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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2024, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 21 maggio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2641/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Di Pietro, Parte_1
Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 maggio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato;
non pervenivano in termine note da parte resistente.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente precaria della scuola pubblica;
di avere prestato servizio alle dipendenze del in virtù Controparte_1
di una serie di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche;
in particolare nell'a.s. 2021/22 dal 6/9/2021 al 30/6/2022 nell'a.s. 2022/23 dal 5/9/2022 al 30/6/2023
1 presso l' di Nicolosi (CT); di essere stata destinataria nell'a.s. 2023/24 di incarico Organizzazione_1
di docenza con contratto a termine dal 1/9/2023 al 30/6/2024 e di essere, in virtù di tale contratto, in servizio alla data di proposizione del ricorso presso il medesimo di;
che nei Org_2 CP_4 predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 9 settembre 2023 ha diffidato il al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione CP_1
della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
La docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la recente ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-450/21 con la quale è stata dichiarata incompatibile con l'ordinamento eurounitario una normativa nazionale che esclude il personale docente a tempo determinato dal beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali e la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 30/06, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ha quindi dedotto la natura discriminatoria dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n.
103/2023, nella parte in cui riconosce, per l'anno 2023, la Carta elettronica del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, escludendo dal beneficio de quo i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha, altresì, dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 3, 35 e 97 Cost., 14 CDFUE, nonché dell'art. 10 della Carta sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70.
In via subordinata, parte ricorrente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per equivalente in quanto la mancata fruizione della somma di denaro corrispondente al valore della Carta docenti, in
2 Cont conseguenza dell'illegittimo comportamento del , ha determinato la perdita di chances formative e di aggiornamento.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 2022/23 e 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
Cont e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont scolastici 2021/22 2022/23 e 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
3 Fissata la prima udienza per il 21 maggio 2024, con memoria del 16 maggio 2024 si è costituito tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso. In Controparte_1
particolare il ha richiamato la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento CP_1
di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema
Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”, dalla quale è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha assunto, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, ha chiesto all'odierno decidente di: “...rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91
e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza di discussione del 21 maggio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 639/2024 resa il 2 febbraio 2024 nella causa iscritta al n. 12583/2023 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.: <giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della corte di giustizia dell'ue, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato direttiva 1999 70 ce del consiglio, 28 giugno relativa all'accordo ces, unice e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
[...
[...] [...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_6 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e Organizzazione_3 giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
5 determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Organizzazione_3 giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Organizzazione_3 Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
6 La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
[...] Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
7 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”.>> CP_1
2.1. Ora, nella specie, non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dalla documentazione versata in atti e come non specificamente contestato dalla parte resistente, la ricorrente ha espletato servizio negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, e, dunque, negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 (in particolare, nell'a.s. 2021/22 dal 6/9/2021 al
30/6/2022; nell'a.s. 2022/23 dal 5/9/2022 al 30/6/2023) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso – fino al 31 agosto ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2, legge n. 124/1999; parimenti la ricorrente, per l'anno scolastico 2023/24, ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L. n. 124/1999, un incarico per docenza con decorrenza dal 1° settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
2.1. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e segnatamente negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli CP_1
adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente.
8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per CP_2
le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Di Pietro, Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 21 maggio 2024.
Il giudice del lavoro
Laura Renda
9
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 21 maggio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2641/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Di Pietro, Parte_1
Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 maggio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato;
non pervenivano in termine note da parte resistente.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente precaria della scuola pubblica;
di avere prestato servizio alle dipendenze del in virtù Controparte_1
di una serie di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche;
in particolare nell'a.s. 2021/22 dal 6/9/2021 al 30/6/2022 nell'a.s. 2022/23 dal 5/9/2022 al 30/6/2023
1 presso l' di Nicolosi (CT); di essere stata destinataria nell'a.s. 2023/24 di incarico Organizzazione_1
di docenza con contratto a termine dal 1/9/2023 al 30/6/2024 e di essere, in virtù di tale contratto, in servizio alla data di proposizione del ricorso presso il medesimo di;
che nei Org_2 CP_4 predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 9 settembre 2023 ha diffidato il al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione CP_1
della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
La docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la recente ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-450/21 con la quale è stata dichiarata incompatibile con l'ordinamento eurounitario una normativa nazionale che esclude il personale docente a tempo determinato dal beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali e la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 30/06, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ha quindi dedotto la natura discriminatoria dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n.
103/2023, nella parte in cui riconosce, per l'anno 2023, la Carta elettronica del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, escludendo dal beneficio de quo i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha, altresì, dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 3, 35 e 97 Cost., 14 CDFUE, nonché dell'art. 10 della Carta sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70.
In via subordinata, parte ricorrente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per equivalente in quanto la mancata fruizione della somma di denaro corrispondente al valore della Carta docenti, in
2 Cont conseguenza dell'illegittimo comportamento del , ha determinato la perdita di chances formative e di aggiornamento.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 2022/23 e 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
Cont e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont scolastici 2021/22 2022/23 e 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
3 Fissata la prima udienza per il 21 maggio 2024, con memoria del 16 maggio 2024 si è costituito tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso. In Controparte_1
particolare il ha richiamato la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento CP_1
di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema
Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”, dalla quale è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha assunto, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, ha chiesto all'odierno decidente di: “...rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91
e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza di discussione del 21 maggio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 639/2024 resa il 2 febbraio 2024 nella causa iscritta al n. 12583/2023 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.: <giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della corte di giustizia dell'ue, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato direttiva 1999 70 ce del consiglio, 28 giugno relativa all'accordo ces, unice e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
[...
[...] [...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_6 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e Organizzazione_3 giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
5 determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e Organizzazione_3 giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Organizzazione_3 Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
6 La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
[...] Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
7 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”.>> CP_1
2.1. Ora, nella specie, non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dalla documentazione versata in atti e come non specificamente contestato dalla parte resistente, la ricorrente ha espletato servizio negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, e, dunque, negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 (in particolare, nell'a.s. 2021/22 dal 6/9/2021 al
30/6/2022; nell'a.s. 2022/23 dal 5/9/2022 al 30/6/2023) come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso – fino al 31 agosto ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2, legge n. 124/1999; parimenti la ricorrente, per l'anno scolastico 2023/24, ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L. n. 124/1999, un incarico per docenza con decorrenza dal 1° settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
2.1. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e segnatamente negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli CP_1
adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente.
8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per CP_2
le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Di Pietro, Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 21 maggio 2024.
Il giudice del lavoro
Laura Renda
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