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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3676/2023 R.G. proposto da: OL OC, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare Via Barbella 44, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro OCF- ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI PROMORI FINANZIARI in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato PROVIDENTI SALVATORE, che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1022/2022, depositata il 06/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio partecipata del 06/03/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Civile Sent. Sez. 2 Num. 9737 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/04/2025 2 di 6 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LO TA, che ha chiesto di respingere il ricorso. Udito l’avv. Roberto Valentini. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto l’opposizione, ex art. 195 d.lgs. 58/1998, proposta da RO PA – consulente finanziario abilitato alle offerte fuori sede, collaboratore di Banca Generali dal 13/05/2019 al 14/11/2019 – avverso la delibera sanzionatoria n. 1540 del 16/12/2020, con cui gli era stata comminata la sospensione per un periodo di 4 mesi. Era stato contestato al ricorrente di aver contraffatto la firma del cliente MM UC in calce ad una polizza assicurativa a favore della sorella dell’intermediario Rita PA, essendo emerso che l’apparente sottoscrittore era deceduto prima della stampa e della susseguente sottoscrizione dei moduli contrattuali. L’incolpato aveva, perciò, perfezionato, secondo l’organo di disciplina, un affare non autorizzato dal cliente con un indebito vantaggio personale, in violazione dell’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, prescritto dall’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. La Corte territoriale, pur escludendo la contraffazione delle sottoscrizioni dei moduli negoziali, ha ritenuto che il promotore avesse violato gli artt. 196 TUF e 158 e 180 Regolamento intermediari Consob 15/02/2018, non avendo osservato l’obbligo di astensione e non avendo informato le parti della possibile sussistenza di un conflitto d’interesse, a nulla rilevando che la medesima beneficiaria fosse stata indicata in precedenti contratti del cliente promossi dal medesimo consulente. 3 di 6 La cassazione della sentenza è chiesta da RO PA sulla base di quattro motivi. L’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazione contiene una compiuta illustrazione dei fatti di causa, delle difese e del contenuto della pronuncia, sollevando quesiti in diritto, adeguatamente esposti, su punti specifici e decisivi della lite. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, contestando alla Corte Territoriale che, nonostante l'accertata insussistenza della violazione dell'art. 180 comma 3 lett. a) n. 3 del Regolamento intermediari Consob riguardo alla contraffazione delle firme apposte in calce alla polizza vita e l’assenza di divieti che impedissero al promotore di controfirmare polizze vita in favore di stretti congiunti – abbia confermato la sanzione della sospensione, addebitando al ricorrente un fatto diverso da quello contestato, consistente nella violazione degli artt. 158 e 180 del regolamento intermediari Consob, norme peraltro applicabili solo ai consulenti finanziari autonomi o alla società di consulenza finanziaria ai sensi dell'art. 180 comma 2 lett. b) n. 13 del predetto regolamento. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 158, 177 e 180, comma 2, lett. a) n. 13 e comma 3, lett. a), n. 7 del Regolamento intermediari Consob del 15.02.2018, per aver la Corte di merito affermato che la mancata comunicazione alle parti e alla banca dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi costituiva un'operazione non autorizzata dal cliente, estendendo l’ambito applicativo dell’art. 180, comma 3 ,lett. a) n. 7 facendovi confluire, oltre ai generici i principi di trasparenza, correttezza e 4 di 6 diligenza, anche le condotte ricadenti nell’art. 177 del Regolamento Intermediari, senza che la relativa violazione sia mai stata contestata. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d'Appello considerato che il contraente-assicurato era perfettamente a conoscenza del legame di parentela tra la beneficiaria della polizza e il promotore, il quale si era limitato a recepire e a dare esecuzione ad un semplice ordine di acquisto, regolarmente ricevuto. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli art. 158, 177, 180, comma 2, lett. b) n. 13 e comma 3 lett. a) n. 7, 180, comma 1 e comma 4, del Regolamento intermediari Consob del 15.02.2018, sostenendo che la pronuncia abbia confermato la sanzione irrogata nella misura di 4 mesi di sospensione dall'albo, per la duplice violazione dell'art. 180 comma 3 lett. a) n. 3 e 7, pur avendo escluso la contraffazione della firma, trascurando che la sanzione per le ipotesi di conflitto di interessi prevede la sospensione dall'albo da 1 a 4 mesi. 2.1 I primi due motivi sono fondati. Il fatto contestato al ricorrente consisteva nella falsificazione delle firme del cliente e nell’aver perfezionato un’operazione da questi mai autorizzata, a beneficio di uno stretto parente del promotore. L’illecito è disciplinato dall’art. 180, comma terzo, nn. 3 e 7 del Regolamento intermediari ed era punito con la radiazione dall’albo, sanzione che l’organo di disciplina ha ritenuto di sostituire con la sospensione, avvalendosi del potere di riduzione di cui all’art. 180, comma quarto, del Regolamento, in considerazione dell’incensuratezza del promotore e dell’assenza di un effettivo pregiudizio ai danni del cliente. La Corte di merito ha escluso la falsificazione delle sottoscrizioni della polizza ma ha confermato la sanzione sul rilievo che l’operazione era 5 di 6 stata compiuta in conflitto di interessi, volendo il ricorrente favorire la propria sorella. Così facendo, la pronuncia ha isolato l’effetto finale – il potenziale vantaggio ottenuto dalla PA – dalla condotta inizialmente contestata, ricollegandolo ad un comportamento diverso (il perfezionamento effettivo del contratto con il consenso del contraente in situazione di conflitto di interessi e in violazione degli obblighi informativi). Le due diverse ipotesi sono oggetto di due diverse previsioni disciplinari, la prima (la contraffazione delle firme e l’effettuazione di operazioni non autorizzate), contenuta nell’art. 180 del Regolamento, sanzionata con la radiazione, la seconda (operazioni in conflitto di interesse) ricadente nella previsione dell’art. 177, punita con la sospensione. L’errore della sentenza consiste, quindi, nell’aver confermato la sanzione per un fatto diverso - la violazione delle norme in tema di conflitto di interesse - conferendo rilievo al vantaggio che la polizza avrebbe arrecato ad uno stretto parente del promotore, ma scollegandolo dalla condotta di falsificazione contestata che il giudice di merito ha ritenuto indimostrata, giungendo ad sanzionare il promotore per non essersi astenuto e non aver informato il cliente della situazione di conflitto, omissioni estranee all’ambito applicativo dell’art. 180, comma terzo, lettera a) n. 3 del regolamento. Sono quindi accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento sanzionatorio e con integrale compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità delle questioni.
P.Q.M.
6 di 6 accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio, con integrale compensazione delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
P.Q.M.
6 di 6 accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio, con integrale compensazione delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione