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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10182 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. BOCCHETTI CARMELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Emilio Scaglione, n. 342;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. BOCCHETTI CARMELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Emilio Scaglione, n. 342;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli in data 16/12/2004; che dalla loro unione erano nate le figlie
(nata a [...] [...]) e (nata a [...] il Persona_1 Per_2
21/01/2009), minorenni;
che in data 22/03/2021 le parti firmavano l'accordo di separazione personale a seguito di
1 negoziazione assistita, ed in data 05/05/2021 innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli ottenevano l'autorizzazione alla separazione;
che, avendo raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla necessità di terminare la convivenza nella stessa abitazione, chiedevano:
“Modificando parzialmente l'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita, voglia disporre che:
- Venga modificato il punto A), nello specifico: “I coniugi vivranno separatamente”,
- Venga modificato il punto D) “la casa coniugale resta al sig. CP_1 mentre la sig.ra si traferirà a vivere
[...] Parte_1 con le figlie, e , in Via Monte Persona_3 Persona_4
Grappa, 129 - 80144 - Napoli (NA)”,
- Venga modificato il punto H) nello specifico: “L'assegno familiare sarà corrisposto interamente alla sig.ra ” Parte_1
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
In data 13/09/2024 il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in data 24/10/2024 le parti si riportavano al ricorso congiunto chiedendo di pronunciare la modifica delle condizioni di separazione personale.
Il Giudice, rilevato il mancato deposito degli accordi di negoziazione assistita della separazione nella loro interezza, fissava l'udienza dell'11/2/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza dell'11/03/2025 era presente il difensore costituito delle parti, il quale preliminarmente rappresentava che era stato depositato in data 16/01/2025 l'accordo di negoziazione assistita completo anche del verbale di comparizione dinnanzi al Presidente
2 del Tribunale, a seguito del parere negativo del PM, con il quale la separazione era stata autorizzata a seguito della modifica degli accordi;
rappresentava che i suoi assistiti non erano potuti comparire, riservandosi di depositare telematicamente le relative certificazioni;
chiedeva pertanto rinvio per la comparizione delle parti. Il Giudice relatore rinviava all'udienza del 01/07/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza dell'1/07/2025 erano presenti i ricorrenti, assistiti dal difensore costituito, i quali si riportavano al ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione, come depositato, ne chiedevano l'accoglimento e rappresentavano che l'importo dell'assegno unico, che per accordo la sig.ra avrebbe Parte_1 percepito per intero, era pari allo stato ad euro 298,00; precisavano altresì che la disciplina dell'affido e delle modalità di permanenza della prole presso il padre non collocatario avrebbero riguardato esclusivamente la figlia , di anni 16, mentre la figlia Per_2 [...]
era divenuta maggiorenne. Il Giudice relatore, rilevato che, Per_1 rispetto agli accordi, come raggiunti nel ricorso, il P.M. aveva già espresso parere favorevole all'accoglimento in data 13/09/2024, riservava in decisione al Collegio.
Osserva il Tribunale che, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, gli stessi possono essere posti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
3 Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10182 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. BOCCHETTI CARMELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Emilio Scaglione, n. 342;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. BOCCHETTI CARMELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Emilio Scaglione, n. 342;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli in data 16/12/2004; che dalla loro unione erano nate le figlie
(nata a [...] [...]) e (nata a [...] il Persona_1 Per_2
21/01/2009), minorenni;
che in data 22/03/2021 le parti firmavano l'accordo di separazione personale a seguito di
1 negoziazione assistita, ed in data 05/05/2021 innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli ottenevano l'autorizzazione alla separazione;
che, avendo raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla necessità di terminare la convivenza nella stessa abitazione, chiedevano:
“Modificando parzialmente l'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita, voglia disporre che:
- Venga modificato il punto A), nello specifico: “I coniugi vivranno separatamente”,
- Venga modificato il punto D) “la casa coniugale resta al sig. CP_1 mentre la sig.ra si traferirà a vivere
[...] Parte_1 con le figlie, e , in Via Monte Persona_3 Persona_4
Grappa, 129 - 80144 - Napoli (NA)”,
- Venga modificato il punto H) nello specifico: “L'assegno familiare sarà corrisposto interamente alla sig.ra ” Parte_1
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
In data 13/09/2024 il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in data 24/10/2024 le parti si riportavano al ricorso congiunto chiedendo di pronunciare la modifica delle condizioni di separazione personale.
Il Giudice, rilevato il mancato deposito degli accordi di negoziazione assistita della separazione nella loro interezza, fissava l'udienza dell'11/2/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza dell'11/03/2025 era presente il difensore costituito delle parti, il quale preliminarmente rappresentava che era stato depositato in data 16/01/2025 l'accordo di negoziazione assistita completo anche del verbale di comparizione dinnanzi al Presidente
2 del Tribunale, a seguito del parere negativo del PM, con il quale la separazione era stata autorizzata a seguito della modifica degli accordi;
rappresentava che i suoi assistiti non erano potuti comparire, riservandosi di depositare telematicamente le relative certificazioni;
chiedeva pertanto rinvio per la comparizione delle parti. Il Giudice relatore rinviava all'udienza del 01/07/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza dell'1/07/2025 erano presenti i ricorrenti, assistiti dal difensore costituito, i quali si riportavano al ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione, come depositato, ne chiedevano l'accoglimento e rappresentavano che l'importo dell'assegno unico, che per accordo la sig.ra avrebbe Parte_1 percepito per intero, era pari allo stato ad euro 298,00; precisavano altresì che la disciplina dell'affido e delle modalità di permanenza della prole presso il padre non collocatario avrebbero riguardato esclusivamente la figlia , di anni 16, mentre la figlia Per_2 [...]
era divenuta maggiorenne. Il Giudice relatore, rilevato che, Per_1 rispetto agli accordi, come raggiunti nel ricorso, il P.M. aveva già espresso parere favorevole all'accoglimento in data 13/09/2024, riservava in decisione al Collegio.
Osserva il Tribunale che, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, gli stessi possono essere posti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
3 Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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