Art. 5.
La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di L. 78.100.000.000 dall' articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di lire 25 miliardi.
La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di L. 78.100.000.000 dall' articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di lire 25 miliardi.