TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2485/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. LANARO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e DAL MEDICO LARA MARIA ( ) VIA TASSONI, 43 36073 CORNEDO C.F._2
VICENTINO; , elettivamente domiciliato in VIA TASSONI 8 36073 CORNEDO VICENTINO, presso il difensore avv. LANARO FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_2 P.IVA_2
STATO DI TRENTO e elettivamente domiciliato in VIA LARGO PORTA NUOVA 9 38100
TRENTO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: accertati e dichiarati la piena responsabilità della per i Controparte_1 fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. Pt_2
pagina 1 di 8 , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato Pt_1 catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal CP_1 giorno 9.9.1943 al giorno 25.7.1945 per totali giorni 684, per l'effetto condannare la
[...] in solido con la Repubblica Italiana e con il Controparte_1 Controparte_3 al pagamento a favore degli attori della somma di € 75.000,00 ovvero la diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
CONVENUTO:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sia della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. Controparte_1
Cont n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 Controparte_3 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 5.9.2022 , in proprio e quale erede del padre Parte_1 Persona_1 ha convenuto in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_5
chiedendo la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
[...]
e non, patiti da in conseguenza delle condotte tenute dal 9.9.1943 fino al 29.1.1945 Persona_1 dalle Forze Armate del Terzo Reich, costituenti crimini contro l'umanità.
Ha precisato che il 9 settembre 1943 , arruolato nel Corpo degli Alpini, era stato Persona_1 catturato a Vipiteno dalle truppe tedesche, e successivamente deportato e internato in e CP_1 rinchiuso in vari campi di concentramento fino al 25 luglio 1945.
pagina 2 di 8 Ha assegnato che in era stato condotto nel campo di prigionia Stammlager VII A, situato a CP_1 nord della città di Moosburg ed era stato sottoposto a lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù integravano crimini contro l'umanità, imprescrittibili in forza del diritto internazionale consuetudinario.
L'attore ha chiesto dunque, iure hereditatis, che le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni subiti dal de cuius , per 648 giorni di prigionia e trattamento inumano. Pt_2
Con comparsa dd.
8.2.2023 si è costituita la Repubblica Italiana e, spontaneamente, il
[...]
, asserendo che parte attrice agiva ex art. 43 DL n.36/2002, convertito in Controparte_3
L. n.79/2022 e che tale norma prevedeva che presso il venisse Controparte_3 istituto il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich a danno di cittadini italiani.
Hanno precisato che tale norma prevedeva una successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della e, quindi, l'unico soggetto legittimato passivo era il CP_1 [...]
; invero, l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 aveva determinato la successione a Controparte_3 titolo particolare del MEF negli obblighi risarcitori della verso le vittime del Terzo Reich, CP_1 con estromissione liberatoria della Repubblica Federale.
Hanno eccepito, altresì, la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di danno derivante dal reato di riduzione in schiavitù, prescrittibile in 15 anni (o al massimo 20 anni) ed hanno asserito che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si era consolidato solo negli anni '90 e non era applicabile in via retroattiva.
Ha precisato che la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità ed ai crimini di guerra era entrata in vigore il 27 giugno 2023 e tale convenzione escludeva espressamente l'efficacia retroattiva della nuova disciplina.
Hanno asserito che il signor apparteneva alle Forze Armate del Regno d'Italia, sicché le Pt_1 condotte contestate erano state commesse nei confronti di un prigioniero militare in periodo di guerra, ragione per cui esse non potevano integrare crimini di guerra o contro l'umanità. Ne derivava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di atti iure imperii, coperti da immunità.
Sostenevano altresì che al più vi era giurisdizione del giudice tedesco, ai sensi degli artt. 3 della l. n.
218/1995, e che comunque la legge applicabile era la legge tedesca ex art 62 della l.n. 218/95 poiché
i fatti fonte di responsabilità erano stati posti in essere esclusivamente in territorio germanico.
Hanno affermato, inoltre, che l'attore non aveva provato il danno;
hanno chiesto che, in ogni caso, fossero decurtate le somme eventualmente già riscosse.
pagina 3 di 8 Hanno chiesto, quindi, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della che fosse dichiarato il difetto di Controparte_1 giurisdizione o che la domanda fosse respinta in quanto prescritta o infondata.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
***
La presente causa ha per oggetto la domanda, avanzata iure hereditario da , di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal padre in seguito alla cattura ed alla deportazione in condizione di schiavitù ad opera delle forze armate del Terzo Reich.
In relazione a tale domanda va affermata la giurisdizione italiana. Si ritiene di aderire pienamente alla – ampia e completa – motivazione adottata da altro Giudice di questo Tribunale con l'ordinanza dd.3.8.2023 - emessa dal dott. Barbato nel procedimento sub RG 2586/22 – cui ci si richiama per relationem (“..a partire dalla sentenza n° 5044 dell'11.3.2004 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si è sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato CP_1 quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
4.3 Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità…dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme pagina 4 di 8 inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario…e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, di talché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
4.4 Tale impostazione interpretativa è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla
Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
4.5 Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich. 4.6
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n° 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
4.6.1 Nella circostanza il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli
Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione,
i lavori forzati e gli eccidi.
4.6.2 Al riguardo adottava una pronuncia interpretativa di rigetto
(vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale -
v. Cass., sez. un., n° 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
4.6.3 Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3, legge n° 5/2013 e l'art. 1, legge n° 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni pagina 5 di 8 Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
4.7 A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n° 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass.,
n° 20442/2020)”).
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va esaminata in base alla legge italiana ai sensi dell'art. 62, l.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso in esame il fatto produttivo del danno può identificarsi con la cattura di , Persona_1 avvenuta a Vipiteno il 9.9.1943 (doc.1).
Completa e pienamente condivisibile risulta tale pronuncia (cui si rimanda, per relationem, pagine da 9
e segg) nella parte in cui ha affermato l'applicabilità della legge italiana e la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
La vera questione controversa riguarda l'eccezione di prescrizione, sollevata dal
[...]
. Controparte_3
Va, preliminarmente, ritenuto che il assume la qualità di Controparte_3 litisconsorte necessario e, quale soggetto tenuto a soddisfare in concreto la pretesa risarcitoria, una volta che ne sia accertata in via definitiva la fondatezza, lo stesso ha titolo per sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario, compresa l'eccezione di prescrizione.
Con riferimento a tale eccezione, questo Tribunale ritiene di discostarsi dalla pronuncia sopra evidenziata e di aderire alla valutazione espressa dalla Corte d'Appello di Trento (sentenza dd.11.3.2025) che qui si richiama: pagina 6 di 8 “Osserva il Collegio in primis che le norme contenute nell'articolo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo si applicano alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, e non regolano invece l'aspetto “prescrizione”. Dai lavori preparatori della Convenzione risulta poi che l'articolo 7 comma 2 è solo una precisazione relativa alla “ responsabilità” (non alla
“imprescrittibilità”) inserita per dissipare qualsivoglia dubbio in ordine alla azioni penali avviate dopo la Seconda Guerra mondiale contro gli autori degli “abusi” commessi durante detta guerra;
la precisazione è volta in buona sostanza a specificare che devesi considerare “sufficiente” per essere in linea con i principi indicati al comma 1 del medesimo articolo 7 , che le azioni o omissioni oggetto delle azioni penali fossero ritenute crimini al momento della loro commissione “ secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Per il resto va osservato innanzitutto che l'art 43 comma 6 del Dl 36/2022 , vigente all' epoca della instaurazione della lite, fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…”.
Va altresì rilevato che ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n 3642/2024 né il limite costituzionale dell'art 25 Cost (riferito all'ambito penale) e neppure, nella stessa logica, il principio “penalistico” della applicazione della norma più favorevole di tal che deve aversi riguardo, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi dell'art 2947 terzo comma cc, alla “astratta” previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione. Le condotte contestate - privazione di libertà con connotazioni proprie della riduzione in schiavitù - integravano all'epoca delle loro commissione, reato per la legge italiana, in allora punibile con pena dai 5 ai 15 anni di tal che deve ritenersi applicabile (art 157 cp) il termine prescrizionale di 15 anni.
Ai fini della decorrenza della prescrizione va considerato quanto indicato dalla citata sentenza della
Corte di Cassazione n. 3642/2024: fino alla decisione della Corte Cass. n. 5044 del 2004, era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e devesi pertanto ritenere che i diritti in questione non fossero fino ad allora “legalmente” esercitabili di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore”.
Pertanto, alla data di introduzione del presente giudizio (ottobre 2022) il termine di prescrizione di 15 anni risultava già decorso, non risultando che in precedenza siano stati compiuti validi atti interruttivi.
Per tale motivo la domanda attorea deve essere respinta.
In considerazione della complessità della vertenza e della sussistenza di contrasti giurisprudenziali nelle pronunce di merito, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 30/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott. Giuliana Segna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2485/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. LANARO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e DAL MEDICO LARA MARIA ( ) VIA TASSONI, 43 36073 CORNEDO C.F._2
VICENTINO; , elettivamente domiciliato in VIA TASSONI 8 36073 CORNEDO VICENTINO, presso il difensore avv. LANARO FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_2 P.IVA_2
STATO DI TRENTO e elettivamente domiciliato in VIA LARGO PORTA NUOVA 9 38100
TRENTO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: accertati e dichiarati la piena responsabilità della per i Controparte_1 fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. Pt_2
pagina 1 di 8 , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato Pt_1 catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal CP_1 giorno 9.9.1943 al giorno 25.7.1945 per totali giorni 684, per l'effetto condannare la
[...] in solido con la Repubblica Italiana e con il Controparte_1 Controparte_3 al pagamento a favore degli attori della somma di € 75.000,00 ovvero la diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
CONVENUTO:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sia della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. Controparte_1
Cont n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 Controparte_3 cit.;
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 5.9.2022 , in proprio e quale erede del padre Parte_1 Persona_1 ha convenuto in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_5
chiedendo la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
[...]
e non, patiti da in conseguenza delle condotte tenute dal 9.9.1943 fino al 29.1.1945 Persona_1 dalle Forze Armate del Terzo Reich, costituenti crimini contro l'umanità.
Ha precisato che il 9 settembre 1943 , arruolato nel Corpo degli Alpini, era stato Persona_1 catturato a Vipiteno dalle truppe tedesche, e successivamente deportato e internato in e CP_1 rinchiuso in vari campi di concentramento fino al 25 luglio 1945.
pagina 2 di 8 Ha assegnato che in era stato condotto nel campo di prigionia Stammlager VII A, situato a CP_1 nord della città di Moosburg ed era stato sottoposto a lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù integravano crimini contro l'umanità, imprescrittibili in forza del diritto internazionale consuetudinario.
L'attore ha chiesto dunque, iure hereditatis, che le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni subiti dal de cuius , per 648 giorni di prigionia e trattamento inumano. Pt_2
Con comparsa dd.
8.2.2023 si è costituita la Repubblica Italiana e, spontaneamente, il
[...]
, asserendo che parte attrice agiva ex art. 43 DL n.36/2002, convertito in Controparte_3
L. n.79/2022 e che tale norma prevedeva che presso il venisse Controparte_3 istituto il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich a danno di cittadini italiani.
Hanno precisato che tale norma prevedeva una successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della e, quindi, l'unico soggetto legittimato passivo era il CP_1 [...]
; invero, l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 aveva determinato la successione a Controparte_3 titolo particolare del MEF negli obblighi risarcitori della verso le vittime del Terzo Reich, CP_1 con estromissione liberatoria della Repubblica Federale.
Hanno eccepito, altresì, la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di danno derivante dal reato di riduzione in schiavitù, prescrittibile in 15 anni (o al massimo 20 anni) ed hanno asserito che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si era consolidato solo negli anni '90 e non era applicabile in via retroattiva.
Ha precisato che la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità ed ai crimini di guerra era entrata in vigore il 27 giugno 2023 e tale convenzione escludeva espressamente l'efficacia retroattiva della nuova disciplina.
Hanno asserito che il signor apparteneva alle Forze Armate del Regno d'Italia, sicché le Pt_1 condotte contestate erano state commesse nei confronti di un prigioniero militare in periodo di guerra, ragione per cui esse non potevano integrare crimini di guerra o contro l'umanità. Ne derivava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di atti iure imperii, coperti da immunità.
Sostenevano altresì che al più vi era giurisdizione del giudice tedesco, ai sensi degli artt. 3 della l. n.
218/1995, e che comunque la legge applicabile era la legge tedesca ex art 62 della l.n. 218/95 poiché
i fatti fonte di responsabilità erano stati posti in essere esclusivamente in territorio germanico.
Hanno affermato, inoltre, che l'attore non aveva provato il danno;
hanno chiesto che, in ogni caso, fossero decurtate le somme eventualmente già riscosse.
pagina 3 di 8 Hanno chiesto, quindi, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della che fosse dichiarato il difetto di Controparte_1 giurisdizione o che la domanda fosse respinta in quanto prescritta o infondata.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
***
La presente causa ha per oggetto la domanda, avanzata iure hereditario da , di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal padre in seguito alla cattura ed alla deportazione in condizione di schiavitù ad opera delle forze armate del Terzo Reich.
In relazione a tale domanda va affermata la giurisdizione italiana. Si ritiene di aderire pienamente alla – ampia e completa – motivazione adottata da altro Giudice di questo Tribunale con l'ordinanza dd.3.8.2023 - emessa dal dott. Barbato nel procedimento sub RG 2586/22 – cui ci si richiama per relationem (“..a partire dalla sentenza n° 5044 dell'11.3.2004 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si è sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato CP_1 quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
4.3 Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità…dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme pagina 4 di 8 inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario…e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, di talché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
4.4 Tale impostazione interpretativa è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla
Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
4.5 Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Terzo Reich. 4.6
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n° 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
4.6.1 Nella circostanza il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli
Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione,
i lavori forzati e gli eccidi.
4.6.2 Al riguardo adottava una pronuncia interpretativa di rigetto
(vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale -
v. Cass., sez. un., n° 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
4.6.3 Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3, legge n° 5/2013 e l'art. 1, legge n° 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni pagina 5 di 8 Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
4.7 A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n° 5044/2004) “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass.,
n° 20442/2020)”).
La domanda risarcitoria formulata in ricorso va esaminata in base alla legge italiana ai sensi dell'art. 62, l.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso in esame il fatto produttivo del danno può identificarsi con la cattura di , Persona_1 avvenuta a Vipiteno il 9.9.1943 (doc.1).
Completa e pienamente condivisibile risulta tale pronuncia (cui si rimanda, per relationem, pagine da 9
e segg) nella parte in cui ha affermato l'applicabilità della legge italiana e la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
La vera questione controversa riguarda l'eccezione di prescrizione, sollevata dal
[...]
. Controparte_3
Va, preliminarmente, ritenuto che il assume la qualità di Controparte_3 litisconsorte necessario e, quale soggetto tenuto a soddisfare in concreto la pretesa risarcitoria, una volta che ne sia accertata in via definitiva la fondatezza, lo stesso ha titolo per sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore originario, compresa l'eccezione di prescrizione.
Con riferimento a tale eccezione, questo Tribunale ritiene di discostarsi dalla pronuncia sopra evidenziata e di aderire alla valutazione espressa dalla Corte d'Appello di Trento (sentenza dd.11.3.2025) che qui si richiama: pagina 6 di 8 “Osserva il Collegio in primis che le norme contenute nell'articolo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo si applicano alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono, e non regolano invece l'aspetto “prescrizione”. Dai lavori preparatori della Convenzione risulta poi che l'articolo 7 comma 2 è solo una precisazione relativa alla “ responsabilità” (non alla
“imprescrittibilità”) inserita per dissipare qualsivoglia dubbio in ordine alla azioni penali avviate dopo la Seconda Guerra mondiale contro gli autori degli “abusi” commessi durante detta guerra;
la precisazione è volta in buona sostanza a specificare che devesi considerare “sufficiente” per essere in linea con i principi indicati al comma 1 del medesimo articolo 7 , che le azioni o omissioni oggetto delle azioni penali fossero ritenute crimini al momento della loro commissione “ secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Per il resto va osservato innanzitutto che l'art 43 comma 6 del Dl 36/2022 , vigente all' epoca della instaurazione della lite, fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…”.
Va altresì rilevato che ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n 3642/2024 né il limite costituzionale dell'art 25 Cost (riferito all'ambito penale) e neppure, nella stessa logica, il principio “penalistico” della applicazione della norma più favorevole di tal che deve aversi riguardo, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi dell'art 2947 terzo comma cc, alla “astratta” previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione. Le condotte contestate - privazione di libertà con connotazioni proprie della riduzione in schiavitù - integravano all'epoca delle loro commissione, reato per la legge italiana, in allora punibile con pena dai 5 ai 15 anni di tal che deve ritenersi applicabile (art 157 cp) il termine prescrizionale di 15 anni.
Ai fini della decorrenza della prescrizione va considerato quanto indicato dalla citata sentenza della
Corte di Cassazione n. 3642/2024: fino alla decisione della Corte Cass. n. 5044 del 2004, era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e devesi pertanto ritenere che i diritti in questione non fossero fino ad allora “legalmente” esercitabili di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore”.
Pertanto, alla data di introduzione del presente giudizio (ottobre 2022) il termine di prescrizione di 15 anni risultava già decorso, non risultando che in precedenza siano stati compiuti validi atti interruttivi.
Per tale motivo la domanda attorea deve essere respinta.
In considerazione della complessità della vertenza e della sussistenza di contrasti giurisprudenziali nelle pronunce di merito, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 30/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott. Giuliana Segna
pagina 8 di 8