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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4485 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Rosolino Pilo n. 151, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in Catania, via
N. Coviello n. 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Castorina, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
18.04.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001136612, notificata in CP_ data 24.03.2023, Prot. n. .2100.14/03/2023.0155809, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2016 e con la quale veniva richiesto il pagamento per l'anno 2016 della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 6,60 a CP_ titolo di spese, e relativa all'atto di accertamento, prot. n. .2100.12/06/2018.0263854 del 14/07/2018.
1 CP_ Il ricorrente rilevava la mancata notifica dell'atto di accertamento, la decadenza dell a richiedere il pagamento della presunta violazione, la prescrizione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9 e
10, Legge 335/95, e comunque – citando giurisprudenza di questo Tribunale – invocava l'applicazione dell'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… ritenere e dichiarare
l'illegittimità e l'infondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarla, dichiararla nulla, ovvero con qualsiasi formula renderla inefficace, dichiarando, CP_ comunque, non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte del signor all' per i Parte_1 presunti omessi versamenti relativi all'annualità 2016. Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale dichiarava che era stata richiesta in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, stante il mancato riscontro della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In allegato alle note per l'odierna udienza, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 22.09.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., CP_ veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza, onerando l al deposito del provvedimento in autotutela, se emesso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.11.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata all'odierna udienza del 05.11.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione n. 210000-23-0574 del 27/11/2023 e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in
2 causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto sia del contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di CP_1 resistere ulteriormente nonché la genericità ed anche l'infondatezza dell'eccezioni formulate dal ricorrente (ex plurimus: la decadenza, senza specificare in relazione a quale normativa essa veniva eccepita;
la prescrizione ex Legge 335/95, inapplicabile, essendo disciplinato tale istituto in questa materia dall'art. 28 della Legge
689/81; la decadenza ex art. 14 L. 689/81, ricavabile dalla citazione di precedenti giurisprudenziali), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.04.2023 da nei confronti nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 05.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4485 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Rosolino Pilo n. 151, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in Catania, via
N. Coviello n. 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Castorina, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
18.04.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001136612, notificata in CP_ data 24.03.2023, Prot. n. .2100.14/03/2023.0155809, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2016 e con la quale veniva richiesto il pagamento per l'anno 2016 della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 6,60 a CP_ titolo di spese, e relativa all'atto di accertamento, prot. n. .2100.12/06/2018.0263854 del 14/07/2018.
1 CP_ Il ricorrente rilevava la mancata notifica dell'atto di accertamento, la decadenza dell a richiedere il pagamento della presunta violazione, la prescrizione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9 e
10, Legge 335/95, e comunque – citando giurisprudenza di questo Tribunale – invocava l'applicazione dell'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… ritenere e dichiarare
l'illegittimità e l'infondatezza dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarla, dichiararla nulla, ovvero con qualsiasi formula renderla inefficace, dichiarando, CP_ comunque, non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte del signor all' per i Parte_1 presunti omessi versamenti relativi all'annualità 2016. Con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale dichiarava che era stata richiesta in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, stante il mancato riscontro della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In allegato alle note per l'odierna udienza, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 22.09.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., CP_ veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza, onerando l al deposito del provvedimento in autotutela, se emesso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.11.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata all'odierna udienza del 05.11.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione n. 210000-23-0574 del 27/11/2023 e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in
2 causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto sia del contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di CP_1 resistere ulteriormente nonché la genericità ed anche l'infondatezza dell'eccezioni formulate dal ricorrente (ex plurimus: la decadenza, senza specificare in relazione a quale normativa essa veniva eccepita;
la prescrizione ex Legge 335/95, inapplicabile, essendo disciplinato tale istituto in questa materia dall'art. 28 della Legge
689/81; la decadenza ex art. 14 L. 689/81, ricavabile dalla citazione di precedenti giurisprudenziali), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.04.2023 da nei confronti nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 05.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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