Articolo 24 della Legge 31 dicembre 1991, n. 416
Articolo 23Articolo 25
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15 gennaio 1992
Art. 24. Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1992, e' comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 23 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992