TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato , all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2970/2021 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Flavia Mariani e dall'avv. stab.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima , sito Parte_1
in Teramo , Via Badia nr. 5/g, giusta mandato in atti;
-ATTORE OPPONENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2
dagli Avv.ti Marco De Ciampis e Katiuscia Malfetta ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Perugia, Piazza Piccinino nr. 10, giusta mandato in atti.;
-CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
12.10.21 la società adiva il Tribunale di Teramo al fine Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, A) revocare, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 812/21 emesso dal Tribunale di Teramo
pagina 1 di 6 il 23.07.2021 e notificato il 06.09.2021; B) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.21 si costituiva in giudizio la società , la quale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE - CONCEDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 812/2021, emesso dal Tribunale di Teramo in data
23.07.2021, considerata la sussistenza di tutti presupposti previsti ex lege. IN VIA
PRINCIPALE - RIGETTARE in ogni sua parte l'opposizione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa e comunque, non provata, e per l'effetto
- CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 812/2021, emesso dal Tribunale di
Teramo in data 23.07.2021. IN OGNI CASO - CONDANNARE la società attrice al pagamento di spese, funzioni ed onorari del Giudizio”.
Parte attrice opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse,
l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in quanto basata sulla fattura azionata in monitorio, riferita a lavori di riparazione delle auto in parte qua, mai commissionati dalla predetta attrice a parte convenuta opposta.
A sostegno di tale asserzione la società sosteneva Controparte_1
che, molto probabilmente, la aveva effettuato i predetti lavori di CP_3
riparazione su commissione di uno dei rivenditori plurimarche a cui la predetta opponente dava in conto vendita/esposizione autovetture di alcuni marchi noti di cui era concessionaria e, al fine di corroborare tale ipotesi, argomentava che, in caso di danno alle proprie autovetture, non avrebbe avuto motivo di rivolgersi all'opposta essendo dotata di propria officina ed autocarrozzeria, sì da poter procedere ad effettuare le necessarie riparazioni presso la sua sede utilizzando il proprio personale e i propri mezzi con un conseguente esborso economico inferiore.
Inoltre, rilevava come parte convenuta opposta non avesse minimamente assolto all' onere probatorio posto a suo carico stante, in primo luogo, l'inidoneità della fattura commerciale posta alla base del decreto ingiuntivo opposto , in quanto atto non accettato dall'opponente , a provare in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il credito vantato dalla e CP_3
pagina 2 di 6 considerato, in secondo luogo, il disconoscimento effettuato dall'opposta delle firme apposte sulle schede tecniche di riparazione delle vetture versate in atti.
Parte opposta contestava in toto le asserzioni della società opponente deducendo come il credito fosse stato pienamente provato attraverso la produzione in giudizio della fattura fiscale numerata e regolarmente registrata azionata in monitorio, del registro Iva della società opposta, provvisto di idonea autentica notarile e delle schede tecniche relative alla riparazione dei due veicoli di proprietà della società . Peraltro, proprio con riferimento a Controparte_1
tali schede, la rilevava il loro asserito valore probatorio attesa CP_3
l'indicazione in esse di tutti i dettagli relativi alla riparazione dei due veicoli di proprietà dell'odierna opponente.
La causa veniva istruita, oltre che per tabulas, attraverso istruttoria orale
(audizione di un teste di parte opponente), quindi, perveniva per la decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione , spirati i termini per il deposito delle note conclusionali delle parti.
*****
La domanda di parte attrice opponente è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti che seguono.
La documentazione versata in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente su parte convenuta opposta.
Va rilevato, infatti, come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria (ex plurimis Cass.Civ. Ordinanza nr. 1892 del 23.01.23; Trib. Trapani nr.
664 del 14.10.24).
E, dunque, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e dall' analisi degli atti di causa, si rileva come parte convenuta opposta non abbia validamente provato la fonte della propria pretesa creditoria azionata in monitorio, atteso che la stessa si fonda, in primo luogo, sulla fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto , la quale notoriamente , pur essendo documento idoneo "ex lege"
pagina 3 di 6 all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione (sul punto, ex plurimis, Cass.Civ.
Ordinanza nr. 5827 del 27.02.2023); e, in secondo luogo, sulle schede tecniche di riparazione delle autovetture di cui in causa sottoscritte, a detta della medesima opposta , da parte opponente, le quali tuttavia non possono assumere nel presente giudizio rilevanza probatoria, stante la mancata proposizione, ad opera di parte opposta, della relativa istanza di verificazione a fronte del disconoscimento , operato dalla medesima opponente , delle firme apposte in calce ad esse in quanto asseritamente non riconducibili né al legale rappresentante della stessa né ai suoi collaboratori e/o dipendenti.
Sul punto, infatti , va rilevato come la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli
(ex plurimis Cass.Civ., Ordinanza nr. 21950 del 02.09.2019).
Pertanto, stante la mancata proposizione, da parte della , CP_2 dell'istanza di verificazione ut supra specificata, le schede di riparazione summenzionate, oggetto del disconoscimento operato dalla Controparte_4 divengono nel giudizio di opposizione delle “prove mute” , proprio in quanto la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria (sul punto ex plurimis Cass.Civ. nr. 27506/17;
Cass.Civ. nr. 155/94; Cass.Civ. nr. 4094/84), non potendo, dunque, formare in tal sede oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudicante né tantomeno poter costituire, per la medesima parte opposta, compendio probatorio utile a dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria, la quale, quindi, ne rimane sul punto del tutto priva . Né infine a diversa conclusione può giungersi considerando rilevanti ai fini probatori il registro Iva autenticato versato in atti da parte opposta, atteso che gli estratti autentici delle scritture contabili rappresentano idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, a cui si applicano le norme pagina 4 di 6 ordinarie in materia di onere della prova (ex plurimis Cass.Civ. sez.I, nr.1994 del
30.11.2023).
Parte opponente, dal canto suo, ha fornito idonea documentazione a supporto di quanto dedotto a confutazione della tesi di controparte a cui si aggiunge la prova testimoniale assunta, mediante l'escussione del teste Tes_1
all'udienza del 31.1.2023, dipendente della ditta che ha
[...] Controparte_5
consentito di acclarare che le due autovetture Citroen C3, di cui si discute, nel mese di giugno 2017, sono state trasportate, in conto vendita, dalla sede della di Teramo presso la concessionaria Di Arcangelo di Controparte_1
Grottammare e che le stesse autovetture sono state oggetto di riparazione nel successivo mese di ottobre presso la carrozzeria interna della di Controparte_5
cui la fa parte , così dimostrandosi che le auto predette Controparte_1
nell'estate del 2017 non erano nella disponibilità della società opponente e che sono state riparate nella propria officina nel successivo mese di ottobre.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, va accolta l'opposizione spiegata e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte attrice opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, contro , in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna parte convenuta opposta, alla refusione, in favore di parte attrice opponente , delle spese del procedimento che si liquidano in Euro
pagina 5 di 6 2.540,00 per compenso oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap, come per legge.
Così deciso in Teramo, il 22.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 6 di 6