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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del
17/2/2025, con assegnazione dei termini ridotti, vertente
TRA
- ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enrico Pavia e dall'avv. Pamela Paolucci come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Panicci come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ( ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 839/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reijectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.839/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, sez. civile nell'ambito del giudizio N.R.G. 774/19 e pubblicata il 08.09.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e per effetto
r.g. n. 1 annullare gli avvisi di accertamento notificati a parte attrice in quanto illegittimi poiché privi del presupposto di legge;
nel merito, annullare gli avvisi di accertamento in quanto il passo carrabile risulta essere a raso per le ragioni suesposte. Con vittoria di spese e competenze.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata società , Controparte_1 dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa: - rigettare l'avversario appello in quanto destituito di fondamento fattuale e giuridico in ragione di quanto espresso e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 839/2021 del l'08.09.2021 resa dal Tribunale di Frosinone;
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
839/2021 con cui il Tribunale di Frosinone ha respinto “l'impugnazione”
dell'“avviso di accertamento n.20 del 14/12/2018 (Prot. n. 19958 del 27/12/2018) di
€. 133,00” e dell'“avviso di accertamento n.254 del 14/12/2018 Prot. n. 19960 del
27/12/2018 di €.133,00”, relativi all'omessa denuncia ed al mancato versamento del canone di occupazione degli spazi pubblici per gli anni 2014 e 2015 (quale occupazione risultante dal “passo carrabile” per l'accesso alla sua proprietà).
L'appellante lamenta che:
1. in contraddizione con la riconosciuta natura privatistica del SA (quale canone adottato in via alternativa al tributo ex art. 63
d.lgs. 446/1997), non è stata considerata l'inesistenza del titolo esecutivo, invece necessario per l'iscrizione a ruolo;
2. in ogni caso, la decisione è censurabile rispetto alla ritenuta superfluità del previo accertamento della violazione mediante pubblico ufficiale, quale accertamento (dell'occupazione “abusiva”) che è espressamente previsto dal regolamento comunale;
3. inoltre, è erronea la quantificazione della tariffa “convenzionale” (in luogo del criterio basato sull'effettiva superficie occupata), mentre è indebita l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina tributaria (anziché di quelle di cui alla legge 689/1981);
4. infine, la qualificazione del passo carrabile fra quelli assoggettati al canone (anziché “a raso”) si basa sulla delibera comunale n. 10/2019 che, integrativa (e non meramente interpretativa) del r.g. n. 2 regolamento, è successiva agli avvisi di accertamento.
Nella contumacia dell'ente comunale, ha resistito al gravame la società
[...]
che ha emesso e notificato gli avvisi di accertamento. Controparte_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti per le note conclusive.
Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo di appello risulta inconferente.
La domanda dell'attore, di annullamento dell'avviso di accertamento, è stata qualificata come di “accertamento negativo del credito” (v. sentenza impugnata): la vertenza, infatti, riguarda l'effettiva debenza del canone (cioè il “rapporto sostanziale controverso”- cfr. Cass. 25713/2024) e non le modalità di recupero del credito;
pur in assenza di pertinenti repliche della convenuta (che ritiene l'eccezione
“nuova”, sebbene corrispondente al contenuto del ricorso introduttivo), appare quindi irrilevante ogni lagnanza in ordine all'inidoneità all'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento (che costituisce mero invito al pagamento).
Con il secondo motivo, l'appellante ritiene che l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui l'obbligazione di corrispondere il canone non sorge con l'accertamento ma con l'occupazione del suolo pubblico, sia in contrasto con l'espressa previsione di cui all'art. 30 del regolamento comunale.
Anche tale motivo va disatteso: come osservato nella sentenza impugnata, tale disposizione si limita a prevedere che “il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone”; per contro, come pure evidenziato nella pronuncia,
“l'obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l'accertamento, ma) con
l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, costituendo detta
occupazione, recte: la sua utilizzazione particolare il solo presupposto per
l'applicazione del canone” (v. sentenza).
L'accertamento del credito, infatti, prescinde dalla formazione del titolo esecutivo, essendo necessaria e sufficiente l'allegazione e la prova, sul piano sostanziale, dei relativi presupposti: il canone “costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per
l'occupazione di suolo pubblico”, di talché la pretesa del suo pagamento r.g. n. 3 “presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (v. Cass. 24541/2019).
Attenendo proprio alla configurabilità dell'occupazione di suolo pubblico (e quindi alla debenza del canone), va esaminato il quarto motivo di gravame, in via preliminare a quello relativo alla quantificazione del dovuto.
Secondo l'appellante, la norma regolamentare non consentiva, all'epoca degli avvisi di accertamento, di riconoscere il passo carrabile in questione fra quelli soggetti al canone poiché, come pure affermato nella sentenza impugnata, la sua portata è stata “chiarita” -e quindi integrata- soltanto con la delibera comunale ad essi successiva (secondo cui, per occupazione di suolo pubblico con manufatto, si intende anche “a) la copertura o intombamento di un fosso appartenente al patrimonio pubblico, eseguita con qualunque materiale, con o senza griglia di raccolta acqua”).
Il motivo risulta privo di pregio: la pronuncia è fondata sulla norma regolamentare (in vigore dal 1/1/1999), essendo i luoghi riconducibili alla descrizione in essa contenuta.
Infatti, “detto regolamento comunale, all'articolo 23, comma 1, dispone tra gli altri che sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Con riferimento al caso di specie, in punto di fatto, dalla documentazione fotografica versata in atti, si desume che, come rilevato da , l'attore ha effettivamente CP_1
realizzato un manufatto, che, vista la presenza di un fosso di proprietà comunale, rende possibile l'accesso alla proprietà privata. Tale manufatto non può non rientrare, a pieno titolo, nella previsione della predetta disposizione regolamentare, posto che lo stesso “facilita” notevolmente l'accesso alla proprietà privata” (v. sentenza impugnata). Conclusivamente, “anche senza volere tenere conto della recente deliberazione (interpretativa) della giunta comunale di n. 10 del CP_2
30/01/2019”, l'occupazione di suolo pubblico posta in essere “mediante
(utilizzazione/)copertura del fosso di scolo (ivi preesistente)” deve “essere
assoggettata al canone richiesto dalla società convenuta per conto del di CP_2
r.g. n. 4 (Cosap)” (v. sentenza impugnata). CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erronea determinazione dell'importo dovuto.
Anche tale motivo va disatteso: nella sentenza impugnata, si dà conto della disciplina contenuta nel regolamento, sia rispetto al canone che agli accessori (quale regolamento che “non risulta impugnato, apparendo del resto pienamente legittimo
e del tutto conforme a legge”, v. sentenza).
L'art. 23, infatti, prevede che il canone annuo per la concessione del passo carrabile è fisso (fino a 10 mq) nell'importo di euro 77,47 (nella specie applicato), mentre “parte attrice invoca e fa riferimento alla (sola) norma generale di cui all'art. 21 che si applica laddove non vi siano previsioni ad hoc (…)” (v. sentenza); inoltre, l'art. 29 “in conformità con quanto previsto dalla normativa statale,
espressamente richiama, per la determinazione delle sanzioni per le diverse
omissioni, le disposizioni di cui ai citati d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997, nella specie indi regolarmente applicati dalla convenuta” (v. sentenza e regolamento all'epoca vigente).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese sono regolate in base alla soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 839/2021, ogni Parte_1
altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in euro 494,00 per compensi, oltre spese generali ed Controparte_1
accessori di legge;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti del Controparte_2
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 5 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6