Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 495
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Altro
    Richiesta di pagamento somme dovute

    Il Comune di Palermo ha manifestato la sopravvenuta determinazione di adempiere all'obbligo derivante dalla sentenza, depositando la relativa determinazione dirigenziale di pagamento.

  • Accolto
    Soccombenza del Comune di Palermo

    Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, ossia del Comune di Palermo.

  • Rigettato
    Abuso del processo

    Non emergono ragioni per l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

  • Inammissibile
    Interessi legali e moratori

    L'ulteriore domanda relativa agli interessi, avanzata con note depositate solo due giorni prima dell'udienza, non può essere presa in considerazione per palese inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 495
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 495
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo