Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Giancosimo Zecca, ricorrenti;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dai CP_1 funzionari designati, dott.ri , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , resistente;
Controparte_5 Controparte_6 oggetto: indennità di accompagnamento fatto e diritto Con atto depositato il 14.5.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, eredi di
[...]
, deceduto il 2.4.2024, dopo aver premesso che il loro congiunto, in data Persona_1
6.9.2023 aveva presentato istanza amministrativa per conseguire l'indennità di accompagnamento e che l'istituto previdenziale convenuto, senza convocare a visita l'assistibile, aveva comunicato al patronato di riferimento che: “la domanda di aggravamento di invalidità civile con n. domus 3930974504849 ricevuta con riserva viene definitivamente respinta poiché alla data di trasmissione l'iter sanitario della precedente domanda non era ancora concluso”; hanno chiesto al giudice del lavoro adito di: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere da in ordine al CP_1 mancato espletamento della visita medico-legale richiesta con domanda amministrativa del 06.09.2024, e per l'effetto nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento sanitario per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa degli istanti sulla persona del defunto de cuius IG. , relativa al Persona_1 riconoscimento dei benefici riconosciuti agli invalidi “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”, o invalidi “ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)” con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
- Accertare e dichiarare che il de cuius IG. IGismondo era un soggetto con Persona_1 necessità di assistenza continua in tutti gli atti di vita quotidiana con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06.09.2023 o, in subordine, da altra data diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto sino alla data del decesso avvenuto il 02.04.2024;
- Condannare, per l'effetto, l' all'erogazione dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 06.09.2023 e sino al massimo alla data del decesso del 02.04.2024, o, in subordine dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, in favore degli eredi legittimi costituiti nel presente giudizio;
a) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per la mancanza della domanda amministrativa;
b) dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo se proposto oltre il termine dei sei mesi ex art. 42 del D.L.269/03, ovvero per il mancato rispetto dell'art 56 comma 2 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ; c) nel merito rigettare la domanda proposta per difetto di interesse ad agire, ovvero per carenza dei requisiti amministrativi/sanitari;
d) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizi x art. 152 Disp.Att. c.p.c., che ne prevede l'esenzione per l'assistito soccombente solo in caso di mancato superamento del limite reddituale ivi contemplato;
oltreché ex art. 96 cpc.. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, legge n. 269 del 2003 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente specificatamente risulta che la domanda di aggravamento di invalidità civile con n. domus 3930974504849 era stata definitivamente respinta già in data 6.9.2023; sicché, essendo il ricorso giudiziario stato depositato soltanto in data 14.5.2024 e, quindi, oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa, si è verificata la decadenza di cui al precitato art. 42, comma 3, legge n. 269 del 2003. Il vizio così rilevato comporta, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La particolarità della dirimente questione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 14.5.2024, da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti dell' così provvede: dichiara inammissibile la domanda attorea;
CP_1 compensa le spese di lite. Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma