Art. 4.
L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168 , e della presente legge e' ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.
L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168 , e della presente legge e' ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.