italiana: «D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2021. D. Quando ha lasciato in Bangladesh? R. Sempre nel 2021. D. Nel suo Paese studiava? Lavorava? R. Ho studiato per 14 anni, ho studiato l'arabo e la lingua inglese. Lavoravo in un ristorante. dei familiari in Bangladesh? R. Entrambi i miei CP_2 genitori sono deceduti, ho sei fratelli e una . Ho moglie e due bambini. D. Manda dei soldi a casa? R. Si, posso fornire le ricevute. D. Dove ha vissuto da quando è in Italia? R. Prima vivevo a Molinella, adesso abito a Bologna con dei connazionali. D. Paga qualcosa per la casa? R. No, mi ospitano gratuitamente. Contribuisco alle spese. D. Ha svolto corsi di formazione? R. Sto studiando l'italiano presso il CPIA di Bologna. D. Ha lavorato da quando è in Italia? R. Ho avuto offerte di lavoro ma non ho il codice fiscale e nessuno mi assume. D. Come mai non ha il codice fiscale? Io le ho concesso la sospensiva… R. Sono andato in Questura, mi hanno restituito la ricevuta ma non è indicato il codice fiscale. D. Quindi non riesce a lavorare? R. Sto lavorando come ambulante nei mercati, vendo abbigliamento. Ho lavorato come lavapiatti a Reggio Emilia. D. Dove lavora? R. Come ambulante lavoro a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Sergena (Ancona), Carpi. D. Più o meno quanto riesce a guadagnare mensilmente da questa attività? R. Circa 800 euro mensili. D. I soldi ai suoi familiari li manda tutti i mesi? R. Si, circa 500 euro. I bambini devono andare a scuola. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No. D. Vuole aggiungere qualcosa? R. Senza codice fiscale non riesco a lavorare, a fare la tessera sanitaria, a studiare».
Confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, all'esito della suddetta udienza la causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 30 gennaio 2025, udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine per il deposito di note, il collegio ha posto la causa in decisione.
*** Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nell'agosto del 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Per_1 Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati st te insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato».
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha dimostrato l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Nonostante sia giunto in Italia nel 2021, egli è riuscito a lavorare in regola solo dall'aprile del 2024, in quanto in precedenza è stato sprovvisto di codice fiscale. Dalla documentazione in atti si evince infatti che il codice fiscale gli è stato attribuito in data 4 marzo 2024 (cfr. certificato di attribuzione del codice fiscale); l'assenza del codice fiscale gli ha impedito di lavorare regolarmente («Ho avuto offerte di lavoro ma non ho il codice fiscale e nessuno mi assume» cfr. verbale di udienza del 16/01/2024 e proposta di assunzione del 20.8.2022 in atti). Una volta ottenuto il documento, il ricorrente ha infatti iniziato a lavorare e ha proseguito con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali prorogato al 31/03/2025 (cfr. contratto di lavoro part-time a tempo determinato e proroga). I redditi percepiti (dall'aprile fino al novembre del 2024, redditi pari complessivamente a circa € 2.200,00), nonostante la loro modestia, attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di cessione fabbricato). L'inserimento nel contesto italiano è inoltre confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza del 16/01/2024 e titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli art. 281 decies e ss. c.p.c., RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 07 febbraio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso