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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1582 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Marasco Loredana, come C.F._1 da procura in atti;
ricorrente
, nata a San Giorgio a [...], il [...], C.F. Parte_2
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ti Iervolino VI e C.F._2 Iannelli Paola Grazia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le condizioni enunciate nei propri atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/03/2022, , nato a [...] Parte_1 (NA) il 20/10/1977, premesso di aver contratto matrimonio con , nata a Parte_2 San Giorgio a Cremano (NA), il 08/09/1982, in data 26/07/2012 in Castellamare di Stabia (NA) (atto di matrimonio n. 218, parte II, serie A, anno 2012), dalla cui unione nascevano due figli- , in data 19/04/2013 e VI, in data 25/02/2015-chiedeva disporsi la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma parziale delle condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale, accogliendo la riduzione degli incontri infrasettimanali con i figli ad un giorno a settimana (il mercoledì) e disponendo l'eliminazione dell'obbligo posto a suo carico di pagamento delle utenze domestiche. Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma di quanto disposto con
1 ordinanza presidenziale, salvo il mantenimento della prole posto a carico di parte ricorrente di cui ne richiedeva un incremento. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di ANNA (NA), dalla quale si evince il trasferimento di parte ricorrente nel Comune di OL (NA) e le condizioni socio-ambientali in cui è inserita la prole, favorevoli specialmente in merito al rapporto affettivo con la figura materna (cfr. relazione del 03/10/2022 versata in atti). Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 07/10/2022, disponeva la modifica dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, ritenendo parte convenuta maggiormente abile nella gestione della prole e dell'attività lavorativa, stante la flessibilità di orari lavorativi, e confermava, nel resto, le condizioni di separazione. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso di specie, (undici anni), e VI (dieci anni) coltivano un rapporto Per_1 affettivo con entrambe le figure genitoriali, le quali sono apparse dedite alla cura della prole. In particolare, all'udienza del 07/10/2022, ha dichiarato che “i Parte_2 bambini cercano il padre e sono felici di vederlo”, confermando la salubrità del rapporto affettivo con entrambe le figure genitoriali. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo disporre, in conformità a quanto richiesto concordemente dalle parti, l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, pur dovendo evidenziare la necessità che i genitori mettano da parte ogni conflittualità interpersonale a favore di una maggiore tutela del benessere della prole e del relativo sviluppo socioculturale.
*** 4.Quanto al regime di frequentazione padre-figli, visto il rinvio espresso delle parti alle disposizioni assunte con ordinanza presidenziale del 10/10/2022, il Tribunale ritiene congruo regolamentare i tempi di permanenza dei minori presso il padre in questi termini: il padre, salvi diversi accordi, vedrà i minori un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola, ove si recherà a prelevarli, fino alle ore 21,30 nonché i fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 21,30; durante le vacanze natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre,
2 alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio;
il periodo pasquale dal venerdì ore 17,30 al martedì successivo ore 21,30 alternato al periodo di carnevale dal venerdì antecedente al martedì grasso alle ore 17,30 fino al martedì grasso ore 21,30; nei diversi periodi di sospensione dell'attività scolastica e, segnatamente, nei periodi estivi diversi dai 15 gg consecutivi di spettanza di ciascun genitore;
nel periodo del campo estivo il padre preleverà i figli nella giornata e nell'orario concordato con l'altro genitore, nonché fine settimana alterni dal venerdì, al termine di campi estivi, oppure, dal venerdì ore 17,00 fino alla domenica ore 22,00; 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
*** 5. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Circa la quantificazione del contributo, occorre evidenziare che entrambe le parti svolgono lavori adeguatamente remunerati: parte ricorrente è agente di commercio e dichiara di percepire un reddito pari ad euro 50.000,00/60.000,00 (cfr. verbale di udienza del 07/10/2022), parte convenuta gode altrettanto di adeguate entrate proprie derivanti da reddito da lavoro dipendente (da allegazioni versate in atti si evince un reddito nel 2022 imponibile pari ad euro 10.420,00 e da estratto conto al 25/09/2023 un saldo Pt_3 contabile pari ad euro 55.386,78). Alla luce di tali circostanze, rilevato, altresì, che in ordine alla quantificazione del contributo della prole le parti rinviano agli accordi omologati con sentenza di separazione, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , Parte_1 in euro 1.000,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021). In particolare, come da accordi di separazione, cui le parti rinviano espressamente, la retta scolastica, versata per la frequentazione da parte dei minori della scuola “Ascoltando i Bambini”, le spese accessorie, nonché quelle relative alle attività sportive-ricreative-didattiche ed extra-didattiche direttamente collegate alla frequentazione del richiamato Istituto Scolastico si intendono corrisposte interamente dal padre, pertanto, si pongono a suo carico.
*** 6. Circa la domanda di pagamento, da porsi a carico di , Parte_1 del canone di locazione e degli oneri accessori-utenze domestiche-relativi all' abitazione adibita a casa familiare (diversa dall'originaria casa coniugale del nucleo di riferimento), si rileva, anzitutto, che ha lasciato spontaneamente la casa coniugale ad Parte_2 ella assegnatale con omologa di separazione, trasferendo altrove il proprio domicilio. Ne consegue che non occorre più adottare alcuna disposizione sulla casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. L'accollo delle spese per le utenze della casa coniugale, quale pattuizione assunta per regolamentare la fase della separazione, non dispiega alcun effetto in questa sede in mancanza di un accordo delle parti sul mantenimento della clausola. Inoltre, la scelta di vita, liberamente assunta dalla ricorrente, di mutare il proprio domicilio non può comportare alcun onere a carico dell'altro genitore di corrispondere il canone di locazione, avendo l'assegnazione della casa coniugale l'unica funzione di consentire ai figli di conservare il proprio habitat domestico.
3 Né d'altra parte i costi che la madre dovrà sostenere per la nuova abitazione e per le utenze possono giustificare un incremento dell'assegno di mantenimento, in quanto la somma di
€ 1.000,00, cui si aggiunge il pagamento della retta scolastica e degli extra richiesti dall'istituto per le attività accessorie (€ 855 al mese, oltre extra), appare adeguata ai redditi documentati e dichiarati dal convenuto (50.000/60.000 euro all'anno).
*** 7. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1582/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e contratto in data 26/07/2012 in Castellamare di Stabia Parte_1 Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 218, parte II, serie A, anno 2012);
2) dispone l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che il padre, salvi diversi accordi, vedrà i minori un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola, ove si recherà a prelevarli, fino alle ore 21,30 nonché fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 21,30 della domenica;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio;
il periodo pasquale dal venerdì ore 17,30 al martedì successivo ore 21,30 alternato al periodo di carnevale dal venerdì antecedente al martedì grasso alle ore 17,30 fino al martedì grasso ore 21,30; nei diversi periodi di sospensione dell'attività scolastica e, segnatamente, nei periodi estivi diversi dai 15 gg consecutivi di spettanza di ciascun genitore;
nel periodo del campo estivo il padre preleverà i figli nella giornata e nell'orario concordato con l'altro genitore, nonché fine settimana alterni dal venerdì, al termine di campi estivi, oppure, dal venerdì ore 17,00 fino alla domenica ore 22,00; 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4) dispone che versi a la somma di € 1.000,00 Parte_1 Parte_2 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e VI, entro il giorno Per_1
30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e VI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021), salvo la retta scolastica, versata per la frequentazione da parte dei minori della scuola “Ascoltando i Bambini”, le spese accessorie, nonché quelle relative alle attività sportive-ricreative-didattiche ed extra-didattiche direttamente collegate alla frequentazione del richiamato Istituto Scolastico che si pongono interamente a carico di;
Parte_1
6)dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/03/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1582 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Marasco Loredana, come C.F._1 da procura in atti;
ricorrente
, nata a San Giorgio a [...], il [...], C.F. Parte_2
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ti Iervolino VI e C.F._2 Iannelli Paola Grazia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le condizioni enunciate nei propri atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/03/2022, , nato a [...] Parte_1 (NA) il 20/10/1977, premesso di aver contratto matrimonio con , nata a Parte_2 San Giorgio a Cremano (NA), il 08/09/1982, in data 26/07/2012 in Castellamare di Stabia (NA) (atto di matrimonio n. 218, parte II, serie A, anno 2012), dalla cui unione nascevano due figli- , in data 19/04/2013 e VI, in data 25/02/2015-chiedeva disporsi la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma parziale delle condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale, accogliendo la riduzione degli incontri infrasettimanali con i figli ad un giorno a settimana (il mercoledì) e disponendo l'eliminazione dell'obbligo posto a suo carico di pagamento delle utenze domestiche. Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma di quanto disposto con
1 ordinanza presidenziale, salvo il mantenimento della prole posto a carico di parte ricorrente di cui ne richiedeva un incremento. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di ANNA (NA), dalla quale si evince il trasferimento di parte ricorrente nel Comune di OL (NA) e le condizioni socio-ambientali in cui è inserita la prole, favorevoli specialmente in merito al rapporto affettivo con la figura materna (cfr. relazione del 03/10/2022 versata in atti). Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 07/10/2022, disponeva la modifica dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, ritenendo parte convenuta maggiormente abile nella gestione della prole e dell'attività lavorativa, stante la flessibilità di orari lavorativi, e confermava, nel resto, le condizioni di separazione. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso di specie, (undici anni), e VI (dieci anni) coltivano un rapporto Per_1 affettivo con entrambe le figure genitoriali, le quali sono apparse dedite alla cura della prole. In particolare, all'udienza del 07/10/2022, ha dichiarato che “i Parte_2 bambini cercano il padre e sono felici di vederlo”, confermando la salubrità del rapporto affettivo con entrambe le figure genitoriali. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo disporre, in conformità a quanto richiesto concordemente dalle parti, l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, pur dovendo evidenziare la necessità che i genitori mettano da parte ogni conflittualità interpersonale a favore di una maggiore tutela del benessere della prole e del relativo sviluppo socioculturale.
*** 4.Quanto al regime di frequentazione padre-figli, visto il rinvio espresso delle parti alle disposizioni assunte con ordinanza presidenziale del 10/10/2022, il Tribunale ritiene congruo regolamentare i tempi di permanenza dei minori presso il padre in questi termini: il padre, salvi diversi accordi, vedrà i minori un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola, ove si recherà a prelevarli, fino alle ore 21,30 nonché i fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 21,30; durante le vacanze natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre,
2 alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio;
il periodo pasquale dal venerdì ore 17,30 al martedì successivo ore 21,30 alternato al periodo di carnevale dal venerdì antecedente al martedì grasso alle ore 17,30 fino al martedì grasso ore 21,30; nei diversi periodi di sospensione dell'attività scolastica e, segnatamente, nei periodi estivi diversi dai 15 gg consecutivi di spettanza di ciascun genitore;
nel periodo del campo estivo il padre preleverà i figli nella giornata e nell'orario concordato con l'altro genitore, nonché fine settimana alterni dal venerdì, al termine di campi estivi, oppure, dal venerdì ore 17,00 fino alla domenica ore 22,00; 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
*** 5. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Circa la quantificazione del contributo, occorre evidenziare che entrambe le parti svolgono lavori adeguatamente remunerati: parte ricorrente è agente di commercio e dichiara di percepire un reddito pari ad euro 50.000,00/60.000,00 (cfr. verbale di udienza del 07/10/2022), parte convenuta gode altrettanto di adeguate entrate proprie derivanti da reddito da lavoro dipendente (da allegazioni versate in atti si evince un reddito nel 2022 imponibile pari ad euro 10.420,00 e da estratto conto al 25/09/2023 un saldo Pt_3 contabile pari ad euro 55.386,78). Alla luce di tali circostanze, rilevato, altresì, che in ordine alla quantificazione del contributo della prole le parti rinviano agli accordi omologati con sentenza di separazione, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , Parte_1 in euro 1.000,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021). In particolare, come da accordi di separazione, cui le parti rinviano espressamente, la retta scolastica, versata per la frequentazione da parte dei minori della scuola “Ascoltando i Bambini”, le spese accessorie, nonché quelle relative alle attività sportive-ricreative-didattiche ed extra-didattiche direttamente collegate alla frequentazione del richiamato Istituto Scolastico si intendono corrisposte interamente dal padre, pertanto, si pongono a suo carico.
*** 6. Circa la domanda di pagamento, da porsi a carico di , Parte_1 del canone di locazione e degli oneri accessori-utenze domestiche-relativi all' abitazione adibita a casa familiare (diversa dall'originaria casa coniugale del nucleo di riferimento), si rileva, anzitutto, che ha lasciato spontaneamente la casa coniugale ad Parte_2 ella assegnatale con omologa di separazione, trasferendo altrove il proprio domicilio. Ne consegue che non occorre più adottare alcuna disposizione sulla casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. L'accollo delle spese per le utenze della casa coniugale, quale pattuizione assunta per regolamentare la fase della separazione, non dispiega alcun effetto in questa sede in mancanza di un accordo delle parti sul mantenimento della clausola. Inoltre, la scelta di vita, liberamente assunta dalla ricorrente, di mutare il proprio domicilio non può comportare alcun onere a carico dell'altro genitore di corrispondere il canone di locazione, avendo l'assegnazione della casa coniugale l'unica funzione di consentire ai figli di conservare il proprio habitat domestico.
3 Né d'altra parte i costi che la madre dovrà sostenere per la nuova abitazione e per le utenze possono giustificare un incremento dell'assegno di mantenimento, in quanto la somma di
€ 1.000,00, cui si aggiunge il pagamento della retta scolastica e degli extra richiesti dall'istituto per le attività accessorie (€ 855 al mese, oltre extra), appare adeguata ai redditi documentati e dichiarati dal convenuto (50.000/60.000 euro all'anno).
*** 7. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1582/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e contratto in data 26/07/2012 in Castellamare di Stabia Parte_1 Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 218, parte II, serie A, anno 2012);
2) dispone l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che il padre, salvi diversi accordi, vedrà i minori un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola, ove si recherà a prelevarli, fino alle ore 21,30 nonché fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica alle ore 21,30 della domenica;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, alternato al periodo 31 dicembre 6 gennaio;
il periodo pasquale dal venerdì ore 17,30 al martedì successivo ore 21,30 alternato al periodo di carnevale dal venerdì antecedente al martedì grasso alle ore 17,30 fino al martedì grasso ore 21,30; nei diversi periodi di sospensione dell'attività scolastica e, segnatamente, nei periodi estivi diversi dai 15 gg consecutivi di spettanza di ciascun genitore;
nel periodo del campo estivo il padre preleverà i figli nella giornata e nell'orario concordato con l'altro genitore, nonché fine settimana alterni dal venerdì, al termine di campi estivi, oppure, dal venerdì ore 17,00 fino alla domenica ore 22,00; 15 gg consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4) dispone che versi a la somma di € 1.000,00 Parte_1 Parte_2 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e VI, entro il giorno Per_1
30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e VI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021), salvo la retta scolastica, versata per la frequentazione da parte dei minori della scuola “Ascoltando i Bambini”, le spese accessorie, nonché quelle relative alle attività sportive-ricreative-didattiche ed extra-didattiche direttamente collegate alla frequentazione del richiamato Istituto Scolastico che si pongono interamente a carico di;
Parte_1
6)dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/03/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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