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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
La giudice designata dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16919/2024: tra con l'avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA Parte_1
Parte opponente contro con l'avv. MORELLI MASSIMILIANO CP_1
Parte opposta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
-1-
Con ricorso depositato il 01.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024
00013337 47 000, notificato a mezzo PEC in data 26/03/2024, recante l'intimazione a pagare la complessiva somma di 47.704,43 a titolo di contribuzione, somme aggiuntive e interessi relativi al periodo dal 2/2019 al
12/2020, per ottenerne l'annullamento, previa sospensiva. Deduceva che la pretesa contributiva traeva origine da verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2021012337/DDL dell'11/4/2023 (documento
2), con cui è stata dichiarata la presunta sussistenza di una fattispecie interpositoria fra la e la in relazione ai Parte_1 Controparte_2 contratti di appalto fra di esse aventi ad oggetto il servizio di portierato e le pulizie del locale.
Lamentava la illegittimità del verbale unico di accertamento e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa deducendo la regolarità del contratto di appalto con il quale aveva affidato alla il servizio di accoglienza Controparte_2
e di controllo degli ospiti, nonché di pulizia della propria sala scommesse.
Specificava che il servizio era svolto con personale e costi a carico della , CP_2 mentre la società Belt per il tramite del sig. TI (amministratore unico) si occupava della gestione della cassa della sala da gioco, della ricezione e del pagamento delle scommesse degli avventori.
Concludeva, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia e illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva in giudizio l' che, nel merito contestava l'opposizione di cui CP_1 chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che la pretesa contributiva scaturiva da verbale ispettivo al cui contenuto faceva rinvio.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
-2-
L'opposizione si rileva infondata per le seguenti ragioni.
Giova preliminarmente osservare che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione ad avviso di addebito, dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro (nel caso di specie l' ) l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa contributiva, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sull'avviso di addebito con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza di omissioni contributive contestate e a cui consegue poi l'emissione dell'avviso di addebito per il recupero coattivo delle somme) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con il menzionato avviso.
In via generale pare dunque opportuno ribadire l'insegnamento – ormai consolidato- della Corte di Cassazione alla cui stregua le dichiarazioni dei funzionari dell' e degli Ispettori del lavoro rese in sede di accertamento CP_1 ispettivo e contenute nei verbali fanno fede fino a querela di falso, con riferimento ai fatti rilevati ed alle dichiarazioni ricevute;
per tutti gli altri aspetti, anche relativi all'esame della documentazione, in relazione ai quali i verbali ispettivi non hanno efficacia probatoria privilegiata, «costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (da ultimo Cass. 11481/20
e Cass. 4006/22).
Nel caso in esame, nel ricorso in opposizione la società formula generici motivi relativi alla inefficacia probatoria degli elementi acquisiti dagli ispettori in sede ispettiva, richiamando la ripartizione dell'onere probatorio ed una carenza motivazionale dei verbali ispettivi circa i fatti costitutivi dei crediti contributivi
(e conseguentemente per sanzioni e interessi) pretesi con l'avviso di addebito già evidenziati nei ricorsi amministrativi presentati all' e chiede di poter CP_1 escutere quali testimoni i lavoratori che hanno reso dichiarazioni di fronte agli ispettori.
In sede di note autorizzate la società opponente produce una dichiarazione resa dal sig. nella quale, lo stesso, sostiene di non aver Testimone_1 riferito agli ispettori di essere diretto e controllato nello svolgimento del lavoro dal sig. il quale era il supervisore della sala scommesse e Persona_1 non aveva rapporti con il personale della . Insisteva perciò per CP_2
l'ammissione della prova testimoniale.
Sul punto si osserva che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass.
Sez. L sent. n. 10427/2014).
Nel caso in esame il verbale ispettivo non fonda le proprie ragioni, in via esclusiva, sulle dichiarazioni rese dal sig. ma anche sulle identiche Tes_1 dichiarazioni rese da tutti gli altri lavoratori sentiti nell'immediatezza dell'ispezione e su elementi di fatto inequivocabili di cui si dirà.
Deve perciò ritenersi l'irrilevanza del documento, peraltro tardivamente depositato dalla società opponente, ritenendo superflua l'assunzione della prova testimoniale.
Tutto ciò premesso è opportuno evidenziare che in fase di accesso ispettivo, gli ispettori hanno dato atto di avere preso visione della documentazione aziendale, di avere inutilmente richiesto di poter visionare il contratto di appalto e la documentazione contabile che ne attestasse la genuinità e di avere conseguentemente effettuato i rilievi sulla base dei dati contenuti nella documentazione messa a disposizione dalla società e delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Tale affermazione non risulta contestata.
Costituisce perciò dato certo e inconfutabile che i rilievi ispettivi derivano da accertamenti tecnici fondati su dati certi di provenienza aziendale
Tanto premesso, nel caso di specie, la pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto si fonda sui seguenti fatti direttamente accertati dagli Ispettori:
-all'interno di detta attività veniva trovato intento al lavoro il sig. Tes_1
il quale dichiarava, tra l'altro, di osservare orario giornaliero di 6/7 ore
[...] per 5 giorni alla settimana con turni sabato e domenica (due domeniche al mese) e di svolgere mansioni di accoglienza e assistenza alle giocate ai totem, sale slot, cambio soldi. Dichiarava altresì di essere diretto e controllato nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di (socio e Persona_1 amministratore unico della ) quale responsabile. Ancora, il lavoratore Parte_1 dichiarava di non essere mai stato presso la sede legale della e di aver CP_2 firmato il contratto di lavoro presso i locali di svolgimento dell'attività lavorativa in via Prenestina 319. Sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dichiarava di aver sottoscritto e di essere retribuito in virtù di un contratto part-time di 20 ore settimanali mentre, di fatto, aveva lavorato almeno 35 ore settimanali di cui giornate festive, senza percepire per queste alcune maggiorazione. Infine dichiarava di essere il preposto all'interno della sala giochi, precisando di non aver mai frequentato alcun tipo di corso né in presenza né online presso la società e che i turni domenicali si CP_2 svolgevano con un orario di 5 ore per circa due volte al mese mentre prima del covid erano articolati su 6 ore. Specificava inoltre che presso l'opponente prestavano attività lavorativa anche la signora il cui Persona_2 rapporto di lavoro si svolgeva con le stesse modalità seguite dal (sei Tes_1 ore al giorno e due turni domenicali mensili) e il sig. il quale Parte_2 seguiva la medesima organizzazione e modalità lavorativa;
- dichiarazione di la quale, tra l'altro, rappresentava di essere Testimone_2 alle dipendenze della società dal 12/02/2019 e di prestare Controparte_2 attività lavorativa quale receptionist presso la sala scommesse nei locali di via
Prenestina 319. Dichiarava inoltre di essere diretta e controllata nello svolgimento delle prestazioni di lavoro dal signor e di Persona_1 osservare un orario giornaliero di lavoro pari a 8 ore per circa sei giorni alla settimana, dalle 9 alle 17 senza pausa pranzo con una giornata di riposo a turnazione e due domeniche mensili lavorate, nonostante la formale sottoscrizione di un contratto part time a 30 ore. Esponeva altresì di aver firmato il contratto di lavoro nei locali della e di svolgere le seguenti Parte_1 mansioni: “prendo le giocate, rispondo al telefono, verifico le slot ed inoltre sono il preposto (…). non mi sono erogate le festività lavorate e le maggiorazioni festività e domenicali (…)”;
- Gli ispettori davano atto della mancata esibizione del contratto di appalto intercorso tra le due società e accertavano: che i mezzi utilizzati dai lavoratori formalmente assunti dalla ed impiegati presso la Controparte_2 Parte_1 sono di proprietà di quest'ultima; che il contributo organizzativo dell'appaltatore è risultato inesistente;
che non sono state esibite fatture a sostegno dei costi d'impresa sostenuti dalla società Controparte_2 che la società si è di fatto limitata a fornire la mera manodopera per prestazioni di lavoro caratterizzate, tra l'altro, da una forte connotazione di materialità, non assumendo il benché minimo rischio economico in merito alla realizzazione dell'opera o del servizio.
Tanto premesso, si osserva che a fondamento della sua pretesa, l' CP_3 resistente assume la sussistenza di una ipotesi di interposizione di manodopera in ragione, in sintesi: dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della datore di lavoro effettivo. Parte_1
La pretesa è contrastata dalla società opponente che ha negato l'interposizione deducendo che ogni rapporto di lavoro si è svolto conformemente alle previsioni dei contratti di appalto fra la e la Parte_1 Controparte_2 aventi ad oggetto il servizio di portierato e le pulizie del locale.
[...] Rileva, sul punto il Tribunale che solo con il ricorso in opposizione la società ha prodotto un contratto di appalto stipulato con la Parte_1 [...]
Si tratta di un documento privo di data mai sottoposto Controparte_2 all'attenzione degli Ispettori dal quale tra l'altro emerge un oggetto CP_1 dell'appalto diverso rispetto all'attività che i lavoratori hanno dichiarato di aver svolto in favore della . L'oggetto del contratto si riferisce infatti a Parte_1 servizi di pulizia, mentre i lavoratori hanno dichiarato di svolgere mansioni di accoglienza e assistenza alle giocate ai totem, alle sale slot e per cambio soldi, mansioni, quindi, afferenti al core business della committente. Nessuno dei lavoratori ha dichiarato di svolgere servizi di pulizia.
Oltre a ciò, la società non ha mai prodotto, neppure in questa sede, Parte_1 la documentazione contabile (es. fatture) comprovante la genuinità dell'appalto ossia l'assunzione da parte della del rischio Controparte_2
d'impresa.
Ritiene pertanto l'ufficio che, con la documentazione offerta in produzione - in particolare con il verbale di accertamento e notificazione, corredato dai verbali di sommarie informazioni rese dai lavoratori – l' abbia dato piena prova CP_1 dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito impugnato, fatti che non risultano superati da elementi di prova contraria da parte dell'opponente.
Dal verbale di accertamento in atti è possibile, pertanto, ricostruire e condividere la meticolosa analisi delle risultanze aziendali e dei dati di fatti acquisiti dagli ispettori nel corso della verifica.
In altri termini gli elementi emersi nel corso dell'ispezione fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dell'appalto CP_3 di servizi.
L'operato degli ispettori appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi. A fronte di tale accertamento e, soprattutto, tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), la società ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova idonea a contrastare e superare i suddetti elementi, prova che, tuttavia, difetta>>.
Il quadro istruttorio innanzi delineato appare, ad avviso del giudice, incompatibile con la sussistenza di un genuino contratto di appalto di servizi.
Gli elementi di fatto ricavati dall'istruttoria, conducono ad escludere senza alcun dubbio la genuinità del dedotto contratto di appalto in quanto l' CP_3 resistente ha offerto la prova della sussistenza degli elementi qualificanti il tipico elemento della interposizione di manodopera, mentre, per contro, la società ricorrente non ha provato che il rapporto di lavoro si sia svolto - per come dedotto in ricorso - conformemente alle previsioni del contratto di appalto, al fine di contrastare gli assunti dell' . CP_1
In conclusione, risultando evidente che il modus operandi della società opponente era quello di dissimulare, sotto l'apparenza di contratti di tipo diverso, veri e propri rapporti di lavoro subordinato, di cui è stata data dall' ampia dimostrazione probatoria in questa sede, il ricorso non può che CP_1 essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in complessivi € 4.500 oltre IVA, CPA e rimborso CP_1 forfettario come per legge.
Roma, 10/01/2025
La Giudice
Tiziana Orru'