Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Dott. Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 153/2024 RG, vertente tra assistita e difesa dall'Avv. Eugenio Galassi, elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio in TE, Corso De Michetti n° 80, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino M. Colaiuda giusta mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo
Trasacco , Via dei Portici n.31;
APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di TE n. 704/2023 Reg. Sent, relativa al procedimento civile iscritto al n° 3251/2016 pubblicata in data 10/07/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
il tutto in accoglimento delle conclusioni di causa rassegnate in primo grado dalla parte attrice, pur in premessa compendiate e qui da intendersi integralmente rassegnate e trascritte;
con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, 1) In via istruttoria, respingere l'istanza di rinnovazione della CTU;
2) Nel merito, respingere l'avanzato appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di TE ebbe così a decidere:
PQM
iI Tribunale di TE, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.
Francesca Di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 2.8.2016, nei confronti di di TE, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) in dipendenza, condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del Decr. Min. n. 55/2014, in € 4.835,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attrice, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 di TE, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della non diligente esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data 25/1/2008 da parte dell'equipe medica dell' di TE, quantificati nella somma di € 16.428,62 ovvero di quella CP_3 maggiore o minore ritenuta oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi anche della precedente fase del giudizio di A.T.P.
A sostegno della domanda, deduceva che in data 25.1.2008 veniva ricoverata presso l'ospedale
Mazzini di TE al fine di essere sottoposta ad intervento chirurgico di correzione di “alluce valgo a sinistra, metatarsalgia II e III e 2° dito a martello”; che successivamente all'intervento residuavano forti dolori, oltre a scosse e crampi al piede, per i quali, sottoposta a visita privata, veniva nuovamente operata il 24/3/2012, in revisione, presso la Casa di Cura “Villa Aurora” di
Foligno; che, nonostante il correttivo, permanevano sintomatologie doloranti al piede, per cui, previa visita medico – legale, veniva rilevata la malpractice del primo intervento per colpa medica dei sanitari locali, con danno biologico permanente valutato nell'ordine dell'8%, con altresì un danno temporaneo per inabilitazione di giorni 30 al 100% e giorni 10 al 50%.
Si costituiva in giudizio la convenuta Asl la quale insisteva per il rigetto della domanda, sottolineando che la prestazione era stata eseguita nel rispetto delle leges artis ed era stata oggetto di sottoscrizione di un compiuto consenso informato, attraverso il quale l'attrice era stata perfettamente edotta delle caratteristiche, della natura e delle conseguenze del trattamento al quale sarebbe stata sottoposta e al quale si era liberamente e consapevolmente determinata.
All'esito di CTU la causa veniva decisa come sopra.
ha proposto appello, eccependo la nullità della sentenza per difetto di Parte_1 motivazione, essendo la stessa limitata ad un solo capoverso ed ha concluso chiedendo la riforma della stessa, previo rinnovo della c.t.u. medico -legale.
Si è costituita l'appellata , la quale ha insistito, per il rigetto dell'impugnativa, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un unico motivo ha chiesto la riforma della sentenza in quanto affetta da Parte_1 nullità per vizio di motivazione avendo il Tribunale “ aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte incaricato dall'attrice al fine di evidenziare che il dolore e l'impotenza funzionale residuati con conseguente alterazione dell'appoggio e del passo, hanno reso necessario un intervento di revisione nel marzo 2012 al fine di modificare lo stato patologico del piede e favorirne il recupero funzionale”.
Tanto con l'assumere che nella sentenza non vi è alcun cenno alle considerazioni medico- legali del consulente di parte, né il Tribunale ha in qualche modo dato conto se e come il consulente d'ufficio avesse risposto ai rilievi e alle osservazioni formulati dal professionista di parte.
Questa la motivazione contestata.
“Dall'elaborato peritale, immune da vizi logici, si ricava che non risultano condotte inadeguate dei sanitari del P.O. di TE, ed inoltre “la documentazione medica esaminata non ha evidenziato a carico dei sanitari del PO di TE che eseguirono gli interventi praticati alla
Signora in data 25.1.2008, comportamenti censurabili sotto il profilo della colpa Parte_1 medica, come, invece, sostenuto dall'attrice. Non si ritiene pertanto dover procedere alla valutazione dell'inabilità temporanea né al danno biologico permanente entrambi non causalmente ricollegabili all'attivita' dei Sanitari della ASL di RA.
La doglianza è priva di pregio. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare – come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo, richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante. Questo perché l'obbligo di motivazione – imposto per legge ad ogni sentenza – in questi casi si esaurisce con il semplice richiamo alla stessa CTU. (Cass. sent. n. 7266 del 10 aprile 2015).
Infatti,” il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato e la sentenza che rinvia alla soluzione fornita dal consulente tecnico d'ufficio non è viziata o nulla. Secondo questo orientamento, dunque, il giudice, nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Peraltro, è noto che il giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” ( Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080 confermata anche da Cass.civ. Sez.II n.12195 del 6 maggio 2024), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre
2005 n. 19475).
In applicazione al caso in esame dei predetti principi, dai quali la Corte ritiene di non doversi discostare, si ritiene che il giudice di prime cure correttamente, seppur in maniera succinta, abbia deciso per il rigetto della domanda attrice sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico il cui operato è stato valutato come immune da vizi logici.
L'appellante lamenta, in concreto, che il Tribunale non ha fatto alcun cenno alle considerazioni medico-legali del proprio ctp né ha dato conto all'interno della sentenza del se e come il consulente d'ufficio avesse risposto ai rilievi e alle osservazioni formulati dal predetto professionista di parte, incorrendo in un vizio della motivazione della pronuncia impugnata.
Anche tale asserzione è totalmente priva di fondamento.
Come noto e previsto dall'art 195 c.p.c., nell'iter procedimentale finalizzato al deposito della consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti che in seguito devono far pervenire eventuali osservazioni alle quali il c.t.u. deve fornire compiuta risposta, per poi effettuarne successivo deposito unitamente ad una sintetica valutazione delle stesse all'interno della stesura definitiva della consulenza.
In particolare “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto”.
(Cass.civ. II n. 21504 del 31.08.2018).
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince chiaramente che il c.t.u. ha puntualmente replicato alle osservazioni avanzate dal consulente dell'originaria attrice e le risposte sono state correttamente trasfuse all'interno della consulenza definitiva, sicchè la pur laconica motivazione del Tribunale ha recepito le conclusioni di una relazione che ha puntualmente confutato le predette doglianze di parte.
L'appellante, quindi, non può limitarsi a tacciare di insistenza la motivazione ignorando la reale portata della CTU, obliterando il fatto che l'ausiliario ebbe a dare risposta a tutte le osservazioni.
Essa si limita a sostenere che dalla relazione medico-legale del suo C.T.P., Dott. era Per_1 dato evincere che, a seguito del trattamento chirurgico praticato in occasione del ricovero, il dolore e l'impotenza funzionale residuati con conseguente alterazione dell'appoggio e del passo, hanno reso necessario un intervento di revisione nel marzo 2012 al fine di modificare lo stato patologico del piede e favorirne il recupero funzionale;
che, per giunta, “nel caso di specie non può trattarsi di mero impiego di mezzi, bensì è connesso l'obbligo di risultato, essendo il trattamento cui il paziente si sottopone volto a modificare in meglio lo stato quo ante. Nel caso di specie ciò non si è verificato, essendosi verificato, invece, una modifica in peius dello stato quo ante che ha obbligato la paziente ad un intervento di revisione. Nel corso di tale intervento di revisione, il sanitario ha dovuto procedere a rimozione della vite e ad osteotomia dei metatarsi. Tale secondo intervento era dettato dalla necessità di modificare lo stato derivante dai precedenti e realizzare alla paziente una condizione di minore sofferenza e maggiore funzionalità, funzionalità non recuperata con restitutio ad integrum bensì con postumi conseguenti alle condizioni di operatività in cui l'azione chirurgica di revisione ha potuto svolgersi trattandosi di campo operatorio già precedentemente trattato...”.
Secondo l'appellante, quindi, se l'intervento fosse stato correttamente eseguito, essa non avrebbe avuto necessità di sottoporsi ad un intervento di revisione, onde attenuare la sintomatologia dolorosa comparsa subito dopo l'operazione del 2008.
Osserva la Corte che dall'attento esame della consulenza emergono elementi che contrastano con la ricostruzione fornita dall'attrice e che, come correttamente valutato dal giudice di prima istanza, non consentono di addivenire ad un giudizio di responsabilità in capo ai sanitari della
. Parte_2
Indubbiamente il lasso di tempo trascorso tra i due interventi (ben 4 anni) non può essere considerato a favore della tesi dell'attrice-appellante e della dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto reputato lesivo e l'evento dannoso dedotto in giudizio.
Il CTU, infatti, in una minuziosa ricostruzione riportata mediante apposite tabelle di confronto
( cfr pagg 8-9-10-11 della consulenza ) ha rilevato che “gli interventi subiti nel 2008 e nel 2012 solo in parte coinvolgono gli stessi distretti anatomici” rilevando che nel primo intervento del 2008 furono interessati il 1° e 2° dito e 3° metatarso del piede sinistro mentre nel secondo intervento del 2012 i medici del P.O. di Foligno intervennero sul 3°4°5° dito e 2° 4° 5° metatarso del predetto piede.
Egli ha accertato che non vi è stata alcuna rimozione di mezzi di sintesi dopo quaranta giorni dall'intervento, visto che di tale intervento non vi è traccia alcuna agli atti, ciò col rilevare come: “Nel fascicolo di parte ricorrente non sono allegati documenti che permettano di individuare con certezza la data, le modalità ed il motivo della rimozione dei mezzi di sintesi.
Facendo riferimento alla indicazione della rimozione a 40 giorni dall'intervento del 25.01.2008 avremmo dovuto trovare nel fascicolo di parte ricorrente la documentazione (in data
05.03.2008) dell'avvenuta rimozione, con relativa data, luogo e firma del medico esecutore.
Tuttavia, “il CTU non ha trovato nel fascicolo di parte alcuna certificazione in data 05.03.2008 che attesti la rimozione di mezzi di sintesi”.
Il CTU ha anche riferito che agli atti risulta effettivamente un intervento di rimozione, ma del ben diverso “filo di;
intervento di rimozione che è stato effettuato 34 giorni dopo Parte_3
l'intervento e non 40”.
Il consulente tecnico ha, inoltre, rilevato una evidente carenza probatoria della quale era onerata parte attrice che non ha permesso allo stesso di poterne compiutamente ricostruire l'intera storia clinica, come dallo stesso così rilevato: “Relativamente agli interventi eseguiti in
PO TE il 25.1.2008 non sono state depositate in atti documentazioni radiografiche che documentino la situazione del piede sinistro prima e soprattutto dopo l'intervento del 2008. Le uniche notizie che abbiamo sulla situazione anatomica esistente pre-intervento del 25.1.2008 sono fornite dal referto rx in data 28.9.2007 a firma del Dr dall'esame clinico del Persona_2
Dr in data 9.10.2007 e dalle descrizioni obiettive riportate in cartella.” Per_3
Ed ancora, egli ha evidenziato che “L'assenza di immagini radiografiche non permette di valutare con certezza la situazione anatomica esistente prima e dopo l'intervento del 2008. Se
l'indicazione all'intervento eseguito nel 2008 può ritenersi giustificata sulla base del referto rx del 28.9.2007 e della descrizione clinica del 9.10.2007 in atti, non è possibile esprimere valutazioni sul risultato ottenuto con l'intervento del 25.1.2008. La periziata mi ha fatto pervenire, dopo la visita del 20.1.2020 un esame RX in data 11.4.2012 eseguito cioè dopo il secondo intervento. Anche questo esame non permette di valutare la situazione anatomica successiva all'intervento del 2008. Per quanto riguarda il II MT sin sottoposto ad intervento di
Weil sia nel 2008 che nel 2012 mancando immagini radiografiche precedenti l'intervento del
2008 e del seguente periodo postoperatorio non è possibile alcuna valutazione;
per lo stesso motivo sulla rimozione della vite a livello del 2° MT sin effettuata con l'intervento del 2012 non
è possibile valutare se la vite fosse in posizione corretta o no “.
Sempre in ordine alla doglianza sollevata dall'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato la necessità della stessa di doversi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico nel
2012 al fine di attenuare la sintomatologia dolorosa comparsa subito dopo l'operazione del
2008, aggiunge, infine, la Corte che lo stesso consulente, nel valutare compiutamente ed adeguatamente la complessiva storia clinica dell'appellante ha evidenziato anche che “Sulle problematiche algiche lamentate da parte attrice hanno certamente influito: il cavismo plantare e la progressione della patologia.(alla data del ricovero presso la di Foligno si CP_4 segnalano deformazione a martello del III,IV e V dito ed artralgia del IV e V metatarso non presenti all'epoca del 9.10.2007 e del ricovero in PO TE nel gennaio 2008)” .
Le conclusioni della CTU sono state, quindi, perentorie: ” Sulla base della documentazione disponibile e della visita della periziata non risultano complicanze né azioni inadeguate nell'assistenza pre e post-operatoria”; “L'attività sanitaria prestata non risulta gravata da caratteri di particolare difficoltà”; “Con riferimento alla letteratura consultata non sono evidenti, sulla base della documentazione medica disponibile, elementi per sostenere che i sanitari del PO di TE non si sono uniformati alle buone pratiche di riferimento azionale ed internazionale”; “Dalla lettura delle cartelle cliniche ed alla documentazione medica disponibile non risultano condotte inadeguate dei sanitari del PO di RA;
“Non risultano nella documentazione in atti elementi che dimostrino che i trattamenti effettuati dai sanitari del PO di TE nel 2008 siano censurabili per mancato rispetto delle buone pratiche di riferimento nazionali ed internazionali: Attualmente l'obiettività riscontrata è conforme ai risultati che comunemente si ottengono con i trattamenti chirurgici prestati”; “La documentazione medica esaminata non ha evidenziato, a carico dei sanitari del PO di TE . comportamenti censurabili sotto il profilo della colpa medica”.
L'appello, quindi, non si confronta minimamente con dette valutazioni, ignorandole e deve essere totalmente respinto con conferma integrale della gravata sentenza;
tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art.13 comma quater DPR
115/2002. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al rimborso, in favore della appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (con riduzione, quindi, del compenso per l'attività di trattazione) in base ai parametri standard di cui al d.m. 55/2014.
Questi gli importi.
fase di studio: 1.134,00
fase introduttiva: 921,00,
fase di trattazione: 922,00,
fase decisionale: 1.911,00,
per un totale di euro 4887,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio