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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2812/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2812/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Maurizio Scavone;
Parte_1
- (convenuta), ass. avv. Alice Cometto;
CP_1
Premesso che
• parte ricorrente, con ricorso depositato il 30.03.2024, deduceva di essere stata dipendente della convenuta dal 01 aprile 2019 sino al 12 gennaio 2024, giorno in cui veniva licenziata tramite messaggio Whatsapp. Chiedeva di accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento a lei intimato, con conseguente diritto a un'indennità ex art. 3, comma 1, o, in subordine, art. 4, d.lgs. n. 23/2015, nonché dichiararsi la condanna della convenuta a corrispondere l'importo di euro 6.863,38 (di cui euro 4.130,34 a titolo di T.F.R.) a titolo di spettanze retributive, competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del mancato preavviso non corrisposte alla sig.ra Pt_1
• parte convenuta si è costituita tardivamente, in data 25.09.2024, domandando il rigetto di tutte le domande avversarie e producendo buste paga da cui risultava l'esatto credito della
Pt_1
Considerato che
• a seguito della rinuncia all'impugnazione del licenziamento ad opera di parte ricorrente all'odierna udienza, residua, dunque, solamente la questione relativa al mancato pagamento delle spettanze retributive.
• a tal ultimo riguardo, parte ricorrente allega che la società convenuta non ha corrisposto alla sig.ra la retribuzione dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, le competenze di fine Pt_1 rapporto nonché l'indennità sostitutiva del mancato preavviso ex art. 2118 c.c., omettendo altresì di consegnare le relative buste paga - ad eccezione di quella concernente la mensilità di dicembre 2023.
• l'esistenza, la durata e le caratteristiche contrattuali del rapporto di lavoro sono state provate documentalmente e la ricorrente non rivendica un maggior orario o livello;
era onere di parte convenuta provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste;
1 R.G.L. 2812/2024
• il licenziamento è stat intimato qualificandolo come motivo oggettivo ma poi, nel testo, richiamando l'art. 2119 c.c.: si ritiene in ogni caso spettante l'indennità di mancato preavviso.
• infatti, se lo si qualifica come recesso per motivo oggettivo, l'indennità è sicuramente dovuta, in quanto la fattispecie non prevede l'esonero dallo svolgimento del periodo di preavviso.
• qualora, invece, si volesse condividere quanto affermato da parte convenuta, ossia che la avrebbe accettato il licenziamento, ciò non significa che abbia anche rinunciato Pt_1
all'importo retributivo di sua spettanza quale indennità di mancato preavviso.
• parte ricorrente ha aderito alla quantificazione del credito contenuta nelle buste paga della convenuta, di talché non vi è più disaccordo in merito al credito della stessa: il difensore ha quantificato gli importi dovuti in udienza e parte convenuta ha soltanto eccepito la non debenza dell'indennità di mancato preavviso.
• trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
• le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto degli importi già riconosciuti spontaneamente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 6.000,00 lordi a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, di cui euro 3.822,24 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in
€ 2.000 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA, e CU se versato.
Torino, 14/01/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2812/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Maurizio Scavone;
Parte_1
- (convenuta), ass. avv. Alice Cometto;
CP_1
Premesso che
• parte ricorrente, con ricorso depositato il 30.03.2024, deduceva di essere stata dipendente della convenuta dal 01 aprile 2019 sino al 12 gennaio 2024, giorno in cui veniva licenziata tramite messaggio Whatsapp. Chiedeva di accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento a lei intimato, con conseguente diritto a un'indennità ex art. 3, comma 1, o, in subordine, art. 4, d.lgs. n. 23/2015, nonché dichiararsi la condanna della convenuta a corrispondere l'importo di euro 6.863,38 (di cui euro 4.130,34 a titolo di T.F.R.) a titolo di spettanze retributive, competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del mancato preavviso non corrisposte alla sig.ra Pt_1
• parte convenuta si è costituita tardivamente, in data 25.09.2024, domandando il rigetto di tutte le domande avversarie e producendo buste paga da cui risultava l'esatto credito della
Pt_1
Considerato che
• a seguito della rinuncia all'impugnazione del licenziamento ad opera di parte ricorrente all'odierna udienza, residua, dunque, solamente la questione relativa al mancato pagamento delle spettanze retributive.
• a tal ultimo riguardo, parte ricorrente allega che la società convenuta non ha corrisposto alla sig.ra la retribuzione dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, le competenze di fine Pt_1 rapporto nonché l'indennità sostitutiva del mancato preavviso ex art. 2118 c.c., omettendo altresì di consegnare le relative buste paga - ad eccezione di quella concernente la mensilità di dicembre 2023.
• l'esistenza, la durata e le caratteristiche contrattuali del rapporto di lavoro sono state provate documentalmente e la ricorrente non rivendica un maggior orario o livello;
era onere di parte convenuta provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste;
1 R.G.L. 2812/2024
• il licenziamento è stat intimato qualificandolo come motivo oggettivo ma poi, nel testo, richiamando l'art. 2119 c.c.: si ritiene in ogni caso spettante l'indennità di mancato preavviso.
• infatti, se lo si qualifica come recesso per motivo oggettivo, l'indennità è sicuramente dovuta, in quanto la fattispecie non prevede l'esonero dallo svolgimento del periodo di preavviso.
• qualora, invece, si volesse condividere quanto affermato da parte convenuta, ossia che la avrebbe accettato il licenziamento, ciò non significa che abbia anche rinunciato Pt_1
all'importo retributivo di sua spettanza quale indennità di mancato preavviso.
• parte ricorrente ha aderito alla quantificazione del credito contenuta nelle buste paga della convenuta, di talché non vi è più disaccordo in merito al credito della stessa: il difensore ha quantificato gli importi dovuti in udienza e parte convenuta ha soltanto eccepito la non debenza dell'indennità di mancato preavviso.
• trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
• le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto degli importi già riconosciuti spontaneamente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 6.000,00 lordi a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, di cui euro 3.822,24 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in
€ 2.000 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA, e CU se versato.
Torino, 14/01/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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