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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7071 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8458 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: incarico direttore responsabile UOC e differenze retributive TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
rapp.to e difeso dal Prof avv. Felice Laudadio e avv.to Maria Laura Rita Laudadio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, P.zza Matteotti n. 7 –, come da atti RICORRENTE E
l' , in persona del Direttore Controparte_1
Generale, rapp.ta e difesa dall'avv. Fara Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via D. Fontana n. 39, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 - IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere stato dipendente della
, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione Sanitaria in Parte_2 posizione di Collaboratore Amministrativo Professionale – Categoria D -, dal dicembre 2003 all'aprile 2022. Deduce che con disposizione di servizio n. 213 del 16.10.2013, a firma del Direttore Generale della gli è stato assegnato l'incarico di Direttore Pt_3
Amministrativo del P.O. “Incurabili” e con successivo atto prot. n. 1845/DS del 24.10.2013, a firma del Direttore Sanitario del P.O. “S.M. d. P. degli Incurabili” è stato immesso in servizio, con il conferimento della gestione e correlata responsabilità di tutte le attività di competenza della Direzione Amministrativa Presidiale e di aver quindi svolto senza soluzione di continuità sino al 8 agosto 2016 le mansioni e funzioni di Direttore amministrativo responsabile di struttura complessa nonché dal 9.8.2016 sino al 30.4.2018 le mansioni e funzioni di Dirigente amministrativo.
Asserisce che per effetto del conferimento ed espletamento delle mansioni e funzioni di cui sopra ha diritto, in applicazione dell'art. 52 del TU Pubblico Impiego e dell'art. 36 Cost, delle differenze tra il trattamento ricevuto, in relazione alla categoria di assegnazione – Collaboratore Amministrativo D- e il trattamento economico di pertinenza del profilo dirigenziale superiore. Chiede pertanto accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive per come compiutamente quantificate in ricorso in riferimento alla retribuzione dirigenziale e di posizione per gli incarichi dirigenziali nonché, in via subordinata, per la sola posizione dirigenziale.
2 - LA DIFESA DELL' RESISTENTE
L convenuta si è costituito in giudizio, resistendo al Parte_2 ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa. Eccepisce, quindi, sempre preliminarmente, la prescrizione dei crediti azionati dalla controparte, asserendo l'inefficacia interruttiva dell'atto prodotto da controparte del 3.1.2017 in quanto mai pervenuto al legale rappresentante dell'Ente. Deduce nel merito l'infondatezza del ricorso, richiamando la normativa di legge e di contrattazione collettiva che disciplina il conferimento di posizione e incarichi dirigenziali e asserendo l'inesistenza di alcun atto di conferimento di incarico nonché di assegnazione di obiettivi e di verifica del raggiungimento degli stessi. Deduce, inoltre, che dal 9.8.2018 l'incarico di direzione amministrativa del è stato conferito a Parte_4 persona diversa del ricorrente, dott. . Per_1
Impugna le allegazioni e i conteggi per la quantificazione delle pretese economiche, evidenziando la mancata produzione degli statini paga necessari per l'accertamento di quanto effettivamente percepito dal ricorrente nonché la genericità e indeterminatezza dei criteri di calcolo.
Conclude per il rigetto del ricorso.
– LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, ritenuta la stessa matura per la decisione e disposto rinvio per la discussione, all'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa con la seguente sentenza di cui si dà pubblica lettura. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni e funzioni dirigenziali, anche con incarico di direzione di struttura complessa, per il periodo da ottobre 2013 all'8 agosto 2016 nonché per le sole funzioni e mansioni di dirigente amministrativo per il periodo dal 9 agosto 2016 sino a aprile 2018, ovvero in subordine in riferimento alle sole funzioni e mansioni di dirigente semplice per l'intero periodo considerato. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. La difesa dell resistente insiste, in particolare, sulla inefficacia ai fini interruttivi della prescrizione della nota del 4 gennaio 2017 – vedi doc n. 46 fascicolo di parte ricorrente -, ritenendo che la stessa non possa ritenersi entrata nella sfera di conoscenza del legale rappresentante dell'Ente. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la già menzionata nota risulta ritualmente protocollata agli atti della Direzione Amministrativa del Parte_4
e, pertanto, deve ritenersi inserita negli atti ufficiali e pubblici dell'azienda, fondando una presunzione di conoscibilità da parte dei vertici aziendali, sicchè ne deve ritenersi sussistere la idoneità all'effetto interruttivo del termine di prescrizione. L'eccezione va ritenuta pertanto infondata. Nel merito della pretesa va quindi osservato che le allegazioni di parte ricorrente fanno riferimento, in via principale, ad un asserito conferimento di incarico e immissione in servizio quale Direttore Amministrativo della struttura complessa. L'esame delle risultanze in atti induce, tuttavia, a ritenere non raggiunta la prova del conferimento del predetto incarico. Gli ordini di servizio di cui agli allegati nn. 1 e 2 del ricorso non integrano gli estremi di un atto di incarico dirigenziale specifico, riportando unicamente l'assegnazione del ricorrente alla Direzione Amministrativa presidiale, al fine di assicurare le attività istituzionali di competenza della stessa. Né del resto risulta la stipula del contratto individuale di incarico dirigenziale, previsto dalla normativa di settore. Deve pertanto escludersi che l'azienda convenuta abbia conferito un incarico formale per come dedotto in ricorso. Va, del resto, affermato che l'accertamento dello svolgimento di fatto dell'incarico di direzione di struttura complessa- ma analogamente anche quello di direzione di struttura semplice - non può essere affatto disgiunto dalla pienezza dei poteri e delle responsabilità connesse all'incarico in uno agli obiettivi. È fuorviante quindi sostenere da un lato che si possa svolgere di fatto un incarico di direzione di struttura complessa o semplice per il solo fatto che si riceve la assegnazione a responsabile di siffatta struttura, pur in mancanza della predeterminazione degli obiettivi e nel contempo, nel prendere atto della mancata predeterminazione degli obiettivi, limitarsi alla rivendicazione economica, in relazione alla dedotta preposizione ad unità complessa, del solo trattamento di posizione, fissa e/o anche variabile, in uno alle ulteriori voci retributive. Ed invero, per l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di direzione, occorre imprescindibilmente che al dirigente siano stati assegnati gli obiettivi, la cui remunerazione può non avvenire in caso di loro mancato raggiungimento. Dalla mancata assegnazione degli obiettivi al ricorrente discende l'ovvia conseguenza che egli non ha svolto, neanche di fatto, l'incarico di direzione di struttura complessa nel senso voluto dalla legge e dalle parti sociali.
Dall'oggettiva mancanza del conferimento formale dell'incarico di dirigente di struttura complessa e, segnatamente, del contratto individuale di lavoro che individua l'oggetto e disciplina la sua durata e il trattamento economico, consegue anche la pacifica assenza degli obiettivi predeterminati che si pone come circostanza ostativa alla configurazione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ed, in particolare, dei compiti effettivamente svolti, di direzione e responsabilità esclusiva dell'U.O. di riferimento.
Pertanto, la rivendicazione attorea, basata sull'asserita violazione delle norme legali e contrattuali relative al trattamento economico del dirigente di struttura complessa è immeritevole di condivisione. Né può ravvisarsi, nel caso in esame, la violazione del precetto costituzionale di cui all' art.36 Cost., ritenuto applicabile anche al pubblico impiego, in virtù dell'orientamento della Suprema Corte enunciato nella sentenza n.6038/14 conforme al precedente del 18/6/2010 n.14775 (cfr. conforme Cass. S.U. n.25837/2007). Anche sotto tale prospettiva la pretesa del ricorrente appare, tuttavia, infondata. Dirimente è il percorso argomentativo enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza del 4 luglio 2016, n. 13579: “l'estensione della norma costituzionale
[art. 36 Cost.] all'impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell'impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell'art. 48 del suddetto decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost.. Principio questo che, per poggiare sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo – qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare una attività contrassegnata dall'implicazione della stessa persona del lavoratore, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia –, da un lato ha portato autorevole dottrina a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall'altro ha spinto ad affermare, sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della sufficienza e della proporzionalità ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi, che l'attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione del datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto) attestano una dimensione sociale della retribuzione e la sentita esigenza della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore. 6.4 .... Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali(cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130) Da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, precisa anche che l'applicazione dell'art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza;
ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 8 gennaio 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 19444). Ciò premesso, esclusa la sussistenza dell'incarico dirigenziale, tanto di struttura complessa, quanto di struttura semplice, prospettato in ricorso, va respinta la conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto a tale titolo e quanto percepito per l'inquadramento assegnato. La pretesa di parte istante appare, tuttavia, meritevole di considerazione positiva nella parte in cui fa riferimento al diritto di percepire il trattamento previsto per lo svolgimento di funzioni e mansioni proprie della qualifica dirigenziale, pur in mancanza di un formale incarico di direzione, secondo i principi sopra richiamati circa la percezione di un trattamento retributivo proporzionato alle mansioni e funzioni svolte in via di fatto..
Dalle risultanze istruttorie in atti emerge infatti che il ricorrente, in seguito all'inserimento presso la struttura della Direzione Amministrativa presidiale dal 1 ottobre 2013, ha svolto mansioni equiparabili a quelle di un dirigente, con particolare riguardo alla partecipazione alla definizione dei budget annuali di spese della struttura presidiale, quale centro di costo autonomo all'interno dell' – si vedano allegati da 4 a 6 della produzione attorea- Controparte_1 nonché con riguardo alla partecipazione alle delibere di impegno e liquidazione di spesa, in attuazione del programma e obiettivi di spesa- docc da 7 a 11con relativa attestazione del che la liquidazione “… non comporta Pt_1 spostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico”. Risulta inoltre che il ricorrente ha gestito gli approvvigionamenti di beni e dei servizi per le U.O.C. incardinate, fornendo direttive, indicazioni e verifiche della esecuzione – vedi docc da 15 a 24. In tutti predetti atti il nominativo del ricorrente è riferito alla qualifica dirigenziale, anche in relazione agli atti che riferiscono alla organizzazione e gestione dell'attività della Direzione amministrativa presidiale in rapporto alle altre strutture del Presidio Ospedaliero e esterne, e la sottoscrizione a lui riferita comporta la assunzione della piena responsabilità degli atti compiuti. Lo svolgimento delle predette attività e il ruolo assunto dal ricorrente nell'espletamento delle mansioni e funzioni predette risulta confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi che hanno riferito che, nella considerazione e relazione con il ricorrente, era circostanza a tutti nota che svolgesse la funzione di dirigente della direzione amministrativa. Lo svolgimento dei compiti di cui sopra e del ruolo assunto dal ricorrente nello svolgimento di essi inducono a ritenere che l'esercizio delle mansioni ha travalicato il ruolo del funzionario, integrando iniziativa, autonomia, anche decisionale e assunzione della responsabilità del risultato propria della funzione dirigenziale superiore.
