Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2730/2024 R.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2730/2024
tra
, C.F. , rappresentata dall'Avv. Lucrezia Parte_1 C.F._1
Pasolini
APPELLANTE
e
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Angela Assogna
APPELLATO
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 12,14, innanzi al giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Pasolini Parte_1
Per l'avv.Angela Assogna Controparte_2
E' altresì presente ai fini del tirocinio come giudice onorario l'avv. Luca Dimasi
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi atti alle relative deduzioni e conclusioni insistendo per il loro accoglimento e opponendosi a quanto ex adverso dedotto e concluso. Rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Alle ore 12,35 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Vecchietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. di R.G. 2730/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentata dall'Avv. Lucrezia Parte_1 C.F._1
Pasolini (c.f. ), CodiceFiscale_3
APPELLANTE
contro
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Angela Assogna (CF ) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per : “l''Ecc.mo Tribunale di Forlì in composizione monocratica, Voglia Parte_1
previa fissazione udienza di discussione ed in riforma della sentenza di primo grado, Voglia rigettata ogni avversaria richiesta, accogliere l'appello e le seguenti conclusioni: -in totale riforma dell'impugnata sentenza revocare e annullare l'ordinanza ingiunzione opposta e la sanzione principale ad esso annessa;
-nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto di impugnazione si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre la riduzione della a sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”;
per l' : “Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, Controparte_1
nell'interesse dell' chiede che l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: In via preliminare: 1) accertare la legittimità dell'
Ordinanza ingiunzione Prot. 2023/03391891/P in data 22.12.2023, adottata dall' Controparte_1
nei confronti del sig. nata a Catania il [...] in [...]
[...] Parte_1
trasgressore, con convalida della stessa e per l'effetto, 2) respingere, in ogni caso, qualsiasi domanda formulata dal ricorrente nei confronti dell' in quanto infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La IG.ra interponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Forlì n. 379/2024, pubblicata in data 26/04/2024, domandando che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, fosse revocata e annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta e la sanzione principale ad esso annessa. Domandava, altresì, in subordine che, nell'ipotesi di rigetto del presente appello, fosse disposta la riduzione della sanzione di cui alla medesima ordinanza-
ingiunzione, con condanna dell'appellato alle spese di lite.
Sollevando un unico motivo di impugnazione, l'appellante rilevava l'errata decisione/ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Pace per avere questi omesso ogni valutazione circa gli elementi di prova dedotti in primo grado e, segnatamente, circa il referto della Dott.ssa elementi dai quali Persona_1
emergerebbero, secondo l'appellante, le ragioni per cui gli animali necessitavano di essere legati con la catena e l'insussistenza, quindi, della condotta contra legem contestata.
Deduce, altresì, l'appellante che detto rimedio (i.e. tenere i cani legati alla catena) sarebbe stato, in ogni caso, temporaneo e giustificato dal fatto di mettere in sicurezza gli animali e gli operai che, al tempo in cui sono avvenuti i fatti, stavano allestendo e costruendo dei recinti e pergolati come indicato nella Scia prodotta in atti. Si costituiva la parte appellata, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Ordinanza
ingiunzione Prot. 2023/03391891/P in data 22.12.2023, adottata dall Controparte_1
Ad avviso dell'appellata, la sentenza del Giudice di Pace sarebbe corretta, avendo quest'ultimo correttamente ricostruito i fatti di causa sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, regolarmente valorizzate e motivate, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dell'illecito.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Non vi è stata, infatti, alcuna omissione da parte del Giudice di Pace in ordine alla valutazione degli elementi di prova dedotti in primo grado dall'appellante, avendo egli espressamente e correttamente rappresentato come dal referto della visita eseguita dalla Dott.ssa non emergano, in vero, Per_1
ragioni valide a legittimare in esimente la condotta posta in essere dall'appellante.
Del resto, la Legge regionale n. 5/2005 è chiara nel prevedere, all'art. 3, comma 2-bis, le ipotesi tassative in presenza delle quali, in deroga al generale divieto posto dalla stessa norma, è possibile fare uso della catena o di altri mezzi di contenzione similari;
ovverosia: 1. “per ragioni di carattere sanitario documentabili e certificate dal veterinario curante”; 2. “per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza”.
Avuto riguardo di quanto disposto dalla norma in questione, non si può non osservare come dal
CP_ referto ut supra richiamato - il quale rappresenta, tra l'altro, insieme alla , l'unico elemento di prova fornito dall'appellante - non sia possibile evincere quali siano le specifiche ragioni di carattere sanitario e/o le misure urgenti e solo temporanee di sicurezza tali da giustificare il ricorso all'uso della catena.
Peraltro, diversamente da quanto affermato dall'appellante in sede di ricorso, le motivazioni per le quali la IG.ra aveva richiesto al medico veterinario di poter tenere i cani legati alla catena Pt_1
(motivazioni che, in ogni caso, non rientrano tra le ipotesi derogatorie al generale divieto di cui all'art. 3, comma 2-bis della Legge regionale n. 5/2005) non sono neppure richiamate, per il vero, tra quelle elencate all'interno del medesimo referto prodotto in atti, ove non si fa menzione, infatti, che detta misura di contenzione fosse resa necessaria “per la tutela degli animali e degli operai che in quel periodo stavano allestendo tettoie e pergolati” (pag. 3 del ricorso). Ciò è senz'altro coerente con il fatto che tutti i cani - compreso il cane OL - non vengono in alcun modo descritti dal medico veterinario come pericolosi o aggressivi, di tal ché deve ritenersi esclusa, nel caso di specie, anche l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della Legge in parola, posto che la contenzione operata dalla IG.ra non poteva certo dipendere dalla necessità di “prendere le precauzioni Pt_1
temporanee e idonee per […] garantire la tutela dei terzi” (i.d. degli operai eventualmente presenti in loco), essendo da escludersi, come detto, la sussistenza di profili di pericolosità dei cani di proprietà
dell'appellante e, in particolare, del cane OL.
Come emerge della lettura del verbale di contestazione, occorre considerare, altresì, che la stessa
IG.ra non ebbe a fornire, all'atto del controllo effettuato in data 30 marzo 2019, nessuna Pt_1
giustificazione del perché il cane OL fosse legato alla catena ovvero non ebbe a produrre alcuna documentazione e certificazione sanitaria, che peraltro fu richiesta dalla stessa solo dopo detto controllo.
V'è, in ultimo, un'ulteriore circostanza che occorre debitamente apprezzare nell'economia complessiva dei fatti di cui alla presente causa e cioè che il medico veterinario rappresenta, nel proprio referto, che al momento della visita, da lei effettuata in data 1° aprile 2019 - ovverosia, come detto, successivamente all'accertamento di cui è causa -, “le catene sono corte rispetto a quanto stabiliva la legge prima del 2013 (cioè minimo 5 metri)” (pag. 2 del referto), sicché viene prescritto che “le catene vanno allungate ad almeno 5 metri ciascuna” (pag. 3 del referto); il che fa presupporre che la loro lunghezza, quando gli Agenti di P.G. e di P.S. ebbero a recarsi a casa dell'appellante, non fosse adeguata a garantire il benessere del cane OL - che la IG.ra in data 30 marzo 2019, Pt_1
“deteneva nel proprio giardino […] legato ad una catena” (cfr. verbale di contestazione) -, con ciò
configurandosi un trattamento nei confronti di quest'ultimo contrario al generale dovere, posto dall'art. 2, comma 3 della Legge n. 5/2005 in capo al detentore di animali di affezione, di “b) […] assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico” nonché “c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico”.
A fortiori, quindi, anche a voler ammettere, per assurdo, che la contenzione del cane OL fosse necessaria per le ragioni addotte dall'appellante, la disciplina derogatoria al generale divieto di detenzione, non diversamente disponendo, fa salve, in ogni caso, le prescrizioni di cui al citato art. 2,
comma 3, il quale impone, come detto, di assicurare all'animale un adeguato livello di benessere fisico ed etologico e un'adeguata possibilità di esercizio fisico, con ciò significando che l'adozione di mezzi di contenzione, anche qualora giustificata da ragioni di carattere sanitario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza, deve ritenersi legittima solo laddove soddisfi, in ragione del combinato disposto di cui sopra, il generale dovere di tutela dell'animale; tutela che trova peraltro riconoscimento, a seguito dell'intervento della Legge costituzionale n. 1/2022, anche a livello costituzionale, dato che l'art. 9 Cost. annovera, nella sua attuale formulazione, la tutela degli animali fra i suoi principi fondamentali.
L'appello dunque va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio debbono parimenti essere compensate, in considerazione della specificità della materia, dell'argomento trattato e della particolarità delle fonti normative di riferimento, come citate sopra, oltre che dell'attività complessivamente svolta dalle parti.
Infine, si accerta che l'appellante soccombente è tenuta a versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello interposto dalla IG.ra e pertanto Parte_1
2) conferma l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 379/2024, pubblicata in data
26/04/2024, R.G. 1171/2024
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) accerta che l'appellante soccombente è tenuta a versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Forlì, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti