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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 437 /2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1253/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso le sentenze del
Tribunale di NO n.2558 del 26 7 2023 e n. 2575 del 21 maggio
2024, iscritta al n. r.g.1253/2024 estensore Giudice Drssa Stefanizzi discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025 , promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NT IA NN e dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO . elettivamente domiciliato NO Via Michele Barozzi presso presso il difensore avv. NT IA NN
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 (C.F. ), (C.F. ,
.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
C.F._5 Controparte_6
), .F. C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...]
), (C.F. ,
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
C.F._9 Controparte_10 C.F._10 CP_11
), (C.F. ,
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 CP_12
), con il patrocinio dell'avv. MALASPINA SERGIO e C.F._12
dell'avv. , elettivamente domiciliati in Viale Regina Margherita
20122 MILANO presso il difensore avv. MALASPINA SERGIO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, Parte_1
le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma
Corte d'Appello di NO, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di NO n. 2558/2023, pubblicata in data 26 luglio
2023 e non notificata, nonché la Sentenza del Tribunale di NO n.
2575/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER - rigettare l'appello proposto in quanto Controparte_13
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- per l'effetto, confermare la sentenza della sentenza non definitiva n. 2558/2023 pubblicata 26 luglio 2023 e della sentenza definitiva n. 2575 / 2024 del 21 maggio 2024, emesse entrambe dal Tribunale di NO, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa pagina 2 di 19 Stefanizzi RGN 10407/2022 non notificate. Con vittoria di spese competenze ed onorari, di entrambi i gradi del giudizio, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di NO ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati , dipendenti di in qualità di Parte_1
personale mobile ( capi treno e macchinisti). Questi avevano esposto che il loro rapporto di lavoro era regolato dal CCNL del Gruppo
Ferrovie dello Stato del 2012 e del e 2016, e che tali contratti, , rispettivamente agli artt 31. 6 e 30. 6, prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base. La retribuzione però, era composta da una parte fissa e da una parte variabile. In effetti, era proprio la parte variabile a costituire l'elemento più rilevante.
La parte variabile era composta da varie indennità, tra cui quella di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale giornaliera, o IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
Conseguentemente, i lavoratori avevano agito per sentir dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali ed il loro diritto alla percezione della retribuzione feriale calcolata anche sulle voci variabili analiticamente indicate nel ricorso.
Il primo Giudice con sentenza n 2558/2023, non definitiva, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento alla ed Part
alla indennità di assenza dalla residenza, ritenendole entrambe di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di NO . Ha invece rigettato la domanda relativa alle altre voci richieste, appunto perché di natura non retributiva. E' infatti la natura retributiva pagina 3 di 19 dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettati in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di
Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le modalità di calcolo proposte dai lavoratori per il computo richiesto sono state giudicate corrette. La difesa dei lavoratori aveva infatti prodotto le buste paga, estratto le relative voci, le aveva divise per 12 , e aveva quindi diviso il valore così ottenuto,
a sua volta, per 22, per 5 giorni lavorativi a settimana, applicando quindi la procedura prevista dal CCNL di riferimento.
Sul punto specifico ha infatti rigettato l'eccezione della resistente , secondo cui il divisore corretto da utilizzare, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, doveva invece essere quello di 26 , come da art 68 del CCNL di riferimento. Tale clausola, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa , mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
Rigettata anche l'eccezione secondo cui , sempre nel denegato caso di accoglimento, si sarebbe dovuto comunque limitare la pretesa a giorni
20, corrispondenti alle 4 settimane imposte dalle direttive europee come minimo garantito, in relazione al fatto che la settimana lavorativa dei ricorrenti si articolava dal lunedì al venerdì. Ha infatti osservato che tale articolazione non è obbligatoria per ogni tipologia di rapporto e che, anche per questo motivo, nella direttiva
2003/88 UE non si rinvenivano disposizioni tali da consentire l'interpretazione proposta. Richiamata, sul punto, anche Cassazione
20217/2022.
Respinta anche l'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha ritenuto non decorrere in corso di rapporto.
Con sentenza definitiva ha poi quantificato le somme effettivamente dovute sulla base di una CTU.
pagina 4 di 19 ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
L'appellante premette che tutti gli appellati hanno sempre usufruito delle ferie . Contesta poi, come primo motivo,che esista una nozione europea di retribuzione feriale , come erroneamente asserito dal
Giudice, con conseguente erroneità della pronuncia caducatoria delle clausole contrattuali limitative del calcolo della retribuzione.
Manca infatti, sostiene, una norma imperativa rispetto alla quale pronunciare la nullità della clausola dettata dalla sovrana volontà contrattuale , che come tale va rispettata .
Insiste sulla sostanziale omogeneità della retribuzione ,per cui retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non devono intendersi come equivalenti.
Reitera l' eccezione sollevata in primo grado, e respinta dal
Tribunale, sulla necessità di considerare l'incidenza annuale e non mensile della somma contestata, al fine di individuare gli importi dovuti e quindi apprezzare l'effetto dissuasivo della decurtazione.
Che effetto dissuasivo non ci sia stato, afferma, è reso evidente dal fatto che in effetti poi tutti i lavoratori hanno usufruito delle ferie.
Riconosce che si è formato sulla materia un orientamento contrario, espresso dalla Corte di Cassazione , con sentenze nn 13932 e 14089 del 2024. Definisce però tali sentenze corrette nei principi , ma pagina 5 di 19 frettolose nelle conclusioni, in quanto appunto occorrerebbe sempre valutare l'incidenza effettiva sull'effetto dissuasivo
Contesta la ritenuta natura retributiva delle indennità in discussione, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice, si tratta invece di emolumenti la cui ratio è di compensare un disagio , ovvero modalità particolari e straordinarie di resa della prestazione lavorativa.
Come secondo motivo, contesta la sentenza nella parte in cui non ha preso in considerazione le contestazioni dei conteggi;
sia sotto il profilo dell'applicazione del divisore corretto ( 26 e non 22), sia sotto quello del calcolo effettuato su 28 giorni e non su 20.
Sarebbe infatti 20 giorni il nucleo minimo della tutela europea del periodo feriale come espresso dalle 4 settimane di cui alla direttiva europea 2003/88 CE.
Come terzo motivo reitera l'eccezione di prescrizione .
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenze n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,) , avallato anche dalla Corte di Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non pagina 6 di 19 deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “Williams e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle pagina 7 di 19 mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Williams,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
E' quindi irrilevante che poi i singoli lavoratori abbiano comunque usufruito delle ferie. Ciò che conta è l'effettivo dissuasivo potenziale derivante da una decurtazione.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Corretta appare anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità di cui si discute. Si tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie dei pagina 8 di 19 lavoratori. Anche sul punto si richiama quanto statuito nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non
è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
.” Part
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di NO n.
1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020).
La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una pagina 9 di 19 disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti pagina 10 di 19 esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_14
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_14
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, pagina 11 di 19 a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_14
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al pagina 12 di 19 lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_15
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto pagina 13 di 19 dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
.
Infondata anche la contestazione riferita all'art. 26 del
CCNL Gruppo Ferrovie. Il divisore contenuto nell'art. 26 citato è finalizzato ad un calcolo della retribuzione mensile convenzionale.
Nel caso di specie, invece, quello che si ricerca è l'incidenza concreta.
Il divisore 26, d'altro canto, si applica alle sole competenze fisse.
A mente della clausola citata, infatti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo per 26 ( e poi per 160) la retribuzione mensile determinata dagli emolumenti retributivi di cui ai punti 1.1 e 1. 2 della clausola stessa.Gli elementi di cui al punto 1. 1 sono appunto il minimo contrattuale e gli aumenti periodici di anzianità, più gli assegni ad personam pensionabili. Il punto 1. 2 menziona il salario professionale.
Anche in relazione a tale punto si riporta quanto statuito dalla citata sentenza n. 371/2024 e da ultimo dalla n. 638 /24 più volte citata:”Per quanto riguarda l'individuazione del divisore, quello di
26 proposto dall'appellante non è applicabile.
L'appellante, infatti, fa riferimento all'art. 68 del CCNL di settore. Questo, però, disciplina le modalità di calcolo della retribuzione, al fine di quantificarne il valore anche orario con riferimento alla base stipendiale. La clausola reca, cioè , un criterio di calcolo convenzionale . Nel caso di specie non si tratta di ottenere un “ dato medio giornaliero” altrettanto convenzionale, quanto, ripetesi, di valutare l'effettiva incidenza della perdita subita dal singolo lavoratore;
il che implica necessariamente il raffronto con la prestazione pagina 14 di 19 effettivamente resa e, quindi, necessita di fare riferimento alla effettiva quantità di giornate lavorate
o non lavorate. “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Intanto, parte appellata osserva correttamente come, in sede di
CTU,non siano state sollevate censure in ordine ai calcoli, e nemmeno offerti calcoli alternativi.
In disparte ogni considerazione relativa alla sentenza di Cassazione
20126/22, richiamata dal primo Giudice, il Collegio osserva come
, in primo grado, aveva genericamente eccepito la Parte_1
questione in esame, sempre senza proporre un calcolo alternativo.
Aveva, invero, depositato un documento ( doc 8) contenente dei prospetti di ferie , asserendo come da questo risultasse che i 20 giorni erano sempre stati goduti.
La circostanza non esplica alcuna influenza sulla genericità della contestazione;
peraltro , si rileva come dal prospetto depositato nemmeno appaia chiara la effettiva fruizione di 20 giorni da parte di tutti gli appellati per le annualità in discussione.
Per quanto riguarda l'appellato , per esempio , risultano 0 CP_1
ferie per il 2011, come per il 2012, 17 giorni nel 2013 , 27 nel
2014, mentre per gli anni successivi i numeri oscillano da 26 a 21 a
7, con 11 giorni per il 2018 , ne troviamo 11. E negli anni successivi andiamo da 0 a 7.
Analoghe osservazioni possono essere svolte per ognuno degli appellati . Vista quindi la eterogeneità delle situazioni, eventuali conteggi “ riduttivi “ rispetto a quanto calcolato dal CTU in applicazione del criterio dei 20 giorni avrebbero dovuto essere proposti dal datore di lavoro, anche per evidenziare eventuali “ trascinamenti” da un anno all'altro. pagina 15 di 19 La domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegato, e provato, errato calcolo della retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non Parte_1
lo ha assolto. In assenza di allegazioni precise sul punto, ed anzi in presenza dei dati suindicati, che fanno ipotizzare un “ trascinamento “ delle ferie non godute nei periodi pregressi – ipotesi rispetto alla quale va comunque garantito il corretto calcolo della retribuzione feriale – l'eccezione non poteva e non può essere accolta.
Infondata l'eccezione di prescrizione e corretto il rigetto della stessa da parte del primo Giudice.
Anche tale questione è stata affrontata nei citati precedenti
“E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art.
18 della L 300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale. Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della
c d Legge Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi pagina 16 di 19 una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata pagina 17 di 19 ( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello NO n. 1352/202; n 55/2019).
In conclusione, l'appello va respinto e le sentenze impugnate confermate. Le spese seguono la soccombenza.
Stante l'appartenenza della vertenza ad un contenzioso seriale, la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, appare corretto procedere ad una liquidazione complessiva secondo il pagina 18 di 19 valore dichiarato dalla domanda dell'appellante per euro 5.000,00 oltre oneri di legge e spese generali.Se ne dispone la distrazione in favore deI legali degli appellati, dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro le sentenze del Tribunale di
NO n. 2558/2022 e 2575/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida Parte_1
in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
NO 22 maggio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 19 di 19
N. R.G. registro generale appello lavoro 1253/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso le sentenze del
Tribunale di NO n.2558 del 26 7 2023 e n. 2575 del 21 maggio
2024, iscritta al n. r.g.1253/2024 estensore Giudice Drssa Stefanizzi discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025 , promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NT IA NN e dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO . elettivamente domiciliato NO Via Michele Barozzi presso presso il difensore avv. NT IA NN
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 (C.F. ), (C.F. ,
.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
C.F._5 Controparte_6
), .F. C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...]
), (C.F. ,
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
C.F._9 Controparte_10 C.F._10 CP_11
), (C.F. ,
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 CP_12
), con il patrocinio dell'avv. MALASPINA SERGIO e C.F._12
dell'avv. , elettivamente domiciliati in Viale Regina Margherita
20122 MILANO presso il difensore avv. MALASPINA SERGIO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, Parte_1
le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma
Corte d'Appello di NO, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di NO n. 2558/2023, pubblicata in data 26 luglio
2023 e non notificata, nonché la Sentenza del Tribunale di NO n.
2575/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER - rigettare l'appello proposto in quanto Controparte_13
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- per l'effetto, confermare la sentenza della sentenza non definitiva n. 2558/2023 pubblicata 26 luglio 2023 e della sentenza definitiva n. 2575 / 2024 del 21 maggio 2024, emesse entrambe dal Tribunale di NO, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa pagina 2 di 19 Stefanizzi RGN 10407/2022 non notificate. Con vittoria di spese competenze ed onorari, di entrambi i gradi del giudizio, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di NO ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati , dipendenti di in qualità di Parte_1
personale mobile ( capi treno e macchinisti). Questi avevano esposto che il loro rapporto di lavoro era regolato dal CCNL del Gruppo
Ferrovie dello Stato del 2012 e del e 2016, e che tali contratti, , rispettivamente agli artt 31. 6 e 30. 6, prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base. La retribuzione però, era composta da una parte fissa e da una parte variabile. In effetti, era proprio la parte variabile a costituire l'elemento più rilevante.
La parte variabile era composta da varie indennità, tra cui quella di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale giornaliera, o IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
Conseguentemente, i lavoratori avevano agito per sentir dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali ed il loro diritto alla percezione della retribuzione feriale calcolata anche sulle voci variabili analiticamente indicate nel ricorso.
Il primo Giudice con sentenza n 2558/2023, non definitiva, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento alla ed Part
alla indennità di assenza dalla residenza, ritenendole entrambe di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di NO . Ha invece rigettato la domanda relativa alle altre voci richieste, appunto perché di natura non retributiva. E' infatti la natura retributiva pagina 3 di 19 dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettati in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di
Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le modalità di calcolo proposte dai lavoratori per il computo richiesto sono state giudicate corrette. La difesa dei lavoratori aveva infatti prodotto le buste paga, estratto le relative voci, le aveva divise per 12 , e aveva quindi diviso il valore così ottenuto,
a sua volta, per 22, per 5 giorni lavorativi a settimana, applicando quindi la procedura prevista dal CCNL di riferimento.
Sul punto specifico ha infatti rigettato l'eccezione della resistente , secondo cui il divisore corretto da utilizzare, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, doveva invece essere quello di 26 , come da art 68 del CCNL di riferimento. Tale clausola, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa , mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
Rigettata anche l'eccezione secondo cui , sempre nel denegato caso di accoglimento, si sarebbe dovuto comunque limitare la pretesa a giorni
20, corrispondenti alle 4 settimane imposte dalle direttive europee come minimo garantito, in relazione al fatto che la settimana lavorativa dei ricorrenti si articolava dal lunedì al venerdì. Ha infatti osservato che tale articolazione non è obbligatoria per ogni tipologia di rapporto e che, anche per questo motivo, nella direttiva
2003/88 UE non si rinvenivano disposizioni tali da consentire l'interpretazione proposta. Richiamata, sul punto, anche Cassazione
20217/2022.
Respinta anche l'eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha ritenuto non decorrere in corso di rapporto.
Con sentenza definitiva ha poi quantificato le somme effettivamente dovute sulla base di una CTU.
pagina 4 di 19 ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
L'appellante premette che tutti gli appellati hanno sempre usufruito delle ferie . Contesta poi, come primo motivo,che esista una nozione europea di retribuzione feriale , come erroneamente asserito dal
Giudice, con conseguente erroneità della pronuncia caducatoria delle clausole contrattuali limitative del calcolo della retribuzione.
Manca infatti, sostiene, una norma imperativa rispetto alla quale pronunciare la nullità della clausola dettata dalla sovrana volontà contrattuale , che come tale va rispettata .
Insiste sulla sostanziale omogeneità della retribuzione ,per cui retribuzione ordinaria e retribuzione feriale non devono intendersi come equivalenti.
Reitera l' eccezione sollevata in primo grado, e respinta dal
Tribunale, sulla necessità di considerare l'incidenza annuale e non mensile della somma contestata, al fine di individuare gli importi dovuti e quindi apprezzare l'effetto dissuasivo della decurtazione.
Che effetto dissuasivo non ci sia stato, afferma, è reso evidente dal fatto che in effetti poi tutti i lavoratori hanno usufruito delle ferie.
Riconosce che si è formato sulla materia un orientamento contrario, espresso dalla Corte di Cassazione , con sentenze nn 13932 e 14089 del 2024. Definisce però tali sentenze corrette nei principi , ma pagina 5 di 19 frettolose nelle conclusioni, in quanto appunto occorrerebbe sempre valutare l'incidenza effettiva sull'effetto dissuasivo
Contesta la ritenuta natura retributiva delle indennità in discussione, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice, si tratta invece di emolumenti la cui ratio è di compensare un disagio , ovvero modalità particolari e straordinarie di resa della prestazione lavorativa.
Come secondo motivo, contesta la sentenza nella parte in cui non ha preso in considerazione le contestazioni dei conteggi;
sia sotto il profilo dell'applicazione del divisore corretto ( 26 e non 22), sia sotto quello del calcolo effettuato su 28 giorni e non su 20.
Sarebbe infatti 20 giorni il nucleo minimo della tutela europea del periodo feriale come espresso dalle 4 settimane di cui alla direttiva europea 2003/88 CE.
Come terzo motivo reitera l'eccezione di prescrizione .
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenze n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,) , avallato anche dalla Corte di Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non pagina 6 di 19 deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “Williams e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle pagina 7 di 19 mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Williams,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
E' quindi irrilevante che poi i singoli lavoratori abbiano comunque usufruito delle ferie. Ciò che conta è l'effettivo dissuasivo potenziale derivante da una decurtazione.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Corretta appare anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità di cui si discute. Si tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie dei pagina 8 di 19 lavoratori. Anche sul punto si richiama quanto statuito nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non
è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
.” Part
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di NO n.
1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020).
La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una pagina 9 di 19 disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti pagina 10 di 19 esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_14
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_14
monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, pagina 11 di 19 a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_14
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al pagina 12 di 19 lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_15
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto pagina 13 di 19 dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
.
Infondata anche la contestazione riferita all'art. 26 del
CCNL Gruppo Ferrovie. Il divisore contenuto nell'art. 26 citato è finalizzato ad un calcolo della retribuzione mensile convenzionale.
Nel caso di specie, invece, quello che si ricerca è l'incidenza concreta.
Il divisore 26, d'altro canto, si applica alle sole competenze fisse.
A mente della clausola citata, infatti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo per 26 ( e poi per 160) la retribuzione mensile determinata dagli emolumenti retributivi di cui ai punti 1.1 e 1. 2 della clausola stessa.Gli elementi di cui al punto 1. 1 sono appunto il minimo contrattuale e gli aumenti periodici di anzianità, più gli assegni ad personam pensionabili. Il punto 1. 2 menziona il salario professionale.
Anche in relazione a tale punto si riporta quanto statuito dalla citata sentenza n. 371/2024 e da ultimo dalla n. 638 /24 più volte citata:”Per quanto riguarda l'individuazione del divisore, quello di
26 proposto dall'appellante non è applicabile.
L'appellante, infatti, fa riferimento all'art. 68 del CCNL di settore. Questo, però, disciplina le modalità di calcolo della retribuzione, al fine di quantificarne il valore anche orario con riferimento alla base stipendiale. La clausola reca, cioè , un criterio di calcolo convenzionale . Nel caso di specie non si tratta di ottenere un “ dato medio giornaliero” altrettanto convenzionale, quanto, ripetesi, di valutare l'effettiva incidenza della perdita subita dal singolo lavoratore;
il che implica necessariamente il raffronto con la prestazione pagina 14 di 19 effettivamente resa e, quindi, necessita di fare riferimento alla effettiva quantità di giornate lavorate
o non lavorate. “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Intanto, parte appellata osserva correttamente come, in sede di
CTU,non siano state sollevate censure in ordine ai calcoli, e nemmeno offerti calcoli alternativi.
In disparte ogni considerazione relativa alla sentenza di Cassazione
20126/22, richiamata dal primo Giudice, il Collegio osserva come
, in primo grado, aveva genericamente eccepito la Parte_1
questione in esame, sempre senza proporre un calcolo alternativo.
Aveva, invero, depositato un documento ( doc 8) contenente dei prospetti di ferie , asserendo come da questo risultasse che i 20 giorni erano sempre stati goduti.
La circostanza non esplica alcuna influenza sulla genericità della contestazione;
peraltro , si rileva come dal prospetto depositato nemmeno appaia chiara la effettiva fruizione di 20 giorni da parte di tutti gli appellati per le annualità in discussione.
Per quanto riguarda l'appellato , per esempio , risultano 0 CP_1
ferie per il 2011, come per il 2012, 17 giorni nel 2013 , 27 nel
2014, mentre per gli anni successivi i numeri oscillano da 26 a 21 a
7, con 11 giorni per il 2018 , ne troviamo 11. E negli anni successivi andiamo da 0 a 7.
Analoghe osservazioni possono essere svolte per ognuno degli appellati . Vista quindi la eterogeneità delle situazioni, eventuali conteggi “ riduttivi “ rispetto a quanto calcolato dal CTU in applicazione del criterio dei 20 giorni avrebbero dovuto essere proposti dal datore di lavoro, anche per evidenziare eventuali “ trascinamenti” da un anno all'altro. pagina 15 di 19 La domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegato, e provato, errato calcolo della retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non Parte_1
lo ha assolto. In assenza di allegazioni precise sul punto, ed anzi in presenza dei dati suindicati, che fanno ipotizzare un “ trascinamento “ delle ferie non godute nei periodi pregressi – ipotesi rispetto alla quale va comunque garantito il corretto calcolo della retribuzione feriale – l'eccezione non poteva e non può essere accolta.
Infondata l'eccezione di prescrizione e corretto il rigetto della stessa da parte del primo Giudice.
Anche tale questione è stata affrontata nei citati precedenti
“E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art.
18 della L 300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale. Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della
c d Legge Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi pagina 16 di 19 una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata pagina 17 di 19 ( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello NO n. 1352/202; n 55/2019).
In conclusione, l'appello va respinto e le sentenze impugnate confermate. Le spese seguono la soccombenza.
Stante l'appartenenza della vertenza ad un contenzioso seriale, la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, appare corretto procedere ad una liquidazione complessiva secondo il pagina 18 di 19 valore dichiarato dalla domanda dell'appellante per euro 5.000,00 oltre oneri di legge e spese generali.Se ne dispone la distrazione in favore deI legali degli appellati, dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro le sentenze del Tribunale di
NO n. 2558/2022 e 2575/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida Parte_1
in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
NO 22 maggio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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