Rigetto
Sentenza breve 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/08/2025, n. 6834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6834 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06834/2025REG.PROV.COLL.
N. 05548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5548 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per l’appellante l’avvocato Maurizio Discepolo;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’appellante impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso l’esclusione dal concorso per l’arruolamento di 3.852 allievi carabinieri (per l’aliquota di 1.145 posti riservati ai cittadini italiani che non avevano superato il 24° anno di età) in ferma quadriennale per “ orticaria cronica ”, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 t.u.o.m. e dal d.m. 4 giugno 2014.
2. Il giudice di prime cure, sulla base della documentazione sanitaria allegata dall’interessato, ha a suo tempo disposto con ordinanza n. 3261/2025 verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., all’uopo incaricando la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione, onde accertare in contraddittorio tra le parti la sussistenza della contestata affezione al fine di acclarare l’idoneità o meno, sotto tale profilo, all’ammissione al concorso ; all’esito della verificazione, eseguita il 3 marzo 2025, l’organo designato, esaminata anche la documentazione prodotta dall’interessato, ha confermato la diagnosi avendo rilevato la presenza di IgE totali al di sopra della norma – in quella sede accertata sulla base degli esami all’epoca più recenti, effettuati il 19 febbraio 2025, come pari a 173,5 U/ml – e avendo riscontrato a seguito di visita dermatologica che “ all’esame obiettivo (…) si evidenzia un dermografismo rosso positivo ”.
Sulla base di tali esiti e nonostante le certificazioni sanitarie di diversi specialisti di parte prodotte anche in corso di giudizio dal ricorrente, che asseritamente dimostrerebbero come i valori fossero in costante diminuzione e non denoterebbero una patologia qualificabile come “ cronica ”, il T.a.r. ha respinto il ricorso con condanna dell’interessato alle spese di giudizio e di verificazione, non ritenendo nel contempo sussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione della verificazione che pure l’odierno appellante aveva richiesto.
3. Di qui l’appello, con il quale l’interessato, con un’unica doglianza, deduce eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta, nonché violazione dell’art. 582 t.u.o.m. e del d.m. 4 giugno 2014 e violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), del bando di concorso.
In sintesi, la sentenza sarebbe unicamente basata sugli esiti della verificazione sebbene contestati sulla base dei pareri forniti da diversi specialisti di parte e degli esiti delle più recenti analisi depositate in corso di giudizio; il giudice di prime cure, inoltre, non avrebbe fornito puntuale motivazione sull’istanza di rinnovo della verificazione; secondo la tesi dell’appellante, né il valore delle IgE totali né il riscontrato dermografismo rosso positivo sarebbero idonei a giustificare la diagnosi di orticaria cronica; le IgE sarebbero in costante diminuzione e sarebbero asseritamente dovute alla pregressa infezione Covid e alla puntura di un insetto, entrambi accadimenti risalenti all’ottobre 2022, nonché ad una terapia prescritta in relazione ad un ascesso dentale occorso nel gennaio 2023; inoltre, in sede di verificazione non sarebbero state riscontrate reazioni pomfoide/allergiche; le analisi successive alla verificazione dimostrerebbero che il valore delle IgE non è più attuale e, quindi, che la patologia non potrebbe essere definita “ cronica ”.
Sulle spese processuali e di verificazione, come detto addebitate in primo grado all’interessato, l’appellante richiama ancora le relazioni degli specialisti di parte e sostiene, citando anche pronunce della Corte di cassazione, che la verificazione è effettuata nell’interesse generale di giustizia, per cui i relativi oneri potrebbero essere compensati anche in caso di una parte totalmente vittoriosa.
Sull’istanza cautelare l’interessato rappresenta che i controinteressati saranno incorporati a partire presumibilmente dalla terza decade di novembre 2025, per cui un ritardo nell’ammissione lo pregiudicherebbe rispetto agli altri candidati; auspica quindi la sospensione degli effetti della sentenza gravata, se necessario previa disposizione di un supplemento di verificazione che tenga conto degli esiti dei successivi esami di laboratorio, pure depositati nell’imminenza dell’odierna camera di consiglio.
4. Il Ministero della difesa si è costituito con un’articolata memoria, premettendo, tra l’altro, che all’esito della visita medica in sede concorsuale l’aspirante “ risultava in terapia antistaminica da ottobre 2023, ancorché questi negava che fosse in atto l’assunzione di alcuna terapia ”.
Parte appellata confuta le tesi di controparte e conclude per il rigetto; a tal fine allega, tra l’altro, il referto datato 3 luglio 2024 della visita effettuata dall’odierno appellante presso l’ambulatorio di Clinica dermatologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (all. 3 alla memoria), indicato come acquisito agli atti nel corso della visita stessa dall’Ufficiale medico esaminatore, dal quale emerge che il candidato già in quella sede risultava “ affetto da orticaria cronica da metà febbraio in terapia con antistaminico da 5 mesi IN IO 10 mg con bon controllo della sintomatologia ” e aveva riferito “ ripresa della sintomatologia (prurito e pomfi a livello prevalentemente degli arti) a seguito di interruzione della terapia antistaminica a dicembre 2023 ”; il referto in parola attestava la diagnosi di “ orticaria cronica ” e consigliava la sostituzione della terapia.
Alla luce di tali risultanze la Commissione esaminatrice proponeva al candidato un prelievo ematico, riscontrando un valore di IgE totali pari a 267 IU/ml a fronte di un valore di riferimento normale negli adulti < 100, di talché il candidato veniva ritenuto affetto da “ orticaria cronica ”, condizione prevista come causa di non idoneità al servizio militare, come detto, dall’art. 582 t.u.o.m. e dal d.m. 4 giugno 2014.
5. Alla camera di consiglio la causa è stata ritualmente discussa e in tale sede il Collegio ha dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che si riservava di valutare la sussistenza dei presupposti per decidere la causa nel merito.
6. Per le ragioni meglio di seguito esposte l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.
6.1. Si deve in primo luogo rilevare che, come risulta dalla relazione redatta dalla Commissione sanitaria d’appello all’esito della verificazione disposta dal T.a.r., “ l’orticaria cronica è una condizione medica caratterizzata dalla comparsa di pomfi (irregolarità o gonfiori della pelle) e prurito che persistono per più di sei settimane. A differenza dell’orticaria acuta, che dura solo per un breve periodo, l’orticaria cronica può durare mesi o addirittura anni, con episodi ricorrenti (…) ”. Analoghe considerazioni sono espresse nella relazione medico-legale redatta dall’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, in atti, nella quale si afferma che “ Si definisce cronica la manifestazione cutanea che perdura oltre sei settimane dalla sua insorgenza ”.
Ebbene, come risulta dalla documentazione agli atti di causa, all’atto della visita medica eseguita in sede concorsuale l’Ufficiale medico esaminatore ha acquisito il certificato della Clinica dermatologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche del 3 luglio 2024, dal quale emerge con chiara evidenza che già da diversi mesi la patologia sofferta dall’odierno appellante era stata diagnosticata come “ orticaria cronica ” anche dai competenti specialisti a suo tempo consultati dallo stesso candidato, e ciò, per quanto emerge, indipendentemente dalla procedura concorsuale oggetto della presente controversia.
In particolare, si evince da detto referto che già il 31 gennaio 2024 l’interessato era stato sottoposto ad un nuovo controllo dopo la prima diagnosi effettuata in tali termini e che in quella sede aveva riferito la ripresa della sintomatologia (prurito e pomfi a livello prevalentemente degli arti) a seguito dell’interruzione della terapia antistaminica a dicembre 2023; sintomatologia nuovamente emersa con “ manifestazioni quotidiane all’interruzione della terapia antistaminica ” anche al successivo controllo eseguito medio tempore il 28 febbraio 2024.
In sintesi, detto certificato, risalente come detto al luglio 2024, attesta inequivocabilmente la conferma della diagnosi di “ orticaria cronica ” e consiglia la sostituzione dell’antistaminico con altro farmaco, consegnando nel contempo “ al paziente diario UAS per valutare andamento orticaria cronica ”.
6.2. Parimenti significativi appaiono, inoltre, gli esiti della visita medica effettuata in sede concorsuale, nel corso della quale erano state effettuate delle analisi riscontrando, come ricordato in premessa, un valore delle IgE pari a 267 U/ml, valore rimasto comunque su valori ritenuti dai competenti sanitari superiori alla norma anche in base a quanto ulteriormente riscontrato in sede di verificazione (in quel caso, come detto, risultante pari a 175 U/ml sulla base delle analisi del febbraio 2025).
6.3. Verificazione, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, che ha condotto da parte dell’organo a ciò designato a “ valutazioni e conclusioni (…) complete e logicamente condivisibili ” ed il cui esito appare quindi definitivamente dirimente e con ogni evidenza tale da indurre il giudice di prime cure – e, vale rilevare alla luce della reiterazione della richiesta da parte dell’appellante, questo stesso Collegio – a ritenere non necessario procedere all’ulteriore supplemento istruttorio richiesto dall’interessato ai fini della decisione.
Del resto, come anche recentemente ricordato dalla sezione, la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono mezzi istruttori sottratti alla disponibilità delle parti e rimessi al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre (o meno) la nomina dell’ausiliario (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5966/2025 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata); come pure non può essere censurata la scelta del giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il verificatore all’esito di un autonomo percorso argomentativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1166/2025).
7. Quanto alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, contestata dall’odierno appellante, giova in primo luogo richiamare la regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
Vale inoltre ricordare che “ per costante giurisprudenza di questo plesso, ‘nel processo amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese giudiziali comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 21/05/2024, n. 4526) ” (così, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, n. 5695/2025; in termini cfr. anche, ex pluribus , sez. VI, n. 5038/2025).
Manifesta abnormità, vale rilevare, “ che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2024, n. 9102; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039) ” (così Cons. Stato, sez. V, n. 4877/2025; in termini cfr. anche, ex multis , sez. VI, n. 3366/2025 e sez. II, n. 552/2025); circostanze, queste, che con ogni evidenza non ricorrono nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che “ Secondo l’indirizzo della costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un’ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l’onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multi s, C.d.S., Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093) ” (così Cons. Stato, sez. VII, n. 5175/2025).
Le medesime considerazioni valgono con ogni evidenza anche con riferimento alla statuizione del giudice in ordine agli oneri della verificazione, parimenti oggetto di doglianza da parte dell’appellante.
8. Alla luce di tali considerazioni l’appello è infondato e come tale va respinto.
9. Sussistono validi motivi, tenuto anche conto della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.