Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 02 03 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.1641/98 -Cron. 275 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente -Rep. " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Ud. 10.10.2000 " Raffaele Foglia Florindo Minichiello -Oggetto: Stefano M. EV - Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta studio SENTENZA dal Sig. 3000 sul ricorso proposto per diritti L. 1" 9 GEN 2001, da ANCELLIERE SI RM, GH SA e CI SA, elett.te dom.te in Roma alla via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini CANCELLERIA che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
CG407898 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti LO De EL, Gianfranco Bar- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale : 4058 al sig. INPS al Sig. AGOSTINI per diritti L. 1per diritti L. 11-9 FEB. 2001 il 7 FFR 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE baria e GA OS, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza in data 5 febbraio 1997 (R.G. 535/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Franco Agostini;
udito l'avv. LO De EL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'inammissi- bilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo GR RM, SO SA e IR SA ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che, in applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, 1. n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1977), ha dichiarato estinto il giudizio vertente sulla c.d. cristallizzazione, al 30 set- tembre 1983, dell'importo della (seconda) pensione anch'essa integrata al minimo, della quale ciascuna di esse è titolare. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'illegittimità costituzionale della norma mede- sima (alla stregua della quale è stata resa la contestata pronuncia di estinzione) in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 Cost., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il motivo è infondato. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza del ri- corso in esame, in particolare della sollevata eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in 1 cui prevede che i processi in materia di plurima integrabili- tà al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensa- zione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la volun- tas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento de- gli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorchè ridot- ta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un as- setto legislativo di composizione degli interessi in conflit- to in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudi- ce non potrebbe valutare la soccombenza virtuale." (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 14 dicembre 1999 n. 14056; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). 2 Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (art. 36, comma 5, 1. n. 448/1998).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Presidente Munimi. ProvagmaníIl Consigliere e stensore Вчимо Волюбитель Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 GEN. 2001 oggi, I IL COLABORATORE D DI , CAS A DI CANCELLERIÁ O S 0 L S 1 L A 3 . O T 3 T T , B R 5 E R O N I Z I A O S 'A D . G E L P N A L S T E I S 3 N D 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G N T T E E IS IT L S E G R I E A D R L L O E D 3