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Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 28 febbraio 2023
Parere definitivo 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/02/2023, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 00199/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2021, proposto da
Azienda Agricola La Meridiana dei F.lli Villosio S.S.S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047187 51 000 dell'importo di euro 1.291.968,94, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2006/07, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021;
-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;
-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1593 del 8.4.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Piemonte n. 556/2021, ha sospeso gli effetti degli atti impugnati, sull’assunto che, nelle more dell’appello cautelare, era intervenuta la sentenza di annullamento dell’atto impositivo del quale la cartella di pagamento costituisce atto dovuto e conseguenziale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che la decadenza dal potere di riscossione, che in base all'art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 si verifica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non è applicabile al prelievo supplementare, che non ha natura tributaria;
Ritenuto che il rinvio all'art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, è una disposizione riferibile alle sole modalità della riscossione, e dunque non implica l'introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo due anni dall'accertamento del debito (TAR Lombardia, Brescia, II, 31.1.2023, n. 88);
Considerato che il provvedimento impositivo del prelievo, rispetto al quale la contestata cartella costituisce atto dovuto e conseguente, è stato annullato per effetto di sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 19.5.2022, n. 3957);
Atteso pertanto che risulta fondata la censura incentrata sull’illegittimità derivata;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso per illegittimità derivata dell’atto impugnato, restando assorbite le doglianze non esaminate;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante l’iniziale incertezza interpretativa in ordine alle norme di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marcello Faviere, Referendario
Martina Arrivi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO