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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6662/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 13/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662/2024 R.G.
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. RANUCCI GIACOMO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
EL TE E LB NZ
CONTUMACI
OGGETTO: scadenza del contratto di locazione
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 la parte ricorrente adiva Questo
Tribunale al fine di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno legittimamente esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza del
31/07/2023 ai sensi dell'art. 3, L. n. 431/98, con conseguente risoluzione del
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 contratto di locazione inter partes e, conseguentemente, dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile ad opera dei resistenti e condannare gli stessi al rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'indennità di occupazione sino al rilascio.
Non si costituivano in giudizio i resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, in atti e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
All'odierna prima udienza lo stesso difensore della parte ricorrente, nel discutere oralmente la causa, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la parte resistente rilasciato l'immobile in data 16.09.2024.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale, all'esito della camera di consiglio procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che le stessa difesa di parte ricorrente ha dichiarato che l'immobile è stato rilasciato spontaneamente dalle stesse e la stessa depositava, finanche in maniera, in verità estremamente puntuale, , documenti attestanti l'effettività del rilascio stesso ( cfr. allegati in atti ).
L'avvenuto rilascio, senza ragionevole dubbio, invera un'ipotesi di cessazione non solo in relazione al rilascio stesso ma anche in relazione alla pretesa relativa all'accertamento dell'intervenuta scadenza contrattuale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Del pari la cessazione della materia deve dirsi in relazione alla pretesa relativa all'indennità attese le stesse deduzioni della parte ricorrente all'odierna udienza.
Le questioni relative ad eventuali pretese risarcitorie per presunti danni all'immobile, al contrario, - giova rilevarlo, al fine di mera completezza, solo in relazione alle odierne deduzioni di parte ricorrente - , non costituiscono oggetto dell' ed, in verità, non a caso la detta circostanza Controparte_1 non pare sfuggire alla difesa della parte ricorrente che “si riservava” eventuale
“separata azione”
In tale ottica appare evidente l'inverarsi di un'ipotesi di cessazione della materia.
Del pari appare evidente che il vaglio giurisdizionale resta circoscritto al regime di governo delle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che, in omaggio al principio di soccombenza virtuale, la parte resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite.
In proposito deve osservarsi che il rilascio dell'immobile è avvenuto solo in data in data significativamente successiva alla notifica del ricorso ed anche alla procedura di mediazione senza che le parti, anche in tale sede, pur azionata dalla locatrice siano addivenute ad un accordo.
In merito, poi, alla disdetta la stessa risulta ritualmente e tempestivamente inviata alla parte conduttrice come in atti ed, in forza, della volontà di non rinnovare il contratto di locazione ai sensi del dettato di cui alla legge
431/1998 alcun fatto impeditivo od estintivo rispetto alla pretesa attore rilevabile ex Officio è emerso nell'odierna vicenda processuale.
Per tali ragioni appare evidente che la parte ricorrente non può essere gravati dei “costi” dell'azione in sede Giurisdizionale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 con pretermissione dell'attività istruttoria non celebratasi e considerato il valore cd. minimo attesa la natura delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte resistente – compiutamente identificata in atti - al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 1700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori
Napoli, 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 13/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662/2024 R.G.
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. RANUCCI GIACOMO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
EL TE E LB NZ
CONTUMACI
OGGETTO: scadenza del contratto di locazione
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 la parte ricorrente adiva Questo
Tribunale al fine di accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno legittimamente esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza del
31/07/2023 ai sensi dell'art. 3, L. n. 431/98, con conseguente risoluzione del
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 contratto di locazione inter partes e, conseguentemente, dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile ad opera dei resistenti e condannare gli stessi al rilascio dell'immobile nonché al pagamento dell'indennità di occupazione sino al rilascio.
Non si costituivano in giudizio i resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, in atti e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
All'odierna prima udienza lo stesso difensore della parte ricorrente, nel discutere oralmente la causa, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la parte resistente rilasciato l'immobile in data 16.09.2024.
Il Giudice, ascoltata la discussione orale, all'esito della camera di consiglio procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che le stessa difesa di parte ricorrente ha dichiarato che l'immobile è stato rilasciato spontaneamente dalle stesse e la stessa depositava, finanche in maniera, in verità estremamente puntuale, , documenti attestanti l'effettività del rilascio stesso ( cfr. allegati in atti ).
L'avvenuto rilascio, senza ragionevole dubbio, invera un'ipotesi di cessazione non solo in relazione al rilascio stesso ma anche in relazione alla pretesa relativa all'accertamento dell'intervenuta scadenza contrattuale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Del pari la cessazione della materia deve dirsi in relazione alla pretesa relativa all'indennità attese le stesse deduzioni della parte ricorrente all'odierna udienza.
Le questioni relative ad eventuali pretese risarcitorie per presunti danni all'immobile, al contrario, - giova rilevarlo, al fine di mera completezza, solo in relazione alle odierne deduzioni di parte ricorrente - , non costituiscono oggetto dell' ed, in verità, non a caso la detta circostanza Controparte_1 non pare sfuggire alla difesa della parte ricorrente che “si riservava” eventuale
“separata azione”
In tale ottica appare evidente l'inverarsi di un'ipotesi di cessazione della materia.
Del pari appare evidente che il vaglio giurisdizionale resta circoscritto al regime di governo delle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che, in omaggio al principio di soccombenza virtuale, la parte resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite.
In proposito deve osservarsi che il rilascio dell'immobile è avvenuto solo in data in data significativamente successiva alla notifica del ricorso ed anche alla procedura di mediazione senza che le parti, anche in tale sede, pur azionata dalla locatrice siano addivenute ad un accordo.
In merito, poi, alla disdetta la stessa risulta ritualmente e tempestivamente inviata alla parte conduttrice come in atti ed, in forza, della volontà di non rinnovare il contratto di locazione ai sensi del dettato di cui alla legge
431/1998 alcun fatto impeditivo od estintivo rispetto alla pretesa attore rilevabile ex Officio è emerso nell'odierna vicenda processuale.
Per tali ragioni appare evidente che la parte ricorrente non può essere gravati dei “costi” dell'azione in sede Giurisdizionale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 con pretermissione dell'attività istruttoria non celebratasi e considerato il valore cd. minimo attesa la natura delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte resistente – compiutamente identificata in atti - al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 1700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori
Napoli, 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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