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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del G.M. dott. AT Maresca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4900/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
(cod. fiscale ) rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in calce al ricorso dagli Avv.ti Sergio Limongelli del foro di Lecce (c.f. ) con C.F._2
studio in via T. Tasso n. 12 nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Riccardo Rodelli
(c.f. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Lecce, Via Imbrini C.F._3
n.24.;
OPPONENTE
E
(C. F.: ) e (C. F.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2 C.F._5
) elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Trinchese n. 87 presso lo studio dell'avv. Maria
[...]
CI AR (c. f.: , dalla quale sono rappresentati e difesi per mandato CodiceFiscale_6
rilasciato in calce alla comparsa e depositato nel fascicolo telematico;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso l'opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in Lecce in forza del titolo giudiziale costituito da sentenza n. 2864/2023 del Tribunale di Lecce in data 25 ottobre 2023 con la quale condannava l'opponente, oltre al resto, al rilascio dell'immobile iscritto al NCEU del Comune di Lecce al foglio 259, part. 1403 sub 13, 1405 sub 11, 1406
sub 5 e 1411 risultante all'epoca del giudizio di proprietà del minore , figlio Persona_1
minorenne dei sig.ri e . Controparte_1 CP_2
L'opponete contesta il diritto delle opposte di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile considerato che la individuazione delle modalità di accesso all'immobile oggetto di esecuzione, nonchè dei suoi confini, risulta essere affidata unicamente alla mera descrizione della parte procedente in quanto, nè nell'atto notarile n.
33894, oggetto di giudizio n. R.g. 5383/2017, né nella sentenza che rigetta la doglianza sollevata per il contestato vizio per dolo contrattuale, risultano essere riportati elementi utili alla sua identificazione se non i dati catastali.
Inoltre, l'opposizione veniva spiegata anche avverso il preavviso di rilascio per il medesimo motivo chiedendo la sospensione del precetto e dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano le parti opposte in epigrafe indicate spiegando le proprie difese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, e denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e dell'esecuzione, veniva rinviata per la decisione e discussione orale all'udienza odierna.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Con la presente opposizione, infatti, l'opponente ha proposto un giudizio di opposizione ad esecuzione già iniziata, senza preliminarmente svolgere la fase cautelare della sospensiva innanzi al GE.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avallato la tesi secondo cui il giudizio di opposizione ex art. 615 e 617 c. 2 c.p.c., è un giudizio a struttura bifasica necessaria. In quanto, la fase cautelare sulla sospensione dell'esecuzione va svolta innanzi al GE, che dunque pronunciandosi sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva fissa i termini per l'introduzione del giudizio a cognizione piena sul merito. Tale struttura bifasica è, a giudizio della giurisprudenza di legittimità, inderogabile.
La conseguenza alla violazione predetta sarebbe l'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata e ancor di più nell'ipotesi in cui la fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione sia addirittura omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. n. 25170 del 2018).
Per completezza, si può aggiungere che l'opposizione non è fondata nel merito.
Invero, dalla disamina della documentazione allegata da parte opponente, risulta evidente che il titolo esecutivo azionato è costituito da una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile. Le circostanze dedotte dall'opponente a sostegno dell'opposizione attengono al rapporto contrattuale a fondamento del quale la sentenza veniva emessa, contestando la fondatezza del credito di cui al titolo esecutivo giudiziale.
Trattandosi di fatto non successivo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, il suddetto motivo di opposizione è inammissibile. Come è noto, secondo il consolidato indirizzo esegetico dei giudici della nomofilachia, quando l'esecuzione è promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento della esistenza del t.e. e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: invero, l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il t.e., per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005
n.26089; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; con specifico riferimento all'ipotesi in cui il t.e. è costituito da decreto ingiuntivo, cfr. Cass., 25 maggio
2007 n.12251; Cass. 12 marzo 1992 n.3007). Se, infatti, si tratta di titolo esecutivo giudiziale, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre, ex art. 615 cpc, censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione, di talché gli unici motivi di opposizione potranno riguardare fatti modificativi (ad esempio, un accordo transattivo), od estintivi (ad esempio, il pagamento o una novazione), verificatisi successivamente al formarsi del titolo.
In sostanza, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (“vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere una questione”, così: Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
I vizi deducibili con l'opposizione all'esecuzione e l'ambito cognitivo del giudice investito della stessa sono dunque da ricollegare alla natura del titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione: se si tratta di titolo esecutivo giudiziale, la contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, restando esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione a precetto sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
In altri termini, l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore,
sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994
n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987
n.5294; Cass., 23 novembre 1978 n.5496; da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del
18/02/2015). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i minimi tariffari, considerata la non particolare complessità del giudizio e non applicando lo scaglione previsto per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona della dott. AT Maresca, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4900/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione;
2)condanna l'opponente al pagamento nei confronti delle parti opposte delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi oltre spese generali nella misura di legge,
IVA e CPA da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Lecce, il 18/11/2025 Il GIUDICE
dr. AT Maresca