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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1784/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. BE PO Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio OR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 17.6.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zanati Fabio, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in Via san NC d'Assisi, 8 20122 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. Gallo Annamaria, con elezione di domicilio in Viale don Luigi Orione 18 20132
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellati
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito CONCLUSIONI per Parte_1
In via cautelare e preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti in atti;
In via principale e nel merito: riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi dedotti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 10882/2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, rideterminare il credito in € 14.277,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.ma OR d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 3963/2025 del Tribunale di Milano, in quanto infondata e carente dei presupposti di legge;
2) in via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo nr. 10882/2024 (R.G. nr. Parte_1
21919/2024 Rep. nr. 7885/2024 del 30.7.2024) provvisoriamente esecutivo emesso in data
23.7.2024 dal Tribunale di Milano su ricorso di , NC e già CP_1 Controparte_3
soci della estinta Immobiliare Levante srl, e conseguente precetto, per il pagamento della somma di
€ 44.371,64, oltre interessi da domanda e spese di procedimento, importo richiesto a titolo di pagamento dei canoni di locazione e dalla indennità di occupazione relativamente al capannone industriale sito in Via Longa nr. 11 a Fizzonasco di Pieve Emanuele, dal 15 Luglio 2010 sino al 19
Gennaio 2013, allorchè veniva eseguita l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità.
Parte opponente eccepiva che il provvedimento monitorio costituirebbe una illegittima duplicazione del Decreto Ingiuntivo nr. 23741/2013 R.G. nr. 40114/2013 Rep. nr. 18543/2013 del 26.5.2013 emesso in data 12.6.2013 dal Tribunale di Milano su ricorso della Immobiliare Levante srl per il medesimo importo, munito di formula esecutiva il 10.7.2013 ed in relazione al quale era stato emesso atto di precetto il giorno 8.8.2013, poi rinnovato in data 18.7.2022, precetto annullato in data 13.5.2024, con sentenza del Tribunale di Milano nr. 5113/2024 del 13-16.5.2024, posto che la
2 società precettante si era estinta (cancellazione dal Registro delle Imprese del 24.4.2018) e, pertanto, non poteva agire esecutivamente in forza del titolo posto a base del precetto;
prospettava inoltre che gli opposti sarebbero privi di legittimazione attiva, posto che ciascuno di essi avrebbe dovuto agire pro-quota e non per l'intero; ancora deduceva che sarebbe intervenuta rinuncia al credito, posto che la società avrebbe dichiarato, in sede di cancellazione dal registro delle imprese,
l'insussistenza di crediti da esigere;
infine, che il credito per interessi sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale.
Si costituivano , NC e negando sussistesse duplicazione del CP_1 Controparte_3
titolo, avendo essi quali ex soci della Immobiliare Levante richiesto il recupero del credito originario nella loro veste di aventi diritto, per colmare il difetto formale riscontrato nel precetto annullato;
sussisteva legittimazione attiva a ricorrere in via monitoria per ottenere il pagamento dell'intero credito;
deducevano l'assenza di prova della rinuncia al credito;
prospettavano l'impossibilità di ritenere prescritto il diritto di credito per interessi, non essendo decorso il termine quinquennale.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 3965/25 in data 15.5.2025 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, rigettava l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10882/2024 (R.G. nr. 21919/2024
Rep. nr. 7885/2024 del 30.7.2024) emesso in data 23.7.2024 dal Tribunale di Milano e confermava integralmente il decreto stesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1
illegittima duplicazione del titolo, violazione del principio del ne bis in idem ed abuso del processo;
con un secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 - 115 - 116 c.p.c.; con un terzo motivo, errata richiesta e quantificazione degli interessi.
Si costituivano , NC e chiedendo respingere l'appello e CP_1 Controparte_3
confermare la sentenza impugnata.
La causa veniva discussa dalle parti all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 3.12.2025, ed immediatamente decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'impugnazione deve essere accolta.
3 Il primo motivo -deducente illegittima duplicazione del titolo, violazione del principio del ne bis in idem ed abuso del processo- è fondato.
Con sentenza 5113/2024 del 13-16.5.2024 il Tribunale dichiarava l'invalidità del precetto notificato da Immobiliare Levante il 18.7.2022, posto che la società precettante, estinta nel 2018, non poteva agire esecutivamente in forza del titolo posto a base del precetto;
Il credito portato dal titolo oggi impugnato è pacificamente lo stesso portato dal decreto ingiuntivo n. 23741/2013, non opposto, e quindi definitivo.
I creditori avrebbero potuto formulare nuovo precetto per il medesimo titolo, il decreto ingiuntivo
23741/2013, chiedendone la spedizione in forma esecutiva, in quanto successori.
Si deve infatti ricordare che “Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione”
(Cass. Sez. III, Sent. n. 20155 del 18.8.2017, Rv. 645498; id. Sez. Unite, Sentenza n. 6070 del
12/3/2013, Rv. 625325).
Non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 28/8/2019 Rv. 655030; id. Sez. 3, Ordinanza n. 13612 del 21/5/2025,
Rv. 674622)
In caso analogo a quello oggi in esame, la S.c. ha spiegato “nella specie, il (creditore)
[...]
non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei Parte_2
titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l'ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l'onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore”
(ord. 13612/25 cit.).
4 S'era per contro in altra decisione ritenuto che il creditore munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società di persone potesse avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi ultimi, non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confronti della società. (id. n. 21768/2019, cit., alla quale si rimanda anche per la diffusa trattazione dei precedenti).
Nel caso oggi in esame si deve ritenere che non vi fosse alcuna ragione per chiedere nuovo titolo esecutivo per il medesimo credito, che era ancora valido e suscettibile di esecuzione da parte dei soci, quali successori della società, e che quindi la duplicazione dello stesso fosse inammissibile, per essersi consumata l'azione.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione mediante discussione orale.
P.Q.M.
La OR d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3963/2025, pubblicata in data 15/05/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie l'opposizione, e revoca il d.i. n. 10882/2024;
2. condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 quanto al primo grado in Euro 5.261,00 e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 6.734,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio OR BE PO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. BE PO Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio OR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 17.6.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zanati Fabio, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in Via san NC d'Assisi, 8 20122 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. Gallo Annamaria, con elezione di domicilio in Viale don Luigi Orione 18 20132
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellati
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito CONCLUSIONI per Parte_1
In via cautelare e preliminare: sospendere l'efficacia della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti in atti;
In via principale e nel merito: riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi dedotti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 10882/2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, rideterminare il credito in € 14.277,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.ma OR d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 3963/2025 del Tribunale di Milano, in quanto infondata e carente dei presupposti di legge;
2) in via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo nr. 10882/2024 (R.G. nr. Parte_1
21919/2024 Rep. nr. 7885/2024 del 30.7.2024) provvisoriamente esecutivo emesso in data
23.7.2024 dal Tribunale di Milano su ricorso di , NC e già CP_1 Controparte_3
soci della estinta Immobiliare Levante srl, e conseguente precetto, per il pagamento della somma di
€ 44.371,64, oltre interessi da domanda e spese di procedimento, importo richiesto a titolo di pagamento dei canoni di locazione e dalla indennità di occupazione relativamente al capannone industriale sito in Via Longa nr. 11 a Fizzonasco di Pieve Emanuele, dal 15 Luglio 2010 sino al 19
Gennaio 2013, allorchè veniva eseguita l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità.
Parte opponente eccepiva che il provvedimento monitorio costituirebbe una illegittima duplicazione del Decreto Ingiuntivo nr. 23741/2013 R.G. nr. 40114/2013 Rep. nr. 18543/2013 del 26.5.2013 emesso in data 12.6.2013 dal Tribunale di Milano su ricorso della Immobiliare Levante srl per il medesimo importo, munito di formula esecutiva il 10.7.2013 ed in relazione al quale era stato emesso atto di precetto il giorno 8.8.2013, poi rinnovato in data 18.7.2022, precetto annullato in data 13.5.2024, con sentenza del Tribunale di Milano nr. 5113/2024 del 13-16.5.2024, posto che la
2 società precettante si era estinta (cancellazione dal Registro delle Imprese del 24.4.2018) e, pertanto, non poteva agire esecutivamente in forza del titolo posto a base del precetto;
prospettava inoltre che gli opposti sarebbero privi di legittimazione attiva, posto che ciascuno di essi avrebbe dovuto agire pro-quota e non per l'intero; ancora deduceva che sarebbe intervenuta rinuncia al credito, posto che la società avrebbe dichiarato, in sede di cancellazione dal registro delle imprese,
l'insussistenza di crediti da esigere;
infine, che il credito per interessi sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale.
Si costituivano , NC e negando sussistesse duplicazione del CP_1 Controparte_3
titolo, avendo essi quali ex soci della Immobiliare Levante richiesto il recupero del credito originario nella loro veste di aventi diritto, per colmare il difetto formale riscontrato nel precetto annullato;
sussisteva legittimazione attiva a ricorrere in via monitoria per ottenere il pagamento dell'intero credito;
deducevano l'assenza di prova della rinuncia al credito;
prospettavano l'impossibilità di ritenere prescritto il diritto di credito per interessi, non essendo decorso il termine quinquennale.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 3965/25 in data 15.5.2025 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, rigettava l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 10882/2024 (R.G. nr. 21919/2024
Rep. nr. 7885/2024 del 30.7.2024) emesso in data 23.7.2024 dal Tribunale di Milano e confermava integralmente il decreto stesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1
illegittima duplicazione del titolo, violazione del principio del ne bis in idem ed abuso del processo;
con un secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 - 115 - 116 c.p.c.; con un terzo motivo, errata richiesta e quantificazione degli interessi.
Si costituivano , NC e chiedendo respingere l'appello e CP_1 Controparte_3
confermare la sentenza impugnata.
La causa veniva discussa dalle parti all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 3.12.2025, ed immediatamente decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'impugnazione deve essere accolta.
3 Il primo motivo -deducente illegittima duplicazione del titolo, violazione del principio del ne bis in idem ed abuso del processo- è fondato.
Con sentenza 5113/2024 del 13-16.5.2024 il Tribunale dichiarava l'invalidità del precetto notificato da Immobiliare Levante il 18.7.2022, posto che la società precettante, estinta nel 2018, non poteva agire esecutivamente in forza del titolo posto a base del precetto;
Il credito portato dal titolo oggi impugnato è pacificamente lo stesso portato dal decreto ingiuntivo n. 23741/2013, non opposto, e quindi definitivo.
I creditori avrebbero potuto formulare nuovo precetto per il medesimo titolo, il decreto ingiuntivo
23741/2013, chiedendone la spedizione in forma esecutiva, in quanto successori.
Si deve infatti ricordare che “Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione”
(Cass. Sez. III, Sent. n. 20155 del 18.8.2017, Rv. 645498; id. Sez. Unite, Sentenza n. 6070 del
12/3/2013, Rv. 625325).
Non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 28/8/2019 Rv. 655030; id. Sez. 3, Ordinanza n. 13612 del 21/5/2025,
Rv. 674622)
In caso analogo a quello oggi in esame, la S.c. ha spiegato “nella specie, il (creditore)
[...]
non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei Parte_2
titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l'ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l'onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore”
(ord. 13612/25 cit.).
4 S'era per contro in altra decisione ritenuto che il creditore munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società di persone potesse avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi ultimi, non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confronti della società. (id. n. 21768/2019, cit., alla quale si rimanda anche per la diffusa trattazione dei precedenti).
Nel caso oggi in esame si deve ritenere che non vi fosse alcuna ragione per chiedere nuovo titolo esecutivo per il medesimo credito, che era ancora valido e suscettibile di esecuzione da parte dei soci, quali successori della società, e che quindi la duplicazione dello stesso fosse inammissibile, per essersi consumata l'azione.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione mediante discussione orale.
P.Q.M.
La OR d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3963/2025, pubblicata in data 15/05/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie l'opposizione, e revoca il d.i. n. 10882/2024;
2. condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio
[...]
che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 quanto al primo grado in Euro 5.261,00 e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 6.734,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio OR BE PO
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