La suddetta situazione è perdurata sino alla data dell'8 agosto 2016 allorché risulta intervenuta la assegnazione del dott. alla Direzione Per_1 amministrativa del e oltre il quale non può Parte_4 ritenersi più sussistere lo svolgimento di attività e funzioni analoghe a quelle sopra descritte da parte del ricorrente. Tale carenza di prova induce a ritenere non provato lo svolgimento, oltre la predetta data, delle mansioni riferibili alla categoria dirigenziale, non risultando apprezzabile alcun elemento distintivo rispetto alle mansioni e funzioni proprie della declaratoria categoriale dei funzionari amministrativi. Né può condurre a diverso convincimento la documentata sussistenza di plurime nomine del ricorrente quale Presidente delle Commissioni di gara di appalto – vedi docc da 25 a 44. Parte ricorrente sostiene invero che tali nomine devono essere per legge affidate a figura dirigenziale, così deducendo che il loro conferimento comprova il possesso della predetta qualifica da parte del ricorrente, almeno in via di fatto. Deve, tuttavia, osservarsi in senso contrario che la disposizione di legge richiamata – art 84 d. lgs. n. 163\2006 nella versione applicabile ratione temporis-, prevede la nomina quale presidente delle Commissioni di gara di un dirigente “ di regola” ma contempla l'ipotesi di nomina di un funzionario apicale, in mancanza di figure dirigenziali. Deve, ancor più precipuamente, ritenersi che l'affidamento e svolgimento dell'incarico de quo non è sintomatico di per sè dell'espletamento di funzioni e mansioni proprie della categoria dirigenziale, dovendo essere accertato il contenuto dell'attività stessa ai fini della verifica fattuale richiesta nel presente giudizio. Nella specie le allegazioni di parte ricorrente appaiono lacunose al riguardo e non inducono a fondare il convincimento della fondatezza della tesi difensiva. Deve, del resto e da ultimo, ritenersi che le predette nomine, considerato l'ampio lasso temporale in cui risultano avvenute – dall'agosto 2016 all'aprile 2018 -, possono ritenersi non sintomatiche di un'assegnazione stabile e continuativa all'esercizio delle mansioni relative, richiesto, unitamente agli altri elementi sopra richiamati, per la verifica del contenuto di fatto delle mansioni e funzioni ai fini del loro corretto inquadramento. In accoglimento parziale del ricorso e respinta ogni altra deduzione e pretesa, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione a lui erogata quale collaboratore amministrativo di categoria D e il trattamento spettante quale dirigente amministrativo, per il periodo dal 1 ottobre 2013 al 7 agosto 2016. Circa la quantificazione dell'importo dovuto per la causale di cui sopra ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi allegati da parte ricorrente, sub allegato n. 49 del fascicolo di parte, nei limiti che si vanno a precisare. Tali conteggi appaiono in primo luogo congrui rispetto alle risultanze in atti, potendo essere superata la contestazione della difesa della resistente relativa alla mancata produzione degli statini paga, tenuto conto che parte convenuta non ha contestato specificamente le somme indicate, pur essendo nelle condizioni di poterlo fare agevolmente, in quanto in possesso dei predetti statini paga, quale datrice di lavoro. Deve, tuttavia, ritenersi che la retribuzione dovuta al ricorrente va parametrata al trattamento minimo spettante alla sua posizione, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e integrato dalla posizione minima contrattuale fissa, che un reddito di base, ma non include la parte variabile legata all'esercizio effettivo di un incarico, che deve essere conferito e che richiede presupposti specifici come la copertura finanziaria e la corretta procedura di selezione. Deve pertanto detrarsi dall'importo di cui ai conteggi quanto indicato a titolo di indennità di posizione variabile. Ne consegue che spetta al ricorrente, in relazione al periodo temporale di cui sopra, un importo pari a euro 50.903,45, oltre le ritenute obbligatorie di legge, al cui pagamento deve essere condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Deve infine ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di sostituzione non risulta accoglibile, in quanto parte ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in ordine ai presupposti in fatto e in diritto per la erogazione dell'emolumento, non fornendo di conseguenza alcuna prova degli stessi, limitandosi a riportare la richiesta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, senza neppure chiarire i criteri di calcolo della somma richiesta. Quanto sopra induce a ritenere carente l'allegazione sul punto, con conseguente rigetto della pretesa, da ritenersi infondata già per come prospettata La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sia pur parziale, con liquidazione come in dispositivo, che viene effettuata tenendo conto del valore dell'importo oggetto di accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alle differenze sul trattamento retributivo di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma di euro 50.903,45, oltre le ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c.. Napoli 8 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 8 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8458 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: incarico direttore responsabile UOC e differenze retributive TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
rapp.to e difeso dal Prof avv. Felice Laudadio e avv.to Maria Laura Rita Laudadio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, P.zza Matteotti n. 7 –, come da atti RICORRENTE E
l' , in persona del Direttore Controparte_1
Generale, rapp.ta e difesa dall'avv. Fara Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via D. Fontana n. 39, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 - IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere stato dipendente della
, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione Sanitaria in Parte_2 posizione di Collaboratore Amministrativo Professionale – Categoria D -, dal dicembre 2003 all'aprile 2022. Deduce che con disposizione di servizio n. 213 del 16.10.2013, a firma del Direttore Generale della gli è stato assegnato l'incarico di Direttore Pt_3
Amministrativo del P.O. “Incurabili” e con successivo atto prot. n. 1845/DS del 24.10.2013, a firma del Direttore Sanitario del P.O. “S.M. d. P. degli Incurabili” è stato immesso in servizio, con il conferimento della gestione e correlata responsabilità di tutte le attività di competenza della Direzione Amministrativa Presidiale e di aver quindi svolto senza soluzione di continuità sino al 8 agosto 2016 le mansioni e funzioni di Direttore amministrativo responsabile di struttura complessa nonché dal 9.8.2016 sino al 30.4.2018 le mansioni e funzioni di Dirigente amministrativo.
Asserisce che per effetto del conferimento ed espletamento delle mansioni e funzioni di cui sopra ha diritto, in applicazione dell'art. 52 del TU Pubblico Impiego e dell'art. 36 Cost, delle differenze tra il trattamento ricevuto, in relazione alla categoria di assegnazione – Collaboratore Amministrativo D- e il trattamento economico di pertinenza del profilo dirigenziale superiore. Chiede pertanto accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive per come compiutamente quantificate in ricorso in riferimento alla retribuzione dirigenziale e di posizione per gli incarichi dirigenziali nonché, in via subordinata, per la sola posizione dirigenziale.
2 - LA DIFESA DELL' RESISTENTE
L convenuta si è costituito in giudizio, resistendo al Parte_2 ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa. Eccepisce, quindi, sempre preliminarmente, la prescrizione dei crediti azionati dalla controparte, asserendo l'inefficacia interruttiva dell'atto prodotto da controparte del 3.1.2017 in quanto mai pervenuto al legale rappresentante dell'Ente. Deduce nel merito l'infondatezza del ricorso, richiamando la normativa di legge e di contrattazione collettiva che disciplina il conferimento di posizione e incarichi dirigenziali e asserendo l'inesistenza di alcun atto di conferimento di incarico nonché di assegnazione di obiettivi e di verifica del raggiungimento degli stessi. Deduce, inoltre, che dal 9.8.2018 l'incarico di direzione amministrativa del è stato conferito a Parte_4 persona diversa del ricorrente, dott. . Per_1
Impugna le allegazioni e i conteggi per la quantificazione delle pretese economiche, evidenziando la mancata produzione degli statini paga necessari per l'accertamento di quanto effettivamente percepito dal ricorrente nonché la genericità e indeterminatezza dei criteri di calcolo.
Conclude per il rigetto del ricorso.
– LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, ritenuta la stessa matura per la decisione e disposto rinvio per la discussione, all'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa con la seguente sentenza di cui si dà pubblica lettura. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni e funzioni dirigenziali, anche con incarico di direzione di struttura complessa, per il periodo da ottobre 2013 all'8 agosto 2016 nonché per le sole funzioni e mansioni di dirigente amministrativo per il periodo dal 9 agosto 2016 sino a aprile 2018, ovvero in subordine in riferimento alle sole funzioni e mansioni di dirigente semplice per l'intero periodo considerato. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. La difesa dell resistente insiste, in particolare, sulla inefficacia ai fini interruttivi della prescrizione della nota del 4 gennaio 2017 – vedi doc n. 46 fascicolo di parte ricorrente -, ritenendo che la stessa non possa ritenersi entrata nella sfera di conoscenza del legale rappresentante dell'Ente. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la già menzionata nota risulta ritualmente protocollata agli atti della Direzione Amministrativa del Parte_4
e, pertanto, deve ritenersi inserita negli atti ufficiali e pubblici dell'azienda, fondando una presunzione di conoscibilità da parte dei vertici aziendali, sicchè ne deve ritenersi sussistere la idoneità all'effetto interruttivo del termine di prescrizione. L'eccezione va ritenuta pertanto infondata. Nel merito della pretesa va quindi osservato che le allegazioni di parte ricorrente fanno riferimento, in via principale, ad un asserito conferimento di incarico e immissione in servizio quale Direttore Amministrativo della struttura complessa. L'esame delle risultanze in atti induce, tuttavia, a ritenere non raggiunta la prova del conferimento del predetto incarico. Gli ordini di servizio di cui agli allegati nn. 1 e 2 del ricorso non integrano gli estremi di un atto di incarico dirigenziale specifico, riportando unicamente l'assegnazione del ricorrente alla Direzione Amministrativa presidiale, al fine di assicurare le attività istituzionali di competenza della stessa. Né del resto risulta la stipula del contratto individuale di incarico dirigenziale, previsto dalla normativa di settore. Deve pertanto escludersi che l'azienda convenuta abbia conferito un incarico formale per come dedotto in ricorso. Va, del resto, affermato che l'accertamento dello svolgimento di fatto dell'incarico di direzione di struttura complessa- ma analogamente anche quello di direzione di struttura semplice - non può essere affatto disgiunto dalla pienezza dei poteri e delle responsabilità connesse all'incarico in uno agli obiettivi. È fuorviante quindi sostenere da un lato che si possa svolgere di fatto un incarico di direzione di struttura complessa o semplice per il solo fatto che si riceve la assegnazione a responsabile di siffatta struttura, pur in mancanza della predeterminazione degli obiettivi e nel contempo, nel prendere atto della mancata predeterminazione degli obiettivi, limitarsi alla rivendicazione economica, in relazione alla dedotta preposizione ad unità complessa, del solo trattamento di posizione, fissa e/o anche variabile, in uno alle ulteriori voci retributive. Ed invero, per l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di direzione, occorre imprescindibilmente che al dirigente siano stati assegnati gli obiettivi, la cui remunerazione può non avvenire in caso di loro mancato raggiungimento. Dalla mancata assegnazione degli obiettivi al ricorrente discende l'ovvia conseguenza che egli non ha svolto, neanche di fatto, l'incarico di direzione di struttura complessa nel senso voluto dalla legge e dalle parti sociali.
Dall'oggettiva mancanza del conferimento formale dell'incarico di dirigente di struttura complessa e, segnatamente, del contratto individuale di lavoro che individua l'oggetto e disciplina la sua durata e il trattamento economico, consegue anche la pacifica assenza degli obiettivi predeterminati che si pone come circostanza ostativa alla configurazione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ed, in particolare, dei compiti effettivamente svolti, di direzione e responsabilità esclusiva dell'U.O. di riferimento.
Pertanto, la rivendicazione attorea, basata sull'asserita violazione delle norme legali e contrattuali relative al trattamento economico del dirigente di struttura complessa è immeritevole di condivisione. Né può ravvisarsi, nel caso in esame, la violazione del precetto costituzionale di cui all' art.36 Cost., ritenuto applicabile anche al pubblico impiego, in virtù dell'orientamento della Suprema Corte enunciato nella sentenza n.6038/14 conforme al precedente del 18/6/2010 n.14775 (cfr. conforme Cass. S.U. n.25837/2007). Anche sotto tale prospettiva la pretesa del ricorrente appare, tuttavia, infondata. Dirimente è il percorso argomentativo enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza del 4 luglio 2016, n. 13579: “l'estensione della norma costituzionale
[art. 36 Cost.] all'impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell'impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vicoli unilateralmente opposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell'art. 48 del suddetto decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscano comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost.. Principio questo che, per poggiare sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo – qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare una attività contrassegnata dall'implicazione della stessa persona del lavoratore, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia –, da un lato ha portato autorevole dottrina a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall'altro ha spinto ad affermare, sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della sufficienza e della proporzionalità ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi, che l'attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione del datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto) attestano una dimensione sociale della retribuzione e la sentita esigenza della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore. 6.4 .... Ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali(cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2007 n. 9130) Da ultimo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13877, precisa anche che l'applicazione dell'art. 36 Cost. non debba però necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza;
ed ancora per lo stesso indirizzo: Cass. 14 giugno 2007 n. 13877; Cass. 8 gennaio 2004 n. 91; Cass. 4 agosto 2004 n. 19444). Ciò premesso, esclusa la sussistenza dell'incarico dirigenziale, tanto di struttura complessa, quanto di struttura semplice, prospettato in ricorso, va respinta la conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto a tale titolo e quanto percepito per l'inquadramento assegnato. La pretesa di parte istante appare, tuttavia, meritevole di considerazione positiva nella parte in cui fa riferimento al diritto di percepire il trattamento previsto per lo svolgimento di funzioni e mansioni proprie della qualifica dirigenziale, pur in mancanza di un formale incarico di direzione, secondo i principi sopra richiamati circa la percezione di un trattamento retributivo proporzionato alle mansioni e funzioni svolte in via di fatto..
Dalle risultanze istruttorie in atti emerge infatti che il ricorrente, in seguito all'inserimento presso la struttura della Direzione Amministrativa presidiale dal 1 ottobre 2013, ha svolto mansioni equiparabili a quelle di un dirigente, con particolare riguardo alla partecipazione alla definizione dei budget annuali di spese della struttura presidiale, quale centro di costo autonomo all'interno dell' – si vedano allegati da 4 a 6 della produzione attorea- Controparte_1 nonché con riguardo alla partecipazione alle delibere di impegno e liquidazione di spesa, in attuazione del programma e obiettivi di spesa- docc da 7 a 11con relativa attestazione del che la liquidazione “… non comporta Pt_1 spostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico”. Risulta inoltre che il ricorrente ha gestito gli approvvigionamenti di beni e dei servizi per le U.O.C. incardinate, fornendo direttive, indicazioni e verifiche della esecuzione – vedi docc da 15 a 24. In tutti predetti atti il nominativo del ricorrente è riferito alla qualifica dirigenziale, anche in relazione agli atti che riferiscono alla organizzazione e gestione dell'attività della Direzione amministrativa presidiale in rapporto alle altre strutture del Presidio Ospedaliero e esterne, e la sottoscrizione a lui riferita comporta la assunzione della piena responsabilità degli atti compiuti. Lo svolgimento delle predette attività e il ruolo assunto dal ricorrente nell'espletamento delle mansioni e funzioni predette risulta confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi che hanno riferito che, nella considerazione e relazione con il ricorrente, era circostanza a tutti nota che svolgesse la funzione di dirigente della direzione amministrativa. Lo svolgimento dei compiti di cui sopra e del ruolo assunto dal ricorrente nello svolgimento di essi inducono a ritenere che l'esercizio delle mansioni ha travalicato il ruolo del funzionario, integrando iniziativa, autonomia, anche decisionale e assunzione della responsabilità del risultato propria della funzione dirigenziale superiore.
La suddetta situazione è perdurata sino alla data dell'8 agosto 2016 allorché risulta intervenuta la assegnazione del dott. alla Direzione Per_1 amministrativa del e oltre il quale non può Parte_4 ritenersi più sussistere lo svolgimento di attività e funzioni analoghe a quelle sopra descritte da parte del ricorrente. Tale carenza di prova induce a ritenere non provato lo svolgimento, oltre la predetta data, delle mansioni riferibili alla categoria dirigenziale, non risultando apprezzabile alcun elemento distintivo rispetto alle mansioni e funzioni proprie della declaratoria categoriale dei funzionari amministrativi. Né può condurre a diverso convincimento la documentata sussistenza di plurime nomine del ricorrente quale Presidente delle Commissioni di gara di appalto – vedi docc da 25 a 44. Parte ricorrente sostiene invero che tali nomine devono essere per legge affidate a figura dirigenziale, così deducendo che il loro conferimento comprova il possesso della predetta qualifica da parte del ricorrente, almeno in via di fatto. Deve, tuttavia, osservarsi in senso contrario che la disposizione di legge richiamata – art 84 d. lgs. n. 163\2006 nella versione applicabile ratione temporis-, prevede la nomina quale presidente delle Commissioni di gara di un dirigente “ di regola” ma contempla l'ipotesi di nomina di un funzionario apicale, in mancanza di figure dirigenziali. Deve, ancor più precipuamente, ritenersi che l'affidamento e svolgimento dell'incarico de quo non è sintomatico di per sè dell'espletamento di funzioni e mansioni proprie della categoria dirigenziale, dovendo essere accertato il contenuto dell'attività stessa ai fini della verifica fattuale richiesta nel presente giudizio. Nella specie le allegazioni di parte ricorrente appaiono lacunose al riguardo e non inducono a fondare il convincimento della fondatezza della tesi difensiva. Deve, del resto e da ultimo, ritenersi che le predette nomine, considerato l'ampio lasso temporale in cui risultano avvenute – dall'agosto 2016 all'aprile 2018 -, possono ritenersi non sintomatiche di un'assegnazione stabile e continuativa all'esercizio delle mansioni relative, richiesto, unitamente agli altri elementi sopra richiamati, per la verifica del contenuto di fatto delle mansioni e funzioni ai fini del loro corretto inquadramento. In accoglimento parziale del ricorso e respinta ogni altra deduzione e pretesa, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione a lui erogata quale collaboratore amministrativo di categoria D e il trattamento spettante quale dirigente amministrativo, per il periodo dal 1 ottobre 2013 al 7 agosto 2016. Circa la quantificazione dell'importo dovuto per la causale di cui sopra ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi allegati da parte ricorrente, sub allegato n. 49 del fascicolo di parte, nei limiti che si vanno a precisare. Tali conteggi appaiono in primo luogo congrui rispetto alle risultanze in atti, potendo essere superata la contestazione della difesa della resistente relativa alla mancata produzione degli statini paga, tenuto conto che parte convenuta non ha contestato specificamente le somme indicate, pur essendo nelle condizioni di poterlo fare agevolmente, in quanto in possesso dei predetti statini paga, quale datrice di lavoro. Deve, tuttavia, ritenersi che la retribuzione dovuta al ricorrente va parametrata al trattamento minimo spettante alla sua posizione, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e integrato dalla posizione minima contrattuale fissa, che un reddito di base, ma non include la parte variabile legata all'esercizio effettivo di un incarico, che deve essere conferito e che richiede presupposti specifici come la copertura finanziaria e la corretta procedura di selezione. Deve pertanto detrarsi dall'importo di cui ai conteggi quanto indicato a titolo di indennità di posizione variabile. Ne consegue che spetta al ricorrente, in relazione al periodo temporale di cui sopra, un importo pari a euro 50.903,45, oltre le ritenute obbligatorie di legge, al cui pagamento deve essere condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Deve infine ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di sostituzione non risulta accoglibile, in quanto parte ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in ordine ai presupposti in fatto e in diritto per la erogazione dell'emolumento, non fornendo di conseguenza alcuna prova degli stessi, limitandosi a riportare la richiesta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, senza neppure chiarire i criteri di calcolo della somma richiesta. Quanto sopra induce a ritenere carente l'allegazione sul punto, con conseguente rigetto della pretesa, da ritenersi infondata già per come prospettata La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sia pur parziale, con liquidazione come in dispositivo, che viene effettuata tenendo conto del valore dell'importo oggetto di accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alle differenze sul trattamento retributivo di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma di euro 50.903,45, oltre le ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c.. Napoli 8 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo