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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 736/2021, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 3.4.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
ROLLO CONCETTA ) C.F._2
CONTRO
), con l'avvocato Controparte_1 C.F._3
MANUELLO DORIANO ( C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'opposizione introdotta con ricorso ex articolo 615, c.1, c.p.c. da
, la cui fase di merito è, a seguito di riassunzione, qui Controparte_1
decisa, merita di essere accolta: si osserva, infatti, che, nella specie, difetta un valido titolo esecutivo che possa legittimare l'esecuzione per rilascio.
La vicenda portata all'attenzione del Tribunale trae fondamento dal ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c., col quale ha Parte_1
chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'usufruttuario,
[...]
, decaduto ex articolo 1015 c.c. dal suo diritto per abuso CP_1
fattone (ovvero mancato pagamento della rate di mutuo cointestato con la IG.ra ) e, in subordine, di ordinare all'opponente di prestare Pt_1
idonea garanzia, nonché di condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali. La ricorrente ha chiesto, inoltre, che il Tribunale ordinasse ad di consegnare l'immobile de quo, con condanna Controparte_1
dello stesso alla refusione delle spese di lite.
In limine, si precisa che l'opponente è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull'immobile per cui è causa per acquisto fattone il 20.7.2006 con atto stipulato per notar . Persona_1
Costituitosi nel giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 705/2019,
l'attuale opponente ha evidenziato come il mancato pagamento delle rate del mutuo cointestato con l'opposta (titolare del diritto di proprietà gravato da usufrutto) non potesse rappresentare motivo di decadenza dell'usufrutto, non rientrando tale forma di inadempimento (peraltro, non univocamente addebitabile allo stesso) tra le ipotesi previste a pena di decadenza.
2 Con pronuncia n. 705/2019, oggetto di gravame, il Tribunale di Matera non ha accolto la domanda di revoca dell'usufrutto proposta in via principale dalla IG.ra , né tantomeno la domanda risarcitoria;
Pt_1
infine, non ha adottato specifico ordine di rilascio nei confronti dell'odierno opponente, pronunciandosi in tal senso:
a) “dispone l'immediata immissione di nel possesso Parte_1
dell'immobile… con facoltà per la dalla data di immissione nel Pt_1
possesso, di pagamento dei ratei di mutuo maturati e maturandi e degli oneri condominiali e degli altri oneri gravanti sull'immobile”;
b) “dispone che la eserciti il diritto di ritenzione del possesso Pt_1
dell'immobile sino a quando il non le avrà rimborsato l'importo del CP_1
mutuo da lei anticipato in sua vece, per non perdere la nuda proprietà, nonché l'importo degli oneri condominiali limitatamente al periodo di godimento del bene da parte del e da questi dovuti”. CP_1
Se è pur vero che non necessariamente l'ordine di rilascio deve essere espressamente previsto, potendo, invece, essere desunto implicitamente dal titolo (cfr. Cass. 1367/2012 su tematiche analoghe), nella specie, è indiscutibile che, nel titolo esecutivo (id est l'ordinanza 705/2019), vi sono elementi in virtù dei quali negare la sussistenza implicita di un ordine di rilascio.
Infatti, come anche ritenuto dalla Corte di Appello in sede di sospensiva ex articolo 283 c.p.c. (cfr. provvedimento del 22.4.2020), l'ordinanza pronunciata ex articolo 702 bis c.p.c. non contempla alcuna statuizione di condanna al rilascio nei confronti dell'opponente, suscettibile di essere portata in esecuzione. Milita anche in tal senso la considerazione per cui nel corpo della motivazione dell'ordinanza, il giudice di prime cure, una volta accertata la violazione ad opera di delle Controparte_1
obbligazioni su di lui gravanti in qualità di usufruttuario, abbia
3 espressamente precisato di optare, ai sensi dell'articolo 1015 c.c., per un rimedio non ablativo del diritto dell'usufruttuario, ma cautelare del diritto del proprietario, di tal che è ragionevole opinare nel senso che la disposta immissione della nel possesso dell'immobile non Pt_1
escluda che il possa continuare a godere dei diritti CP_1
dell'usufruttuario - a fortiori se non è stata accolta la domanda di decadenza - e, quindi, possa conservare il possesso dell'immobile, sicché nessuna statuizione di condanna al rilascio può essere, anche implicitamente, ritenuta sussistente nel titolo per cui è causa. Infatti, solo nell'ipotesi di decadenza dall'usufrutto, sarebbe stato possibile per la ritenere implicita la condanna della controparte al rilascio. Pt_1
Quanto alle questioni relative all'ordinanza presidenziale che, nella ricostruzione della difesa opposta, avrebbe disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si osserva, in maniera dirimente, che la stessa non è stata messa in esecuzione: il giudizio qui trattato attiene, infatti, all'ordinanza emessa dal Tribunale di Matera a seguito del ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con ricorso innanzi al g.e., il cui giudizio Controparte_1
di merito è stato qui trattato a seguito di riassunzione proposta da
[...]
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: Pt_1
4 accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'asserito diritto di ad ottenere il rilascio dell'immobile sulla Parte_1
scorta dell'ordinanza oggetto del precetto (705/2019 del Tribunale di
Matera); condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il primo luglio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 736/2021, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 3.4.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
ROLLO CONCETTA ) C.F._2
CONTRO
), con l'avvocato Controparte_1 C.F._3
MANUELLO DORIANO ( C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'opposizione introdotta con ricorso ex articolo 615, c.1, c.p.c. da
, la cui fase di merito è, a seguito di riassunzione, qui Controparte_1
decisa, merita di essere accolta: si osserva, infatti, che, nella specie, difetta un valido titolo esecutivo che possa legittimare l'esecuzione per rilascio.
La vicenda portata all'attenzione del Tribunale trae fondamento dal ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c., col quale ha Parte_1
chiesto all'adito Tribunale di dichiarare l'usufruttuario,
[...]
, decaduto ex articolo 1015 c.c. dal suo diritto per abuso CP_1
fattone (ovvero mancato pagamento della rate di mutuo cointestato con la IG.ra ) e, in subordine, di ordinare all'opponente di prestare Pt_1
idonea garanzia, nonché di condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali. La ricorrente ha chiesto, inoltre, che il Tribunale ordinasse ad di consegnare l'immobile de quo, con condanna Controparte_1
dello stesso alla refusione delle spese di lite.
In limine, si precisa che l'opponente è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull'immobile per cui è causa per acquisto fattone il 20.7.2006 con atto stipulato per notar . Persona_1
Costituitosi nel giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 705/2019,
l'attuale opponente ha evidenziato come il mancato pagamento delle rate del mutuo cointestato con l'opposta (titolare del diritto di proprietà gravato da usufrutto) non potesse rappresentare motivo di decadenza dell'usufrutto, non rientrando tale forma di inadempimento (peraltro, non univocamente addebitabile allo stesso) tra le ipotesi previste a pena di decadenza.
2 Con pronuncia n. 705/2019, oggetto di gravame, il Tribunale di Matera non ha accolto la domanda di revoca dell'usufrutto proposta in via principale dalla IG.ra , né tantomeno la domanda risarcitoria;
Pt_1
infine, non ha adottato specifico ordine di rilascio nei confronti dell'odierno opponente, pronunciandosi in tal senso:
a) “dispone l'immediata immissione di nel possesso Parte_1
dell'immobile… con facoltà per la dalla data di immissione nel Pt_1
possesso, di pagamento dei ratei di mutuo maturati e maturandi e degli oneri condominiali e degli altri oneri gravanti sull'immobile”;
b) “dispone che la eserciti il diritto di ritenzione del possesso Pt_1
dell'immobile sino a quando il non le avrà rimborsato l'importo del CP_1
mutuo da lei anticipato in sua vece, per non perdere la nuda proprietà, nonché l'importo degli oneri condominiali limitatamente al periodo di godimento del bene da parte del e da questi dovuti”. CP_1
Se è pur vero che non necessariamente l'ordine di rilascio deve essere espressamente previsto, potendo, invece, essere desunto implicitamente dal titolo (cfr. Cass. 1367/2012 su tematiche analoghe), nella specie, è indiscutibile che, nel titolo esecutivo (id est l'ordinanza 705/2019), vi sono elementi in virtù dei quali negare la sussistenza implicita di un ordine di rilascio.
Infatti, come anche ritenuto dalla Corte di Appello in sede di sospensiva ex articolo 283 c.p.c. (cfr. provvedimento del 22.4.2020), l'ordinanza pronunciata ex articolo 702 bis c.p.c. non contempla alcuna statuizione di condanna al rilascio nei confronti dell'opponente, suscettibile di essere portata in esecuzione. Milita anche in tal senso la considerazione per cui nel corpo della motivazione dell'ordinanza, il giudice di prime cure, una volta accertata la violazione ad opera di delle Controparte_1
obbligazioni su di lui gravanti in qualità di usufruttuario, abbia
3 espressamente precisato di optare, ai sensi dell'articolo 1015 c.c., per un rimedio non ablativo del diritto dell'usufruttuario, ma cautelare del diritto del proprietario, di tal che è ragionevole opinare nel senso che la disposta immissione della nel possesso dell'immobile non Pt_1
escluda che il possa continuare a godere dei diritti CP_1
dell'usufruttuario - a fortiori se non è stata accolta la domanda di decadenza - e, quindi, possa conservare il possesso dell'immobile, sicché nessuna statuizione di condanna al rilascio può essere, anche implicitamente, ritenuta sussistente nel titolo per cui è causa. Infatti, solo nell'ipotesi di decadenza dall'usufrutto, sarebbe stato possibile per la ritenere implicita la condanna della controparte al rilascio. Pt_1
Quanto alle questioni relative all'ordinanza presidenziale che, nella ricostruzione della difesa opposta, avrebbe disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si osserva, in maniera dirimente, che la stessa non è stata messa in esecuzione: il giudizio qui trattato attiene, infatti, all'ordinanza emessa dal Tribunale di Matera a seguito del ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con ricorso innanzi al g.e., il cui giudizio Controparte_1
di merito è stato qui trattato a seguito di riassunzione proposta da
[...]
, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: Pt_1
4 accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'asserito diritto di ad ottenere il rilascio dell'immobile sulla Parte_1
scorta dell'ordinanza oggetto del precetto (705/2019 del Tribunale di
Matera); condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il primo luglio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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