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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2025 RG promossa da
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
. e lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PETRILLO DANIELA;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2
PPE che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 17.12.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: voglia la Corte, IN RIFORMA della sentenza impugnata:
1. Revocare integralmente l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili attualmente dovuto dall'appellante all'appellata, considerato che quest'ultima ha dichiarato di percepire redditi da lavoro irregolare per pari importo e beneficia della disponibilità gratuita di immobile abitativo, raggiungendo così una sostanziale autosufficienza economica;
2. In subordine, ridurre l'assegno di mantenimento fino alla concorrenza di euro 150,00 mensili, tenuto conto dei redditi effettivamente percepiti dall'appellata e della grave situazione economica dell'appellante; o in quella che il Giudice riterrà, in ogni caso inferiore a quella stabilita in Sentenza.
3. Condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado e degli onorari di difesa.
Parte appellata: voglia la Corte IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE integralmente l'appello proposto dall'appellante, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 430/2025 del Tribunale di Tempio Pausania;
CONFERMARE l'obbligo per l'appellante di corrispondere all'appellata l'assegno divorzile di euro 400,00 mensili;
CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli onorari di difesa, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 430/2025, Parte_1 emessa in data 9.7.2025, con cui il Tribunale di Tempio Pausania, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 5.4.1986, riconosceva un assegno di divorzio in favore
[...] CP_1 della tali, respingendo “la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento” nel giudizio di separazione, in difetto dei presupposti di legge. Tali NI si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha domandato la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di primo grado, senza però svolgere sul punto appello incidentale. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La Corte, istruita la causa documentalmente, l'ha trattenuto in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. Motivi della decisione Si discute nel giudizio unicamente della ricorrenza dei presupposti per riconoscere in favore di l'assegno di divorzio. CP_1
Invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017, o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, in ogni caso, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Tanto premesso, nel caso di specie, il agiva per la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio contratto c e la revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento già previsto in sede di separazione, allegando che:
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 5.4.1986 e dal matrimonio erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Tempio Pausania il 23.1.2021;
- la casa coniugale, in un primo momento assegnata alla convivente CP_1 con un figlio, era dalla stessa rilasciata “dietro la co onsione in favore della stessa di una somma pari a euro 10.000,00…..in virtù CP_1 del fatto che l'abitazione in oggetto si trovasse nel medesimo immobile occupato dalla famiglia ”; Pt_1
- in sede di separazione le parti avevano poi previsto un assegno di mantenimento in favore della di euro 400,00 mensili;
CP_1
- all'epoca della separazione il “ lavorava stagionalmente nel campo Pt_1 delle disinfestazioni e perce o stipendio maggiore rispetto alla situazione attuale, tale da permettere di versare l'assegno di mantenimento alla moglie” mentre “oltre l'aumento del costo della vita nel periodo post covid, negli ultimi anni il ricorrente non ha avuto mai un contratto di lavoro stabile tale da garantire uno stipendio in forma costante…l'ultimo dei quali con una durata pari a soli tre mesi estivi per uno stipendio mensile pari ad Euro 1.302,00”;
- pertanto, tenuto conto che il versava anche l'importo di euro Pt_1
450,00 mensili per un canone o, non era in grado di riconoscere alcunchè in favore dell'ex coniuge, tenuto anche conto della nuova convivenza stabile della stessa “con un nuovo compagno, il signor
[...]
CP_2
La Tali si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare, la resistente sosteneva che il spesso era inadempiente Pt_1 all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento e che in ogni caso le sue condizioni lavorative non erano mutate dall'epoca della separazione. Inoltre, la allegava che il canone di affitto poteva essere risparmiato dal , CP_1 Pt_1
o che “come correttamente affermato dall'esponente in fatto, familiare sita in Olbia via Astro Mari 33, in sede di separazione, è(era) stata assegnata alla resistente unitamente al figlio . Tuttavia, in data Persona_1
22.11.2021, le parti (nel particolare la Sig.ra e i germani , Pt_2 Pt_1 comproprietari pro-indiviso dell'immobile e la sede di media i CP_1 accordavano per il rilascio della casa familiare dietro pagamento di corrispettivo, stante appunto le continue gravi vessazioni subite dalla da CP_1 parte della suocera. Ebbene, in virtù di detto accordo il ricorrente avrebbe potuto far rientro nella casa familiare, accantonando il danaro speso inutilmente per abitare in un immobile concessogli in locazione”. Infine, la CP_1 negava di convivere stabilmente con il con cui aveva solo una relazione CP_2 sentimentale e deduceva che aveva “prestato attività lavorativa per quasi 40 anni nell'ambito della vita familiare. Infatti, al momento della costituzione della vita coniugale le parti avevano deciso di comune accordo che il sig. Pt_1 avrebbe prestato attività lavorativa al fine di garantire e soddisfare i familiari mentre la sig.ra si sarebbe occupata della crescita dei figli”. CP_1
In sede di udienza presi iale, il dichiarava: “non sono da tempo in Pt_1 grado di pagare euro 400 al mese e vorrei che si riducesse l'importo perché altrimenti sarei costretto a continuare a chiedere a mio fratello o a degli amici di aiutarmi a sopravvivere;
attualmente il mio canone di locazione ammonta ad euro 450 oltre le spese necessarie quali utenze e carburante per l'auto con cui vado al lavoro. L'ex abitazione coniugale poi lasciata libera da mia moglie ha necessitato di molte opere di manutenzione ed inoltre essendo in comunione ereditaria tra mia madre e i miei fratelli non ne ho la disponibilità essendo stato deciso di destinarla a mia sorella che sta assistendo mia madre Per_2 non più completamente autonoma”. La dopo avere riferito di lavorare CP_1 occasionalmente “a nero” dove capita come baby sitter o facendo pulizie per una retribuzione netta mensile di non oltre 400 euro”, dichiarava: “… Vivo ad Arzachena in un immobile di famiglia che mi è stato concesso in comodato di uso gratuito. Non convivo con nessuno;
non ho alcuna relazione stabile con con il quale ho avuto una relazione sino ad un anno e mezzo fa. CP_2 urata circa due anni. Non ho mai convissuto con questa persona, tranne un solo mese nel marzo 2022 quando lasciai la casa coniugale.. …”. Il tribunale gravato, in forza delle suddette reciproche allegazioni e della documentazione depositata, fissava in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile
– di fatto, rigettando la domanda di revoca dell'assegno già previsto in sede di separazione – sul presupposto che “il ricorrente percepisce un reddito pari a circa €. 1.500,00 mensili, mentre la resistente è priva di stabile attività lavorativa, e che dalla data della separazione ad oggi le condizioni economiche delle parti sono rimaste sostanzialmente inalterate…”, dovendosi considerare, secondo il tribunale, “non solo che la resistente ha prestato la propria attività lavorativa, per oltre trent'anni, nell'ambito familiare, occupandosi della crescita dei figli e della gestione domestica, e che, all'età di circa sessant'anni, non è certamente facile per lei inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche che il ricorrente non ha contestato le allegazioni di controparte, secondo cui la casa familiare, sita in Olbia, via Astro Mari 33, non è abitata da alcuno, cosicchè il pagamento della non trascurabile somma di €. 450,00 mensili attualmente corrisposta quale canone di locazione appare riconducibile ad una precisa scelta del , della quale egli non può dolersi in questa sede al fine di Pt_1 richiedere l'eliminazione o la riduzione dell'assegno di mantenimento”. Il ha contestato la decisione in punto di assegno divorzile assumendo Pt_1 che il tribunale: i) erroneamente respingeva la domanda di revoca dell'assegno divorzile, omettendo di considerare adeguatamente le sopravvenute modifiche delle condizioni economiche dell'appellante e, soprattutto, i redditi effettivamente percepiti dall'appellata, peraltro non dichiarati fiscalmente, eccessivamente sottovalutati e senza dare rilievo alla gratuita disponibilità di un immobile;
ii) erroneamente considerava “come "libera scelta" del il Pt_1 sostenimento del canone di locazione”, in contrasto con le e documentali;
iii) non comparava le reciproche situazioni economico-reddituali; iv) applicava erroneamente i principi di diritto in materia di assegno divorzile, avendo la appellata raggiunto una sostanziale autosufficienza economica;
v) non considerava l'età e le difficoltà incontrate dal anche per curarsi. Pt_1
Orbene, i motivi di censura, strettamente conne sono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito precisati. In disparte la preliminare considerazione che la fattispecie in esame non può essere valutata in termini di modifica delle condizioni esistenti al tempo della separazione, considerando le “sopravvenute modifiche delle condizioni economiche dell'appellante”, come sostenuto dal , trattandosi di Pt_1 domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, fo videntemente su presupposti diversi da quelli dell'assegno di separazione, giova preliminarmente evidenziare come in realtà il non abbia minimamente Pt_1 contestato che, come dedotto dall'appellata e sostenuto in sentenza, la CP_1 aveva “prestato la propria attività lavorativa, per oltre trent'anni, nell'am familiare, occupandosi della crescita dei figli e della gestione domestica”. La sua attuale condizione di “formale” disoccupazione è, quindi, anche giustificata dalle scelte attuate dai coniugi in costanza di matrimonio. È evidente, infatti, che, in difetto di qualsiasi esperienza lavorativa e qualsiasi professionalità, l'appellata, all'età di 60 anni, non può che incontrare difficoltà a reperire una stabile attività, prestando solo occasionalmente e senza formale assunzione lavori da “baby sitter o facendo pulizie per una retribuzione netta mensile di non oltre 400 euro”, come da lei stessa ammesso in sede di prima udienza. Invece, per stessa ammissione del , quest'ultimo ha sempre lavorato Pt_1 come operaio, percependo, da ultim etribuzione di euro 1.500,00 (vedi le stesse allegazioni dell'atto di appello: “L'appellante ha documentalmente dimostrato che le proprie condizioni economiche sono significativamente peggiorate rispetto al momento della separazione, a causa dell'aumento spropositato del costo della vita e dell'aumento conseguente anche dei costi fissi. A fronte di un reddito mensile di euro 1.500,00, deve sostenere spese mensili per complessivi euro 1.295,00”). Il è, inoltre, comproprietario unitamente ai fratelli della ex casa Pt_1 coniugale, dove la aveva vissuto con il figlio fino al 2021. Successivamente CP_1 al rilascio della a, il non è rientrato nella casa coniugale, Pt_1 scegliendo di vivere in affitto per un canone mensile di euro 450,00. Secondo le allegazioni del , tale scelta sarebbe stata adottata a causa del fatto Pt_1 che l'immobile, comunque in comproprietà con i fratelli, necessita di opere di manutenzione (“L'ex abitazione coniugale poi lasciata libera da mia moglie ha necessitato di molte opere di manutenzione ed inoltre essendo in comunione ereditaria tra mia madre e i miei fratelli non ne ho la disponibilità essendo stato deciso di destinarla a mia sorella che sta assistendo mia madre Per_2 non più completamente autonoma: ichiarazioni verbale udienza presidenziale). Pur non essendo stata dimostrata la necessità di interventi di ristrutturazione, è invece incontestato che l'immobile sia in comproprietà indivisa tra quattro fratelli dopo la morte della madre, intervenuta nelle more del giudizio, potendosi, quindi, giustificare la necessità di trovare una diversa soluzione abitativa. La invece, non ha alcuna spesa per l'abitazione, posto che vive in CP_1 comodato gratuito nella casa di proprietà della famiglia di origine. Alla luce di tali reciproche deduzioni, ritiene la Corte che sia ravvisabile uno squilibrio “fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti”, anche conseguente alla scelta condivisa dei due coniugi di vivere con il solo stipendio del , lasciando alla il compito di occuparsi di tutte le esigenze Pt_1 CP_1 fam lla casa e dei figl uindi, senza possibilità per la stessa di trovare una concreta collocazione in ambito lavorativo, con conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa ma nei limiti dell'importo di euro 200,00 mensili. Considerato, infatti, che la è comunque in grado di esercitare attività CP_1 lavorativa finalizzata ad assicurarle almeno una esistenza dignitosa, posto che percepisce un minimo di retribuzione, seppur in nero e di cui pertanto non è dato sapere la effettiva consistenza, e vive nella casa di proprietà del padre, senza esborsi per un canone di affitto, al fine di colmare il divario con la situazione, parimenti non certo florida, in cui si trova l'ex coniuge, può riconoscersi un assegno mensile di euro 200,00, dal momento che in effetti l'unico cespite immobiliare facente capo al è in comproprietà con tutti i Pt_1 fratelli. Spese compensate anche nel presente giudizio data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 430/2025 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che conferma nel resto, pone a carico del un assegno di Pt_1 divorzio in favore di di euro 200,00 mensili, da rivalutare CP_1 annualmente secondo i Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 23/12/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
. e lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PETRILLO DANIELA;
APPELLANTE contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2
PPE che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 17.12.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: voglia la Corte, IN RIFORMA della sentenza impugnata:
1. Revocare integralmente l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili attualmente dovuto dall'appellante all'appellata, considerato che quest'ultima ha dichiarato di percepire redditi da lavoro irregolare per pari importo e beneficia della disponibilità gratuita di immobile abitativo, raggiungendo così una sostanziale autosufficienza economica;
2. In subordine, ridurre l'assegno di mantenimento fino alla concorrenza di euro 150,00 mensili, tenuto conto dei redditi effettivamente percepiti dall'appellata e della grave situazione economica dell'appellante; o in quella che il Giudice riterrà, in ogni caso inferiore a quella stabilita in Sentenza.
3. Condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado e degli onorari di difesa.
Parte appellata: voglia la Corte IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE integralmente l'appello proposto dall'appellante, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 430/2025 del Tribunale di Tempio Pausania;
CONFERMARE l'obbligo per l'appellante di corrispondere all'appellata l'assegno divorzile di euro 400,00 mensili;
CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli onorari di difesa, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 430/2025, Parte_1 emessa in data 9.7.2025, con cui il Tribunale di Tempio Pausania, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 5.4.1986, riconosceva un assegno di divorzio in favore
[...] CP_1 della tali, respingendo “la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento” nel giudizio di separazione, in difetto dei presupposti di legge. Tali NI si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha domandato la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di primo grado, senza però svolgere sul punto appello incidentale. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La Corte, istruita la causa documentalmente, l'ha trattenuto in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. Motivi della decisione Si discute nel giudizio unicamente della ricorrenza dei presupposti per riconoscere in favore di l'assegno di divorzio. CP_1
Invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017, o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, in ogni caso, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23). Tanto premesso, nel caso di specie, il agiva per la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio contratto c e la revoca dell'assegno di CP_1 mantenimento già previsto in sede di separazione, allegando che:
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 5.4.1986 e dal matrimonio erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Tempio Pausania il 23.1.2021;
- la casa coniugale, in un primo momento assegnata alla convivente CP_1 con un figlio, era dalla stessa rilasciata “dietro la co onsione in favore della stessa di una somma pari a euro 10.000,00…..in virtù CP_1 del fatto che l'abitazione in oggetto si trovasse nel medesimo immobile occupato dalla famiglia ”; Pt_1
- in sede di separazione le parti avevano poi previsto un assegno di mantenimento in favore della di euro 400,00 mensili;
CP_1
- all'epoca della separazione il “ lavorava stagionalmente nel campo Pt_1 delle disinfestazioni e perce o stipendio maggiore rispetto alla situazione attuale, tale da permettere di versare l'assegno di mantenimento alla moglie” mentre “oltre l'aumento del costo della vita nel periodo post covid, negli ultimi anni il ricorrente non ha avuto mai un contratto di lavoro stabile tale da garantire uno stipendio in forma costante…l'ultimo dei quali con una durata pari a soli tre mesi estivi per uno stipendio mensile pari ad Euro 1.302,00”;
- pertanto, tenuto conto che il versava anche l'importo di euro Pt_1
450,00 mensili per un canone o, non era in grado di riconoscere alcunchè in favore dell'ex coniuge, tenuto anche conto della nuova convivenza stabile della stessa “con un nuovo compagno, il signor
[...]
CP_2
La Tali si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare, la resistente sosteneva che il spesso era inadempiente Pt_1 all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento e che in ogni caso le sue condizioni lavorative non erano mutate dall'epoca della separazione. Inoltre, la allegava che il canone di affitto poteva essere risparmiato dal , CP_1 Pt_1
o che “come correttamente affermato dall'esponente in fatto, familiare sita in Olbia via Astro Mari 33, in sede di separazione, è(era) stata assegnata alla resistente unitamente al figlio . Tuttavia, in data Persona_1
22.11.2021, le parti (nel particolare la Sig.ra e i germani , Pt_2 Pt_1 comproprietari pro-indiviso dell'immobile e la sede di media i CP_1 accordavano per il rilascio della casa familiare dietro pagamento di corrispettivo, stante appunto le continue gravi vessazioni subite dalla da CP_1 parte della suocera. Ebbene, in virtù di detto accordo il ricorrente avrebbe potuto far rientro nella casa familiare, accantonando il danaro speso inutilmente per abitare in un immobile concessogli in locazione”. Infine, la CP_1 negava di convivere stabilmente con il con cui aveva solo una relazione CP_2 sentimentale e deduceva che aveva “prestato attività lavorativa per quasi 40 anni nell'ambito della vita familiare. Infatti, al momento della costituzione della vita coniugale le parti avevano deciso di comune accordo che il sig. Pt_1 avrebbe prestato attività lavorativa al fine di garantire e soddisfare i familiari mentre la sig.ra si sarebbe occupata della crescita dei figli”. CP_1
In sede di udienza presi iale, il dichiarava: “non sono da tempo in Pt_1 grado di pagare euro 400 al mese e vorrei che si riducesse l'importo perché altrimenti sarei costretto a continuare a chiedere a mio fratello o a degli amici di aiutarmi a sopravvivere;
attualmente il mio canone di locazione ammonta ad euro 450 oltre le spese necessarie quali utenze e carburante per l'auto con cui vado al lavoro. L'ex abitazione coniugale poi lasciata libera da mia moglie ha necessitato di molte opere di manutenzione ed inoltre essendo in comunione ereditaria tra mia madre e i miei fratelli non ne ho la disponibilità essendo stato deciso di destinarla a mia sorella che sta assistendo mia madre Per_2 non più completamente autonoma”. La dopo avere riferito di lavorare CP_1 occasionalmente “a nero” dove capita come baby sitter o facendo pulizie per una retribuzione netta mensile di non oltre 400 euro”, dichiarava: “… Vivo ad Arzachena in un immobile di famiglia che mi è stato concesso in comodato di uso gratuito. Non convivo con nessuno;
non ho alcuna relazione stabile con con il quale ho avuto una relazione sino ad un anno e mezzo fa. CP_2 urata circa due anni. Non ho mai convissuto con questa persona, tranne un solo mese nel marzo 2022 quando lasciai la casa coniugale.. …”. Il tribunale gravato, in forza delle suddette reciproche allegazioni e della documentazione depositata, fissava in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile
– di fatto, rigettando la domanda di revoca dell'assegno già previsto in sede di separazione – sul presupposto che “il ricorrente percepisce un reddito pari a circa €. 1.500,00 mensili, mentre la resistente è priva di stabile attività lavorativa, e che dalla data della separazione ad oggi le condizioni economiche delle parti sono rimaste sostanzialmente inalterate…”, dovendosi considerare, secondo il tribunale, “non solo che la resistente ha prestato la propria attività lavorativa, per oltre trent'anni, nell'ambito familiare, occupandosi della crescita dei figli e della gestione domestica, e che, all'età di circa sessant'anni, non è certamente facile per lei inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche che il ricorrente non ha contestato le allegazioni di controparte, secondo cui la casa familiare, sita in Olbia, via Astro Mari 33, non è abitata da alcuno, cosicchè il pagamento della non trascurabile somma di €. 450,00 mensili attualmente corrisposta quale canone di locazione appare riconducibile ad una precisa scelta del , della quale egli non può dolersi in questa sede al fine di Pt_1 richiedere l'eliminazione o la riduzione dell'assegno di mantenimento”. Il ha contestato la decisione in punto di assegno divorzile assumendo Pt_1 che il tribunale: i) erroneamente respingeva la domanda di revoca dell'assegno divorzile, omettendo di considerare adeguatamente le sopravvenute modifiche delle condizioni economiche dell'appellante e, soprattutto, i redditi effettivamente percepiti dall'appellata, peraltro non dichiarati fiscalmente, eccessivamente sottovalutati e senza dare rilievo alla gratuita disponibilità di un immobile;
ii) erroneamente considerava “come "libera scelta" del il Pt_1 sostenimento del canone di locazione”, in contrasto con le e documentali;
iii) non comparava le reciproche situazioni economico-reddituali; iv) applicava erroneamente i principi di diritto in materia di assegno divorzile, avendo la appellata raggiunto una sostanziale autosufficienza economica;
v) non considerava l'età e le difficoltà incontrate dal anche per curarsi. Pt_1
Orbene, i motivi di censura, strettamente conne sono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito precisati. In disparte la preliminare considerazione che la fattispecie in esame non può essere valutata in termini di modifica delle condizioni esistenti al tempo della separazione, considerando le “sopravvenute modifiche delle condizioni economiche dell'appellante”, come sostenuto dal , trattandosi di Pt_1 domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, fo videntemente su presupposti diversi da quelli dell'assegno di separazione, giova preliminarmente evidenziare come in realtà il non abbia minimamente Pt_1 contestato che, come dedotto dall'appellata e sostenuto in sentenza, la CP_1 aveva “prestato la propria attività lavorativa, per oltre trent'anni, nell'am familiare, occupandosi della crescita dei figli e della gestione domestica”. La sua attuale condizione di “formale” disoccupazione è, quindi, anche giustificata dalle scelte attuate dai coniugi in costanza di matrimonio. È evidente, infatti, che, in difetto di qualsiasi esperienza lavorativa e qualsiasi professionalità, l'appellata, all'età di 60 anni, non può che incontrare difficoltà a reperire una stabile attività, prestando solo occasionalmente e senza formale assunzione lavori da “baby sitter o facendo pulizie per una retribuzione netta mensile di non oltre 400 euro”, come da lei stessa ammesso in sede di prima udienza. Invece, per stessa ammissione del , quest'ultimo ha sempre lavorato Pt_1 come operaio, percependo, da ultim etribuzione di euro 1.500,00 (vedi le stesse allegazioni dell'atto di appello: “L'appellante ha documentalmente dimostrato che le proprie condizioni economiche sono significativamente peggiorate rispetto al momento della separazione, a causa dell'aumento spropositato del costo della vita e dell'aumento conseguente anche dei costi fissi. A fronte di un reddito mensile di euro 1.500,00, deve sostenere spese mensili per complessivi euro 1.295,00”). Il è, inoltre, comproprietario unitamente ai fratelli della ex casa Pt_1 coniugale, dove la aveva vissuto con il figlio fino al 2021. Successivamente CP_1 al rilascio della a, il non è rientrato nella casa coniugale, Pt_1 scegliendo di vivere in affitto per un canone mensile di euro 450,00. Secondo le allegazioni del , tale scelta sarebbe stata adottata a causa del fatto Pt_1 che l'immobile, comunque in comproprietà con i fratelli, necessita di opere di manutenzione (“L'ex abitazione coniugale poi lasciata libera da mia moglie ha necessitato di molte opere di manutenzione ed inoltre essendo in comunione ereditaria tra mia madre e i miei fratelli non ne ho la disponibilità essendo stato deciso di destinarla a mia sorella che sta assistendo mia madre Per_2 non più completamente autonoma: ichiarazioni verbale udienza presidenziale). Pur non essendo stata dimostrata la necessità di interventi di ristrutturazione, è invece incontestato che l'immobile sia in comproprietà indivisa tra quattro fratelli dopo la morte della madre, intervenuta nelle more del giudizio, potendosi, quindi, giustificare la necessità di trovare una diversa soluzione abitativa. La invece, non ha alcuna spesa per l'abitazione, posto che vive in CP_1 comodato gratuito nella casa di proprietà della famiglia di origine. Alla luce di tali reciproche deduzioni, ritiene la Corte che sia ravvisabile uno squilibrio “fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti”, anche conseguente alla scelta condivisa dei due coniugi di vivere con il solo stipendio del , lasciando alla il compito di occuparsi di tutte le esigenze Pt_1 CP_1 fam lla casa e dei figl uindi, senza possibilità per la stessa di trovare una concreta collocazione in ambito lavorativo, con conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa ma nei limiti dell'importo di euro 200,00 mensili. Considerato, infatti, che la è comunque in grado di esercitare attività CP_1 lavorativa finalizzata ad assicurarle almeno una esistenza dignitosa, posto che percepisce un minimo di retribuzione, seppur in nero e di cui pertanto non è dato sapere la effettiva consistenza, e vive nella casa di proprietà del padre, senza esborsi per un canone di affitto, al fine di colmare il divario con la situazione, parimenti non certo florida, in cui si trova l'ex coniuge, può riconoscersi un assegno mensile di euro 200,00, dal momento che in effetti l'unico cespite immobiliare facente capo al è in comproprietà con tutti i Pt_1 fratelli. Spese compensate anche nel presente giudizio data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 430/2025 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, che conferma nel resto, pone a carico del un assegno di Pt_1 divorzio in favore di di euro 200,00 mensili, da rivalutare CP_1 annualmente secondo i Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 23/12/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni