Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 460/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.). promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTINI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SABBADINI SODI P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. POGGIALI GIANCARLO P.IVA_3
APPELLATE
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 353/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 07/02/2023.
CONCLUSIONI
In data 13 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
-in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Ap- pello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 353/2023, Pubblicata in data 7.2.2023 dal Tribunale di Firenze ed emessa dall'Illustrissimo Giudice, Dott. Umberto Castagni- ni, ex art. 281-sexies in data 7.2.2023 nel procedimento R.G. 8001/2019,e tenuto conto della costituzione da parte della nel giudizio di primo grado solamente 4 CP_3 giorni prima dell'ultima Udienza (7.2.2023)
-nel merito:
a) accogliere le conclusioni tutte avanzate dal signor nell'Atto di Citazione Parte_1 in Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1681/2019 –R.G. 2337/2019e nelle Note di Trat- tazione Scritta depositate in data 27.1.2023, nonchè
b) revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1681/2019 – R.G. 2337/2019:
- per essere stato emesso a favore di un soggetto, , non più titolare Controparte_1 del rapporto creditorio ed al quale non possono estendersi gli effetti della Sentenza di primo grado e
- per non potersi riconoscere la soggetto Cessionario del diritto di Credito CP_3 vantato originariamente dalla , stante la tardività, l'assenza e Controparte_1
l'illegittimità della documentazione probatoria prodotta in giudizio dal Soggetto Inter- venuto;
2 - in via istruttoria: ammettere tutti i mezzi prova formulati dal signor Parte_1 nella propria Memoria n. 2) ex art. 183, VI° c., c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, per en- trambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“conclude per la totale reiezione dell'appello, anche riguardo alle istanze istruttorie, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis
RIGETTARE integralmente il gravame, perché infondato e per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
con conferma della sentenza impugnata n. 353/2023 emessa dal Tribu- nale di Firenze in data 7.02.2023.
IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI di accoglimento anche parziale del grava- me interposto,
DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione).
Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1681/2019 Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 11 aprile 2019, con il quale gli era ingiunto il pa- gamento a favore di (in qualità di procuratore della banca Controparte_5 [...]
della somma di € 216.33,91, oltre interessi e spese, dovuti Controparte_2
3 per i seguenti rapporti originariamente trattenuti con la Controparte_6
(poi incorporata in ): il conto corrente di corrispondenza
[...] Controparte_2
n. 1003, il rapporto di anticipi 1004, il rapporto di anticipi incassi n. 1014 ed il finanzia- mento chirografario n. 601361226.
A fondamento dell'opposizione rilevava ed eccepiva: 1) il difetto di legit- Parte_1 timazione attiva di in assenza di una valida procura ad agire rilascia- Controparte_5 ta dalla Banca Credit Agricole Cariparma S.p.A.; 2) l'improcedibilità del giudizio per la mancata adesione della Banca alla mediazione;
3) l'illegittimità/invalidità di parte del credito azionato per il finanziamento chirografario;
4) l'errata quantificazione dei crediti azionati con il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e Controparte_5 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di intervento del cessionario del credito interveniva in giudizio la società associandosi alle conclusioni della banca cedente. Controparte_3
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n.
353/2023, pubblicata il 07/02/2023, così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1681/2019, già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7
e , in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio di op-
[...] CP_3 posizione che liquida nella somma complessiva di € 10.000,00 per compensi, oltre spe- se generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] 1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in sede di precisa- zione delle conclusioni è infondata atteso che dalla documentazione prodotta (doc. 11) si evince che l'asserita cessione del credito azionato in via monitoria in favore della si sarebbe perfezionata in data 3 dicembre 2021, ovvero successivamente Controparte_3 all'introduzione del giudizio per cui , quale procuratrice di , CP_5 Controparte_1 aveva senz'altro titolo per coltivare il giudizio, essendosi verificata un'ipotesi di succes- sione particolare nel diritto controverso ex art. 111, comma 1 c.p.c.
4 Ad ogni buon conto la cessionaria è successivamente intervenuta in giudizio fa- cendo proprie le conclusioni rassegnate dall'istituto di credito.”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta chie- Parte_1 dendo la riforma:
1) “della parte in cui il signor è stato condannato al pagamento della Parte_1 somma ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 1681/2019–R.G. 2337/2019a favore sia della , che della in solido tra loro”, Controparte_1 CP_3
2) “nonché alla parte in cui l'organo giudicante, nel riconoscere la CP_3 nuovo soggetto titolare del diritto di credito controverso, non solo non rimetteva la causa sul ruolo al fine di permettere il contraddittorio tra l'attore opponente e la Parte
Intervenuta( , ma riteneva, altresì, gli elementi di prova depositati tardi- CP_3 vamente in giudizio dal Cessionario del Credito sufficienti a dimostrare l'effettiva Ces- sione da parte della del diritto oggetto di contestazione.” Controparte_1
Si costituiva in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
e la cessionaria (e per essa, quale mandataria, ) che
[...] Controparte_3 CP_4 contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impu- gnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello, avente ad oggetto unicamente la vicenda relativa alla successione nel di- ritto controverso, è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Nel chiedere la riforma “della parte in cui il signor stato condanna- Parte_1 to al pagamento della somma ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 1681/2019–R.G.
5 2337/2019a favore sia della , che della in solido
Controparte_1 CP_3 tra loro” parte appellante in sintesi deduce: “ […] che, 4 giorni prima dell'emissione del- la Sentenza oggi impugnata, la interveniva nel giudizio di primo grado in CP_3 qualità di Cessionaria del Diritto di Credito vantato dalla nei
Controparte_1 confronti del signor […] La predetta Cessione del Diritto di Credito determi- Parte_1 nava ed ha determinato, pertanto, la successione della Parte Intervenuta ( CP_3 nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere;
lato attivo origina- riamente spettante alla . […] Orbene, la successione nel lato
Controparte_1 attivo del rapporto controverso avrebbe dovuto indurre l'organo giudicante a dichia- rare l'Estromissione dal giudizio di primo grado della , stante
Controparte_1
l'espressa richiesta in tal senso effettuata dal signor nelle proprie Note Con- Parte_1 clusionali e stante l'espresso riconoscimento da parte della di aver fatto CP_3 proprie tutte le domande, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni, anche di natura istruttoria, già formulate dalla cedente. […] Anche laddove ritenessimo legittima la mancata pronuncia in merito all'Estromissione della dal pre- Controparte_1 sente giudizio, l'Illustrissimo Giudice del Tribunale di Firenze avrebbe dovuto comun- que pronunciare la Sentenza di condanna del signor al pagamento della Parte_1 somma ingiunta con la procedura monitoria solamente nei confronti della CP_3
”
[...]
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, è necessario preliminarmente evidenziare che la sentenza impu- gnata non ha condannato l'appellante al pagamento in favore delle appellate, in solido tra loro, della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, bensì al pagamento in solido delle sole spese di lite del giudizio di opposizione (v. punto 3) del dispositivo “3) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_7
, in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio di opposizio- CP_3 ne che liquida nella somma complessiva di € 10.000,00 per compensi, oltre spese gene- rali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”).
Ciò posto, è pacifico che in tema di cessione del credito, l'intervento in giudizio del cessionario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., può essere effettuato in qualunque stato del pro-
6 cesso (vedi Cass. S.U. 26/08/2019, n.21690) e non determina l'automatica estromissione del cedente, la quale è subordinata al consenso di tutte le parti processuali e attuabile so- lo con provvedimento giudiziale.
Nel caso di specie, la cessione del credito è avvenuta in data 3/12/2021, ovvero suc- cessivamente all'introduzione del giudizio di opposizione, e la cessionaria Controparte_3 si è intervenuta in tale giudizio prima della pronunzia ex 281 sexies c.p.c. della sentenza impugnata, limitandosi a aderire alle difese svolte dall'istituto bancario cessionario.
Ciò detto, è evidente che sia il cedente (originario creditore – parte opposta) che il cessionario (nuovo creditore – parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.) erano parti processuali del giudizio di opposizione.
In giurisprudenza, sull'argomento, si trova affermato, in generale, che chiunque partecipi al giudizio facendo propria la causa è soggetto al rimborso delle spese. Qualun- que sia il titolo o la ragione per cui taluno è parte in un processo ― sia tale partecipazio- ne necessaria o facoltativa, volontaria o coatta, legittima o arbitraria ― ove nel corso del giudizio anziché chiedere la estromissione o rimettersi ai provvedimenti del giudice, fac- cia propria la causa di alcuna delle parti ed assuma attiva posizione di contrasto verso al- tre parti, deve anche nei suoi confronti funzionare il principio della soccombenza ai fini dell'attribuzione delle spese di giudizio (Cass. n. 2105/1965; Cass. n. 3791/1968; Cass. n.
464/1971; Cass. n. 1052/1971; Cass. n. 1318/1972; Cass. n. 1841/1973; Cass. n.
6880/1997).
Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza e condannato la parte soccombente al pagamento in favore delle parti vittoriose, in solido tra loro, delle spese di lite;
trattandosi di solidarietà attiva, peraltro, l'adempimento ver- so uno dei due creditori è comunque liberatorio per il debitore ex 1292 c.c.
Non poteva poi pronunziarsi l'estromissione dell'originario creditore Parte_2
[.
, in difetto di richiesta e consenso da parte dello stesso e del creditore cessionario.
4. Il secondo e terzo motivo di appello vengono trattati congiuntamente stante la loro connessione.
7 Nel chiedere la riforma della “ parte in cui l'organo giudicante, nel riconoscere la nuovo soggetto titolare del diritto di credito controverso, non solo non ri- CP_3 metteva la causa sul ruolo al fine di permettere il contraddittorio tra l'attore opponente e la Parte Intervenuta ( , ma riteneva, altresì, gli elementi di prova deposi- CP_3 tati tardivamente in giudizio dal Cessionario del Credito sufficienti a dimostrare l'effettiva Cessione da parte della del diritto oggetto di conte- Controparte_1 stazione.” parte appellante in sintesi deduce: “Con specifico riferimento, poi, all'Atto di
Intervento del Cessionario del Credito ex art. 111 c.p.c., depositato in giudizio dalla
[...] in data 3.2.2023 (ovvero 4 giorni prima dell'Udienza ex art. 281 sexies c.p.c.) e CP_8 comunicato al signor solamente in data 6.2.2023 (ovvero 1 giorno prima Parte_1 dell'Udienza del 7.2.2023 nella quale è stata emessa a Verbale la Sentenza n.
353/2023), preme all'odierna parte Appellante precisare che alla stessa non è stato permesso di poter prendere posizione sulle deduzioni/controdeduzioni, sulle afferma- zioni, sulle domande e sui tardivi documenti proposti/depositati in giudizio dal sogget- to Intervenuto. Nel caso di specie, al signor non è stata data la possibilità di Parte_1 agire e di difendersi in giudizio, ovvero di contraddire e/o fornire mezzi istruttori, in condizioni paritetiche alla […]. CP_3
Con il terzo motivo di appello parte appellante, in sintesi, deduce: “[…] preme, infi- ne, al signor ilevare come titolare della somma ingiunta dalla Parte_1 CP_5
con il Decreto Ingiuntivo n. 1681/2019–R.G. 2337/2019non possa essere la
[...] CP_3
in quanto l'Atto di Cessione di Credito prodotto nel giudizio di primo grado risul-
[...] ta ad oggi non supportato da idonea documentazione probatoria. È, infatti, opportuno ricordare come la (Atto di Intervento del 3.2.2023) sia intervenuta nel pre- CP_3 sente giudizio dopo che erano scaduti i termini per il deposito delle Memorie ex art. 183, VI° c., c.p.c. autorizzate dall'organo giudicante (29 settembre 2020: inizio decor- renza termini per deposito Memorie Istruttorie). Tale Atto di Intervento del Cessiona- rio del Credito, seppur legalmente ammissibile, non essendo stato depositato entro i termini per la redazione delle Memorie Istruttorie, non poteva né può contenere docu- mentazione probatoria, stante le preclusioni previste espressamente dall'art. 268 del c.p.c. […] essendo stato depositato l'Atto di Intervento della dopo lo sca- Controparte_9
8 dere dei termini per il deposito delle Memorie Istruttorie (più precisamente a distanza di 4 giorni dalla pronuncia della Sentenza oggetto di impugnazione), lo stesso non po- teva né può contenere produzioni documentali comprovanti i fatti dichiarati.”
I motivi sono destituiti di fondamento.
Ribadito che l'intervento volontario ex art. 111 c.p.c. del successore a titolo partico- lare può avvenire in ogni grado o fase del processo il Collegio ritiene che nel caso di spe- cie non vi sia stata alcuna violazione del principio del contradditorio.
Il cessionario del credito interveniva nel giudizio in data 3 febbraio Controparte_3
2023 (ovvero in data antecedente alla pronunzia della sentenza ex 281 sexies c.p.c.), ri- portandosi alle difese della banca cedente e contestualmente depositava i seguenti do- cumenti:
1. Procura speciale a 2. Procura Rep. 77770 Notaio Pennazzi CP_3 CP_4
Catalani;
3. Procura alle liti di 4. Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CP_3 della Repubblica Italiana Parte II n. 149 del 16/12/2021 dell'avvenuta cessione del credi- to (v. fascicolo primo grado intervenuta).
È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una ban- ca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suf- ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incer- tezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseve- rativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto au- torizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di que- st'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria do- vrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione
9 potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (vedi Cassa- zione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il re- lativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sin- dacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”).
È stato inoltre chiarito che “chi interviene volontariamente in un processo ha sem- pre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del pro- cesso od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, do- vendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già in- tervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2019, n. 31939).
Nel caso di specie, intervenendo nel giudizio si affermava successo- Controparte_3 re a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco e conseguentemente aveva l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesi- mo in detta operazione ed offrire la prova delle circostanze che costituivano i presuppo- sti della sua legittimazione (salvo che la controparte non l'avesse esplicitamente o impli- citamente riconosciuta).
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale, “[…] dalla documentazione prodotta
(doc. 11) si evince che l'asserita cessione del credito azionato in via monitoria in favore della si sarebbe perfezionata in data 3 dicembre 2021, ovvero successi- Controparte_3 vamente all'introduzione del giudizio per cui , quale procuratrice di CP_5 [...]
, aveva senz'altro titolo per coltivare il giudizio, essendosi verificata un'ipotesi CP_1 di successione particolare nel diritto controverso ex art. 111, comma 1 c.p.c. Ad ogni
10 buon conto la cessionaria è successivamente intervenuta in giudizio facendo proprie le conclusioni rassegnate dall'istituto di credito.”
Ma ciò che appare dirimente è che l'intervenuta cessione del credito era già stata al- legata e dedotta dalla stessa difesa dell'attore in opposizione con le precedenti note de- positate il 27 gennaio 2023: con tali note era stato dato atto della cessione, prodotto la relativa documentazione, eccepita la carenza di legittimazione attiva del creditore ceden- te e chiesta la sua estromissione (vedi note depositate il 27 gennaio 2023: “In considera- zione di ciò ed in considerazione delle prove documentali (cfr. documento n. 8 e 9 alle- gati alle presenti Note Conclusionali) oggi prodotte rileva: - la Carenza di Legittima- zione Attiva e di Interesse ad Agire della Procuratrice e della Man- Controparte_5 dante , per non essere le stesse parti più titolari delle posizioni cre- Parte_3 ditorie vantate nei confronti del signor - nonché l'estromissione dal presen- Parte_1 te giudizio della e della , avendo la di- Controparte_5 Parte_3 CP_3 chiarato in data 3.11.2022 di essere divenuta Cessionaria dei Crediti oggetto di opposi- zione”).
Quindi la nuova titolarità del credito per successione a titolo particolare in corso di causa era stata allegata e dedotta, prima ancora dell'intervento e costituzione in giudizio della cessionaria dalla stessa difesa dell'attore in opposizione CP_3 Parte_1
5. L'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata an- che in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, unitariamente, tenuto conto del valore e della complessità, in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale
€ 3.400,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1
11 confronti di (GIÀ Controparte_1 Controparte_10
e e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_3 CP_4 avverso la sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 07/02/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna a rimborsare alle parti ap- pellate le spese del presente giudizio di appello, che liquida, unitariamente, in €
6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per leg- ge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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