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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/11/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 22 / 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
22/10/2025, tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. FIORETTI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
-parte appellante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._1
LACONI EFISIO
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di LB n. 230/23 emessa il
6/6/2023;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 230/23 resa dal Giudice di Pace di LB, con la quale, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha condannato al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 655,33, oltre spese del grado di giudizio.
[...]
Deduceva l'appellante che la sentenza impugnata era affetta da erroneità ed illegittimità nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del credito vantato da Parte_1 inerente al periodo oggetto delle fatture contestate ed ha rideterminato il credito sulla base dei consumi storici dell'utenza antecedenti la perdita idrica denunciata dal CP_1
Per tali motivi l'appellante ha assunto assumeva le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 230/2023 resa dal Giudice di Pace di LB, pubblicata il 6 giugno 2023 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 328/2022 r.g., non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del credito vantato da inerente al Parte_1 periodo oggetto delle fatture contestate ed ha rideterminato il credito nel minor importo di €
337,68 sulla base dei consumi storici dell'utenza antecedenti la perdita idrica denunciata dal Sig.
condannando a rimborsare al Sig. la somma di € 655,33 CP_1 Parte_1 CP_1 corrisposta e, per l'effetto:
- rigettare la domanda proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto e non provata e condannare il Sig. al pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 2.319,46 o del diverso importo che verrà accertato in corso di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato , contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse deduzioni e concludendo per il rigetto di tutte le richieste formulate dall'appellante.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20/12/2024 il G.I. ha fissato l'udienza del 22/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto risulta documentalmente provato e non contestato: che Controparte_1
sia titolare dell'utenza uso domestico non residente con codice cliente n.
[...] Pt_1
36490227 relativa all'immobile di civile abitazione sito in LB Via Giusti n. 18; che Pt_1 abbia emesso nei confronti del a) la fattura n. 201901883297 del 29.11.2019 di €
[...] CP_1
915,15 (per consumi a saldo dal 15.07.2019 al 16.11.2019 recante una media giornaliera di 1,76 mc ovvero 1.760 litri), pagata dall'utente; b) la fattura di stima n. 202000485614 del 20.03.2020 di €
116,81 (pagata nei limiti di € 77,86); c) la fattura n. 202001315598 del 28.07.2020 di € 1.287,50 per consumi dal 16.11.2019 al 14.07.2020 recante un consumo giornaliero di 1,28 mc;
d) la fattura n.
202100599535 del 2.04.2021 di € 52,80.
In primo grado ha sostenuto che i consumi di cui alle fatture Controparte_1 indicate sub a), b) e c) fossero dipesi da una perdita occulta di una tubazione dell'immobile del medesimo che, su suo incarico, la ditta CS Impianti di RA RO di LB aveva CP_1 rinvenuto e riparato, come dimostrato dalla successiva fattura indicata sub d) recante consumi reale e normali. Consumi anomali che l'ente gestore, sulla base dei consumi normali di cui ai precedenti periodi, era ben in grado di accertare e, conseguentemente, aveva l'obbligo di segnalare all'utenze, con conseguente intervento presso l'abitazione del medesimo.
Il Giudice di prime cure, in sostanza, gli ha dato ragione.
Questo Tribunale, tuttavia, non concorda con quanto deciso da quel Giudice.
Fermo restando la condivisibilità del prevalente orientamento giurisprudenziale di merito che, in applicazione del principio del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., ritiene ipotizzabile la responsabilità – concorrente od esclusiva – dell'ente gestore idrico anche se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata, laddove il consumo eccessivo non sia addebitabile all'utente e laddove l'ente non abbia tenuto un comportamento conforme a buona fede, ritiene questo Giudice che nel caso di specie esso non possa trovare applicazione.
Invero, nel caso che ci occupa è pacifico che la perdita idrica occulta si sia verificata a valle del contatore, cioè abbia riguardato una tubazione provata dell'immobile del CP_1
È pacifico che, a fronte delle fatture, ritenute eccessive, emesse da – Parte_1 sostanzialmente quelle indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) – il on abbia eseguito CP_1 alcuna tempestiva segnalazione/contestazione, ma, anzi, abbia provveduto ai rispettivi pagamenti.
È pacifico, in quanto risultante per tabulas dal Regolamento Idrico artt. B.35.1 e B.35.2, che il primo potere/dovere di vigilanza sul proprio apparato idrico spetti all'utente medesimo, gravando sul medesimo l'onere di verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali
3 anomalie e, soprattutto, di eseguire con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, proprio al fine di prevenire guasti e perdite.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che nella fattispecie alcuna censura possa muoversi ad in punto di buona fede contrattuale, in quanto, da un lato, a fronte Parte_1 dell'emissione delle fatture di cui sopra, l'Ente non ha ricevuto alcuna segnalazione/contestazione da parte dell'utente, ma anzi ha ricevuto il pagamento degli importi fatturati, con conseguente implicita accettazione delle stesse;
e, dall'altro, la perdita occulta riguardava un tratto di tubazione idrica privata, soggetta come tale al precipuo potere di controllo dell'utente medesimo.
In altre chiare parole, trattasi di perdita idrica occulta che l'utente avrebbe potuto CP_1 agevolmente rilevare ed accertare mediante la pronta attivazione dei suoi poteri di controllo sul suo impianto idrico, ad esempio procedendo alla semplice chiusura di tutti i rubinetti, per poi verificare se il contatore continuasse a girare, in tal modo segnalando ulteriori consumi di acqua.
Opinare diversamente equivarrebbe ad addossare all'Ente Gestore, da un lato, un potere di vigilanza, di controllo e di intervento a fronte di una qualunque sospetta fatturazione e, dall'altro, una responsabilità oggettiva per ogni anomalia/perdita occulta, anche a valle del contatore, e nonostante la mancata preventiva attivazione dei poteri di controllo e di vigilanza sul proprio apparato idrico da parte dell'utente.
Poteri e responsabilità che non trovano appiglio in alcun contesto normativo e che, anzi, appaiono del tutto contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento civile e del
Regolamento Idrico di cui si è fatto cenno.
Né, nel caso di specie, ricorrono le condizioni contrattuali e regolamentari per procedere alla riduzione degli importi fatturati, con sgravio dei canoni fognari e di depurazione, in base all'art.
B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Invero, secondo il detto articolo, per quanto qui di interesse, “..In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto
B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”.
4 Nel caso che ci occupa, il ha prodotto in giudizio unicamente la fattura della ditta CP_1
CS Impianti di RA RO di LB (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado di parte attrice), ove non risulta precisata, tra l'altro, l'attività effettivamente svolta. Inoltre, la riparazione è stata eseguita effettuata da tecnico incaricato dal senza che di ciò fosse stata avvertita e CP_1 Pt_1 dunque senza l'instaurazione del contraddittorio con la stessa, la quale avrebbe dovuto far intervenire un proprio tecnico in tal modo partecipando alle operazioni e verificando l'esistenza o meno di una perdita occulta.
Nessun dubbio, pertanto, sulla entità del credito vantato da nei confronti Parte_1 dell'utente quantificabile nelle somme di cui alle fatture regolarmente Controparte_1 inviate a quest'ultimo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza n. 230/23 emessa il 6/6/2023 dal Giudice di pace di LB,
CONDANNA al pagamento in favore di ella somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.319,46, quale risultante dalle fatture indicate in parte motiva;
CONDANNA a rifondere a le spese di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 950,00 per onorari ed in € 125,00 a titolo di spese, oltre Iva, Cap e rimb. Forf. e, quanto al presente grado, in € 1701,00 per onorari, oltre Iva,
Cap e rimb. Forf. Ed oltre spese sostenute.
Così deciso in Tempio Pausania, il 1/11/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.g. n. 22 / 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del
22/10/2025, tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. FIORETTI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
-parte appellante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._1
LACONI EFISIO
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di LB n. 230/23 emessa il
6/6/2023;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 230/23 resa dal Giudice di Pace di LB, con la quale, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha condannato al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 655,33, oltre spese del grado di giudizio.
[...]
Deduceva l'appellante che la sentenza impugnata era affetta da erroneità ed illegittimità nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del credito vantato da Parte_1 inerente al periodo oggetto delle fatture contestate ed ha rideterminato il credito sulla base dei consumi storici dell'utenza antecedenti la perdita idrica denunciata dal CP_1
Per tali motivi l'appellante ha assunto assumeva le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 230/2023 resa dal Giudice di Pace di LB, pubblicata il 6 giugno 2023 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 328/2022 r.g., non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del credito vantato da inerente al Parte_1 periodo oggetto delle fatture contestate ed ha rideterminato il credito nel minor importo di €
337,68 sulla base dei consumi storici dell'utenza antecedenti la perdita idrica denunciata dal Sig.
condannando a rimborsare al Sig. la somma di € 655,33 CP_1 Parte_1 CP_1 corrisposta e, per l'effetto:
- rigettare la domanda proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto e non provata e condannare il Sig. al pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 2.319,46 o del diverso importo che verrà accertato in corso di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato , contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse deduzioni e concludendo per il rigetto di tutte le richieste formulate dall'appellante.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20/12/2024 il G.I. ha fissato l'udienza del 22/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto risulta documentalmente provato e non contestato: che Controparte_1
sia titolare dell'utenza uso domestico non residente con codice cliente n.
[...] Pt_1
36490227 relativa all'immobile di civile abitazione sito in LB Via Giusti n. 18; che Pt_1 abbia emesso nei confronti del a) la fattura n. 201901883297 del 29.11.2019 di €
[...] CP_1
915,15 (per consumi a saldo dal 15.07.2019 al 16.11.2019 recante una media giornaliera di 1,76 mc ovvero 1.760 litri), pagata dall'utente; b) la fattura di stima n. 202000485614 del 20.03.2020 di €
116,81 (pagata nei limiti di € 77,86); c) la fattura n. 202001315598 del 28.07.2020 di € 1.287,50 per consumi dal 16.11.2019 al 14.07.2020 recante un consumo giornaliero di 1,28 mc;
d) la fattura n.
202100599535 del 2.04.2021 di € 52,80.
In primo grado ha sostenuto che i consumi di cui alle fatture Controparte_1 indicate sub a), b) e c) fossero dipesi da una perdita occulta di una tubazione dell'immobile del medesimo che, su suo incarico, la ditta CS Impianti di RA RO di LB aveva CP_1 rinvenuto e riparato, come dimostrato dalla successiva fattura indicata sub d) recante consumi reale e normali. Consumi anomali che l'ente gestore, sulla base dei consumi normali di cui ai precedenti periodi, era ben in grado di accertare e, conseguentemente, aveva l'obbligo di segnalare all'utenze, con conseguente intervento presso l'abitazione del medesimo.
Il Giudice di prime cure, in sostanza, gli ha dato ragione.
Questo Tribunale, tuttavia, non concorda con quanto deciso da quel Giudice.
Fermo restando la condivisibilità del prevalente orientamento giurisprudenziale di merito che, in applicazione del principio del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., ritiene ipotizzabile la responsabilità – concorrente od esclusiva – dell'ente gestore idrico anche se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata, laddove il consumo eccessivo non sia addebitabile all'utente e laddove l'ente non abbia tenuto un comportamento conforme a buona fede, ritiene questo Giudice che nel caso di specie esso non possa trovare applicazione.
Invero, nel caso che ci occupa è pacifico che la perdita idrica occulta si sia verificata a valle del contatore, cioè abbia riguardato una tubazione provata dell'immobile del CP_1
È pacifico che, a fronte delle fatture, ritenute eccessive, emesse da – Parte_1 sostanzialmente quelle indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) – il on abbia eseguito CP_1 alcuna tempestiva segnalazione/contestazione, ma, anzi, abbia provveduto ai rispettivi pagamenti.
È pacifico, in quanto risultante per tabulas dal Regolamento Idrico artt. B.35.1 e B.35.2, che il primo potere/dovere di vigilanza sul proprio apparato idrico spetti all'utente medesimo, gravando sul medesimo l'onere di verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali
3 anomalie e, soprattutto, di eseguire con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, proprio al fine di prevenire guasti e perdite.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che nella fattispecie alcuna censura possa muoversi ad in punto di buona fede contrattuale, in quanto, da un lato, a fronte Parte_1 dell'emissione delle fatture di cui sopra, l'Ente non ha ricevuto alcuna segnalazione/contestazione da parte dell'utente, ma anzi ha ricevuto il pagamento degli importi fatturati, con conseguente implicita accettazione delle stesse;
e, dall'altro, la perdita occulta riguardava un tratto di tubazione idrica privata, soggetta come tale al precipuo potere di controllo dell'utente medesimo.
In altre chiare parole, trattasi di perdita idrica occulta che l'utente avrebbe potuto CP_1 agevolmente rilevare ed accertare mediante la pronta attivazione dei suoi poteri di controllo sul suo impianto idrico, ad esempio procedendo alla semplice chiusura di tutti i rubinetti, per poi verificare se il contatore continuasse a girare, in tal modo segnalando ulteriori consumi di acqua.
Opinare diversamente equivarrebbe ad addossare all'Ente Gestore, da un lato, un potere di vigilanza, di controllo e di intervento a fronte di una qualunque sospetta fatturazione e, dall'altro, una responsabilità oggettiva per ogni anomalia/perdita occulta, anche a valle del contatore, e nonostante la mancata preventiva attivazione dei poteri di controllo e di vigilanza sul proprio apparato idrico da parte dell'utente.
Poteri e responsabilità che non trovano appiglio in alcun contesto normativo e che, anzi, appaiono del tutto contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento civile e del
Regolamento Idrico di cui si è fatto cenno.
Né, nel caso di specie, ricorrono le condizioni contrattuali e regolamentari per procedere alla riduzione degli importi fatturati, con sgravio dei canoni fognari e di depurazione, in base all'art.
B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Invero, secondo il detto articolo, per quanto qui di interesse, “..In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto
B.35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio”.
4 Nel caso che ci occupa, il ha prodotto in giudizio unicamente la fattura della ditta CP_1
CS Impianti di RA RO di LB (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado di parte attrice), ove non risulta precisata, tra l'altro, l'attività effettivamente svolta. Inoltre, la riparazione è stata eseguita effettuata da tecnico incaricato dal senza che di ciò fosse stata avvertita e CP_1 Pt_1 dunque senza l'instaurazione del contraddittorio con la stessa, la quale avrebbe dovuto far intervenire un proprio tecnico in tal modo partecipando alle operazioni e verificando l'esistenza o meno di una perdita occulta.
Nessun dubbio, pertanto, sulla entità del credito vantato da nei confronti Parte_1 dell'utente quantificabile nelle somme di cui alle fatture regolarmente Controparte_1 inviate a quest'ultimo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza n. 230/23 emessa il 6/6/2023 dal Giudice di pace di LB,
CONDANNA al pagamento in favore di ella somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.319,46, quale risultante dalle fatture indicate in parte motiva;
CONDANNA a rifondere a le spese di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 950,00 per onorari ed in € 125,00 a titolo di spese, oltre Iva, Cap e rimb. Forf. e, quanto al presente grado, in € 1701,00 per onorari, oltre Iva,
Cap e rimb. Forf. Ed oltre spese sostenute.
Così deciso in Tempio Pausania, il 1/11/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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